Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1858/2025

Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2025

Pubblicato: 11/06/2025 In vigore dal: 11/06/2025 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per presentare la domanda di indennità ISCRO per l'anno 2025?

Spiegato da FiscoAI
L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è una prestazione destinata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano attività di lavoro autonomo abituale. Introdotta in via sperimentale nel 2021, è diventata misura a regime dal 1° gennaio 2024 e rappresenta un sostegno economico per garantire continuità reddituale in situazioni di difficoltà.

Per l'anno 2025, le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica dal 16 giugno al 31 ottobre 2025 attraverso il portale INPS (sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche") o contattando il Contact Center al numero verde 803 164. L'accesso richiede autenticazione con SPID livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o IDAS.

Un aspetto cruciale riguarda il vincolo temporale: chi ha già fruito dell'indennità ISCRO nel 2024 non può richiederla nel 2025, poiché la normativa vieta l'accesso nel biennio successivo all'anno di inizio fruizione. Questa limitazione si applica anche in caso di decadenza dal diritto, anche se la prestazione non è stata percepita per tutte le sei mensilità previste.

Per la verifica dei requisiti reddituali, il richiedente deve autocertificare i redditi degli anni di interesse, salvo che l'INPS non disponga già di tali dati (nel qual caso vengono utilizzati i dati precaricati nel sistema). Le domande presentate da chi non ha mai richiesto l'indennità, oppure da chi ha avuto domande respinte o prestazioni revocate, rimangono invece ammissibili.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2025

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 12-06-2025 Messaggio n. 1858 OGGETTO: Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2025 La legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito, anche legge di Bilancio 2024), all’articolo 1, commi da 142 a 155, disciplina l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO, rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Tale misura è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall’articolo 1, comma 386, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e riconosciuta a regime, dal 1° gennaio 2024, dalle citate disposizioni di cui alla legge di Bilancio 2024. Con la circolare n. 84 del 23 luglio 2024 sono state fornite le relative istruzioni amministrative. Come precisato al paragrafo 5 della citata circolare n. 84/2024, per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento, con le modalità di seguito illustrate. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che a decorrere dal 16 giugno 2025 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025. Pertanto, a partire dalla predetta data è nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande in argomento e lo stesso rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025. Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile nel sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”. Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti identità digitali: SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS); IDAS. In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). L'indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge n. 213/2023 non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa. Pertanto, non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2025 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2024; in tale ipotesi, eventuali domande che verranno comunque presentate saranno rigettate dall’Istituto con la motivazione di cui sopra. Inoltre, come già chiarito al paragrafo 6 della citata circolare n. 84/2024, nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato - pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste - non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta. La domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025 può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2024, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine. Si fa presente, infine, che ai fini della verifica dei requisiti reddituali di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 della citata circolare n. 84/2024, in sede di presentazione della domanda per l’anno 2025 l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse (cfr. l’art. 1, comma 144, lett. c) e lett. d), della legge n. 213/2023), salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, vengono presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto, che sono precaricati nel pannello di domanda. Per le ulteriori istruzioni amministrative sull’indennità ISCRO si rinvia alla circolare n. 84/2024. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 1858/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

L'ISCRO si applica ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata secondo l'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 e riguarda chi esercita attività di lavoro autonomo abituale ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del TUIR (DPR 917/1986). Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare i requisiti reddituali, i vincoli di accesso biennale e le modalità di autocertificazione dei redditi, coordinando la presentazione della domanda con la documentazione fiscale del cliente e i dati già in possesso dell'Istituto.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Messaggio INPS

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →