Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo. Modalità di calcolo cosiddette “agevolate” del relativo onere. Precisazioni
Qual è la differenza tra il riscatto della "pace contributiva" e il riscatto agevolato dei corsi universitari secondo il Messaggio INPS 1921/2021, e quali sono i termini di scadenza applicabili?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1921/2021 chiarisce due istituti distinti introdotti dall'articolo 20 del decreto-legge 4/2019. La "pace contributiva" è una nuova tipologia di riscatto per periodi non coperti da contribuzione, con una finestra temporale limitata: la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021. Questo riscatto ha carattere straordinario e temporaneo, rivolto a chi intende regolarizzare lacune contributive nel proprio percorso lavorativo. Il riscatto agevolato dei corsi universitari, invece, rappresenta una misura strutturale e permanente che consente di riscattare periodi di studio universitario applicando modalità di calcolo dell'onere più favorevoli rispetto al passato. Mentre la pace contributiva è limitata nel tempo, l'accesso al riscatto agevolato universitario rimane disponibile negli anni successivi al 2021, una volta perfezionate le condizioni prescritte. La distinzione è rilevante perché i professionisti e i consulenti devono orientare i clienti verso la scadenza perentoria della pace contributiva (31 dicembre 2021), mentre il riscatto universitario agevolato rappresenta un'opportunità permanente per chi ha periodi di studio da valorizzare nel sistema contributivo.
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Riferimento normativo
Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo. Modalità di calcolo cosiddette “agevolate” del relativo onere. Precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 13-05-2021
Messaggio n. 1921
OGGETTO: Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel
sistema contributivo. Modalità di calcolo cosiddette “agevolate” del
relativo onere. Precisazioni
L’articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da
contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi
di studio universitario da valutare nel sistema contributivo (cfr. il comma 6 del medesimo
articolo, che ha aggiunto il comma 5-quater all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 184).
A seguito di quesiti pervenuti in materia, si precisa che le disposizioni contenute nei commi da
1 a 5 del citato articolo 20 del D.L. n. 4/2019 (illustrate con la circolare n. 106 del 25 luglio
2019) riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da
contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste
dalla normativa vigente.
Ne consegue che soltanto la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è
limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di
riscatto è il 31 dicembre 2021).
L’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette
“agevolate”, di cui al citato comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, è invece
misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni
successivi.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 1921/2021 riguarda il riscatto contributivo, la pace contributiva e il sistema pensionistico contributivo. Consulenti del lavoro e professionisti della previdenza lo consultano per comprendere le modalità agevolate di riscatto dei periodi universitari, i termini di presentazione delle domande e la distinzione tra misure temporanee e strutturali nel diritto della previdenza sociale.
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