Quali sono le procedure operative che le Regioni e Province autonome devono seguire per accedere alle risorse accantonate per ammortizzatori sociali in deroga secondo il Messaggio INPS 1919/2022?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1919/2022 disciplina le modalità di gestione delle risorse residue destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, ovvero trattamenti di integrazione salariale concessi oltre i limiti ordinari sulla base di sentenze, contenziosi o posizioni pendenti. Le Regioni e Province autonome devono preliminarmente richiedere una "verifica della sostenibilità finanziaria" inviando all'INPS una documentazione dettagliata contenente dati nominativi dei lavoratori, codici fiscali, motivazione della concessione, durata del trattamento e costo stimato della prestazione. L'INPS verifica la coerenza tra quanto richiesto e le risorse disponibili secondo l'ordine cronologico di trasmissione, e solo dopo il rilascio del nulla osta la Regione/Provincia autonoma può autorizzare il trattamento e trasmetterlo nel Sistema Informativo Percettori (SIP) utilizzando il numero di decreto convenzionale "30005". Le risorse impegnate vengono sottratte dal totale disponibile per i successivi provvedimenti, garantendo un monitoraggio costante della spesa effettiva che sostituisce progressivamente le stime iniziali.
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Riferimento normativo
Ammortizzatori sociali in deroga. Decreto direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021. Risorse accantonate per la gestione delle posizioni non definite
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 05-05-2022
Messaggio n. 1919
OGGETTO: Ammortizzatori sociali in deroga. Decreto direttoriale n. 27 del 4
agosto 2021. Risorse accantonate per la gestione delle posizioni non
definite
Premessa
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto direttoriale 4 agosto 2021,
n. 27, di accertamento delle risorse residue, disponibili per ciascuna Regione e Provincia
autonoma, finalizzate al finanziamento di interventi destinati ad azioni di politica attiva del
lavoro, nonché alla concessione di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in
deroga, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre
2020, n. 178.
Con particolare riferimento alla quantificazione delle sopracitate risorse, si evidenzia che gli
importi accertati nel suddetto decreto sono da intendersi al netto delle somme relative ad
accantonamenti finalizzati alla gestione di eventuali contenziosi e ulteriori posizioni pendenti
sulla base delle dichiarazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome all’Istituto.
Pertanto, al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome l’utilizzo di tali risorse
accantonate, è stato implementato uno specifico flusso di gestione di cui, con il presente
messaggio, si forniscono le istruzioni operative di dettaglio.
1. Flusso per la valutazione della sostenibilità finanziaria dei provvedimenti che
vengono imputati alle risorse accantonate
Prima di procedere all’autorizzazione dei suddetti trattamenti, le Regioni e le Province
autonome devono richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”. A tale fine devono
inviare alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) all'indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, le specifiche contenenti i
seguenti dati:
1. elenco nominativo;
2. codice fiscale dei lavoratori interessati;
3. riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate (sentenza,
ecc.);
4. durata del trattamento concesso;
5. costo della prestazione (in caso di mobilità in deroga utilizzando come parametro di stima
l’importo medio mensile 2021, pari a € 1.929, corrispondente a un importo medio giornaliero
di € 64,30, comprensivo di contributi figurativi e oneri, ove spettanti);
6. provvedimento che dà origine al trattamento (sentenza, ecc.);
7. nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda.
Si evidenzia che i provvedimenti che danno origine ai trattamenti potrebbero quantificare
direttamente la prestazione dovuta o in alternativa determinare solamente i periodi di
concessione. In tale ultimo caso, il costo della prestazione deve essere stimato dalla
Regione/Provincia autonoma (ad esempio, nel caso di mobilità in deroga, utilizzando i
parametri sopra indicati).
Per permettere all’Istituto di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto concesso dalla
Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria comunicata, l’Istituto verifica che
l’importo stimato del singolo provvedimento di concessione sia coerente con l’importo
complessivo a disposizione della Regione/Provincia autonoma, seguendo l’ordine cronologico di
trasmissione dei singoli provvedimenti.
La Direzione centrale Ammortizzatori sociali, laddove riscontri incongruità nella
documentazione ricevuta, richiede le necessarie integrazioni e/o variazioni alla Regione o alla
Provincia autonoma.
La documentazione inviata dalla Regione o dalla Provincia autonoma è oggetto di esame e
valutazione da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, al solo fine della
sostenibilità finanziaria del trattamento, sulla base delle risorse accantonate dalle stesse con
propria dichiarazione in occasione della definizione della chiusura dei provvedimenti di
concessione dei trattamenti in deroga.
Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della
Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il
trattamento in questione e inviare nel “Sistema Informativo Percettori” (SIP) il relativo
provvedimento, secondo le istruzioni fornite ai punti successivi. Il controllo sulla sostenibilità
finanziaria è effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole
richieste; non sono, quindi, prese in esame le richieste successive fino al completamento, con
esito positivo, del suddetto iter.
Posto quanto sopra, rimane nei poteri della Regione e della Provincia autonoma annullare, con
comunicazione a mezzo PEC al medesimo recapito sopra indicato, eventuali richieste di
sostenibilità finanziaria che risultino non accoglibili o incomplete, al fine di poter prendere in
esame le richieste pervenute successivamente.
Nel caso in cui l’importo cumulato superi la somma complessiva a disposizione della Regione o
della Provincia autonoma, l’Istituto non procede al rilascio del nulla osta sulla sostenibilità
finanziaria, dandone comunicazione alla Regione o alla Provincia autonoma.
Le risorse individuate a seguito della verifica di sostenibilità finanziaria si intendono come
impegnate e, come tali, vengono sottratte dalle risorse a disposizione della Regione e della
Provincia autonoma per i successivi provvedimenti di concessione.
1.1 Flusso di gestione per i provvedimenti di mobilità
La trasmissione dei provvedimenti di concessione deve avvenire esclusivamente per il tramite
del SIP, utilizzando il numero di decreto convenzionale “30005”.
Successivamente all’invio in SIP da parte della Regione/Provincia autonoma del provvedimento
di concessione, lo stesso è visibile alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, che effettua il
controllo sulla coerenza tra quanto inviato dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità
finanziaria comunicata alla Regione/Provincia autonoma stessa e procede con la validazione in
SIP del provvedimento trasmesso, rendendolo visibile a tutte le Strutture territoriali
interessate per i successivi adempimenti.
Per erogare le prestazioni di mobilità in deroga le Strutture territoriali devono inserire nella
procedura di pagamento della prestazione i codici d’intervento consueti, relativi all’annualità
oggetto delle concessioni.
L’operatore di Sede, nel procedere al pagamento, deve controllare che il beneficiario non abbia
già fruito del trattamento concesso.
In considerazione dell’esigenza per l’Istituto di procedere al monitoraggio della spesa, non è
consentito il pagamento di provvedimenti di concessione inviati con modalità diverse. Si
precisa che l’attività di monitoraggio delle risorse utilizzate è effettuata dall’Istituto rilevando,
non appena completati i pagamenti, la spesa effettiva relativa alle prestazioni erogate, che
sostituisce la spesa stimata nei report presenti nella Banca Dati Percettori.
1.2 Flusso di gestione dei provvedimenti di CIG in deroga
Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della
Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il
trattamento in questione e inviare in SIP il relativo provvedimento utilizzando il numero di
decreto convenzionale “30005”, esclusivamente tramite il flusso B, indicando come data
convenzionale “1.01.2022”, censito dall’Istituto sulla piattaforma “Sistema Unico” con il
codice intervento “699” e codice evento “699”.
In considerazione dell’esigenza per l’Istituto di procedere al monitoraggio della spesa, non è
consentito il pagamento di provvedimenti di concessione inviati con modalità diverse. Si
precisa che l’attività di monitoraggio delle risorse utilizzate è effettuata dall’Istituto trascorso il
termine di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
rilevando la spesa effettiva relativa alle prestazioni erogate, che sostituisce la spesa stimata
nei report presenti nella Banca Dati Percettori.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 1919/2022 è il riferimento normativo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, mobilità in deroga, CIG in deroga e trattamenti di integrazione salariale derivanti da sentenze e contenziosi. Consulenti del lavoro e responsabili regionali lo consultano per comprendere le procedure di richiesta di sostenibilità finanziaria, l'utilizzo del Sistema Informativo Percettori (SIP), i parametri di stima delle prestazioni e il monitoraggio delle risorse accantonate secondo il Decreto direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021.
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