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Messaggio INPS 1886/2022

Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva. Articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Presentazione delle istanze telematic

Pubblicato: 03/05/2022 In vigore dal: 03/05/2022 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di presentazione delle domande di prestazione pensionistica per i giornalisti trasferiti all'INPS dal 1° luglio 2022?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1886/2022 disciplina il trasferimento delle funzioni previdenziali dall'INPGI all'INPS per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti all'Albo. A partire dal 1° luglio 2022, questi soggetti sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, con evidenza contabile separata per chi già titolare di posizioni assicurative o trattamenti pensionistici presso l'INPGI. Le domande di prestazione pensionistica con decorrenza pari o successiva a tale data devono essere presentate attraverso tre canali: direttamente dal portale www.inps.it utilizzando credenziali SPID (livello 2), CNS o CIE; tramite i servizi telematici dei Patronati riconosciuti; oppure contattando il Contact Center Integrato al numero verde 803164. Nel modulo di richiesta, è fondamentale selezionare la gestione "Lavoratori Dipendenti" dal menu a tendina e successivamente il fondo "INPGI" per garantire il corretto instradamento della pratica. Questo trasferimento rappresenta un cambio amministrativo significativo che richiede ai giornalisti di adeguarsi alle procedure INPS, mantenendo però la separazione contabile delle loro posizioni previdenziali.

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Riferimento normativo

Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva. Articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Presentazione delle istanze telematiche

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 04-05-2022 Messaggio n. 1886 OGGETTO: Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva. Articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Presentazione delle istanze telematiche 1. Premessa L’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto che la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS, con effetto dal 1° luglio 2022. Pertanto, da tale data, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI. Con il presente messaggio si informa che il servizio “Prestazioni pensionistiche – Domande” è stato implementato, al fine di consentire ai soggetti interessati e ai Patronati l’invio delle domande di prestazione pensionistica che, avendo decorrenza pari o successiva al 1° luglio 2022, saranno liquidate dall’INPS. 2. Modalità di presentazione della domanda Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali: direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Prestazioni pensionistiche – Domande”; utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge; chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164. Si specifica che, in seguito alla scelta della domanda di interesse (pensione, ricostituzione, certificazione, ecc.), sarà necessario selezionare la gestione “Lavoratori Dipendenti” tramite l’apposito menu a tendina e, di seguito, il fondo “INPGI”. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 1886/2022 è il riferimento normativo per il trasferimento della gestione previdenziale sostitutiva dall'INPGI all'INPS, disciplinando le modalità di presentazione delle domande di pensione, ricostituzione e certificazione per giornalisti professionisti e pubblicisti. Patronati, consulenti del lavoro e studi professionali devono conoscere questa procedura telematica per assistere i clienti nel settore giornalistico, considerando l'evidenza contabile separata e la decorrenza dal 1° luglio 2022 prevista dalla legge 234/2021.

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