Quali sono i criteri interpretativi e applicativi per l'istruttoria e la concessione delle integrazioni salariali ordinarie secondo il Messaggio INPS 1856/2017?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1856/2017 fornisce linee guida operative per l'esame delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) dopo la riforma del D.lgs. 148/2015, che ha trasferito all'INPS la competenza decisoria precedentemente affidata alle commissioni provinciali. La normativa si applica a tutte le aziende che richiedono integrazioni salariali ordinarie e stabilisce procedure standardizzate a livello nazionale per garantire celerità e uniformità nelle decisioni. In pratica, quando un'azienda presenta una domanda di CIGO con elementi carenti, l'INPS deve attivare una procedura di supplemento istruttorio concedendo 15 giorni per completare la documentazione, prima di rigettare la richiesta; inoltre, se l'azienda riprende l'attività lavorativa prima della decisione finale, il requisito della transitorietà si considera automaticamente provato. Per quanto riguarda le causali specifiche (mancanza di lavoro, eventi meteo), il documento chiarisce che non è necessario un unico elemento probatorio ma va valutata la complessiva situazione aziendale; per gli eventi meteo, l'INPS acquisisce d'ufficio i bollettini meteorologici, mentre l'azienda deve descrivere dettagliatamente nella relazione tecnica le conseguenze dell'evento sulle lavorazioni.
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Riferimento normativo
Istruttoria e concessione delle integrazioni salariali ordinarie – criteri interpretativi e applicativi – linee guida
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 03-05-2017
Messaggio n. 1856
OGGETTO: Istruttoria e concessione delle integrazioni salariali ordinarie – criteri
interpretativi e applicativi – linee guida
Una delle più rilevanti novità introdotte dalla riforma delineata dal D.lgs. 148/15 è stata, per
quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, la devoluzione all’INPS della competenza
decisoria sulle istanze: ciò in attuazione dei criteri della legge delega (L. 183/14) che
prevedeva, per le integrazioni salariali, la semplificazione delle procedure burocratiche e la
possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale per la concessione dei
trattamenti.
Con la soppressione - dal 1.1.2016 - della locali commissioni provinciali e con la definizione
delle fattispecie che integrano le causali di CIGO in un decreto ministeriale (95442) si sono
poste le basi per la realizzazione di tali importanti obiettivi: la definizione di criteri valutativi
conformi alla legge e uniformi su tutto il territorio nazionale che garantiscano un procedimento
celere e standardizzato.
Dopo la prima fase di applicazione dei criteri di esame delle domande di concessione del
trattamento di integrazione salariale ordinaria, illustrati nella circolare n. 139 del 1.8.2016, è
stato possibile analizzare le prassi applicative e rilevare le principali criticità che richiedono
chiarimenti e nuovi indirizzi operativi.
Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il presente messaggio si forniscono
chiarimenti ed indicazioni sia di carattere generale che riferite a particolari causali di richiesta
di CIGO.
Carenza di elementi di valutazione – supplemento istruttorio (art. 11 DM 95442)
In tutte le ipotesi in cui si ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento
di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, è necessario attivare la
procedura di cui all'art. 11, comma 2, del DM 95442.
La sede competente dovrà quindi chiedere all’azienda, fornendo un termine di 15 giorni
decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, ogni elemento necessario al completamento
dell’istruttoria, al fine di consentire all’azienda stessa, nel rispetto della suddetta previsione
normativa e in un’ottica deflattiva di possibile contenzioso, di sanare le carenze documentali
dell’istanza o della relazione tecnica.
Quest’ultima è resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, ed è tale, dunque, da costituire di per sé idonea autocertificazione,
integrabile nel caso in cui si verifichino carenze di elementi utili all’istruttoria, fermi restando i
controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, per i quali la Direzione centrale
Ammortizzatori Sociali fornirà apposite indicazioni.
Qualora, successivamente, risulti comunque necessario emanare un provvedimento di
reiezione, l’indicazione dell’avvenuta attivazione della predetta ulteriore fase istruttoria e gli
esiti della stessa andranno riportati nella motivazione del provvedimento a garanzia e corredo
della completezza e correttezza del procedimento istruttorio e decisorio.
Avvenuta ripresa dell’attività lavorativa
Come noto, la ripresa dell’attività aziendale deve essere valutata “a priori”, con riferimento
agli elementi valutativi disponibili all’atto della presentazione della domanda di concessione
della CIGO o integrati in esito alla richiesta di supplemento di istruttoria ex art. 11 del DM
95442.
L’istruttoria deve essere improntata a criteri di celerità e speditezza che consentano di definire
l’istanza in tempi rapidi.
Tuttavia, nei casi in cui nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di CIGO e
l’adozione del provvedimento decisorio e, quindi, anteriormente alla data di quest’ultimo,
l’azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa, gli uffici devono ritenere oggettivamente
provato il requisito della transitorietà di cui all’art. 1, comma 2, del DM 95442.
L’avvenuta ripresa dell’attività, pertanto, sana di fatto anche l’eventuale carenza nell’istanza di
elementi probatori a sostegno della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”.
Resta fermo il criterio del “giudizio prognostico ex ante” a favore dell’azienda: pertanto,
quando la previsione di ripresa dell’attività è ricondotta sempre agli elementi informativi
disponibili all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevano le
circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta
l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa (v. circ.
139, parte prima, punto 4.b).
Mancanza di lavoro o di commesse – nuovi ordinativi o commesse
Per quanto riguarda le istanze di CIGO con causale “mancanza di lavoro o commesse”,
l’avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi/commesse costituisce uno degli indici che
denotano la possibilità di ripresa dell’azienda ma non deve costituire unico elemento
imprescindibile ai fini di detta valutazione.
Gli indici di probabilità della ripresa possono consistere anche nell’esame della complessiva
situazione aziendale e del contesto economico produttivo in cui l’impresa opera, descritte nella
relazione tecnica: a titolo di esempio, costituiscono elementi di valutazione in tal senso i
precedenti della azienda nel ricorso alla CIG, la situazione del mercato nella quale opera, il
numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo, la durata delle richieste di
CIG, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di
business.
Eventi meteo
I criteri di massima per la valutazione delle istanze di CIGO relative ad eventi meteo sono stati
specificati con messaggio n. 28336 del 1998 e ribaditi, in seguito alla riforma, anche nella
circolare n. 139 del 1.8.2016.
Al fine di garantire l’omogeneità delle istruttorie, si forniscono i seguenti chiarimenti su alcune
fattispecie della causale in parola.
Gelo
Le temperature pari o al di sotto di 0 gradi centigradi sono considerate idonee a giustificare
una contrazione dell'orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto
nell'unità produttiva nonché all'altitudine del cantiere. Ovviamente, per il settore dell'edilizia,
lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la
natura del materiale usato che può essere più o meno sensibile al gelo.
In linea di massima, viene esaminata l'ampiezza dell'escursione termica riferita all'intera
giornata e può essere concessa, in particolare nel settore edile, l'autorizzazione al trattamento
anche solo per le ore, di solito le prime del mattino, in cui si registrano le temperature più
basse.
Tale criterio, tuttavia, è suscettibile di eccezioni qualora le lavorazioni in atto nel cantiere non
possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi.
Pertanto, ferma restando la necessità di descrivere gli eventi e le loro conseguenze sulle
lavorazioni in atto nella relazione tecnica, è possibile concedere – secondo gli indirizzi su
descritti - l’intera giornata di CIGO anche se il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore.
In particolare, è possibile riconoscere l’intera giornata di CIGO nei casi in cui le lavorazioni in
atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a
zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a 0° sino alle
ore 10 del mattino della giornata interessata.
Temperature percepite
Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di
fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo
svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che
può dare titolo alla CIGO.
A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite,
ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura
reale.
Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà
titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la
temperatura reale è inferiore al predetto valore.
Lavorazioni particolari
Per determinati tipi di lavoro (ad es. lavorazione nelle cave) va tenuto conto sia della
eventuale presenza di neve o ghiaccio al suolo sia della quantità di pioggia caduta nei giorni
precedenti.
Si ribadisce quindi che, in linea generale, la descrizione delle lavorazioni in atto nonché le
conseguenze sulle stesse degli eventi meteo (anche dei giorni precedenti la sospensione
dell’attività), documentati con i bollettini, devono essere dettagliatamente esposte nella
relazione tecnica allegata all’istanza di CIGO.
Con specifico riferimento ai lavori nelle cave, possono essere prescritte in via cautelare misure
di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti
insicuri e pericolosi.
In tali casi nella relazione tecnica (art. 2 decreto 95442) dovrà essere riportata la suddetta
circostanza e dovranno essere evidenziate le tipologie di lavorazioni soggette a interruzione e
che detta interruzione è dovuta agli eventi meteo (forti piogge, azione del gelo, ecc.), anche
dei giorni precedenti, e agli effetti sullo stato dei luoghi (ad esempio, dissesti delle strutture
residue, vie ingombre di materiali o parti di carreggiata franate, fondo stradale sconnesso o
ghiacciato che mette a rischio i mezzi in transito, ecc.).
Bollettini meteo
L’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 ha previsto che, per quanto riguarda le
istanze di CIGO determinate da “eventi meteo”, alla relazione tecnica di cui all’art. 2, comma
1, devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.
Tenuto conto che l’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle
Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi
pubblici, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica
l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’ istanza di concessione della CIGO,
l’Istituto acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 1856/2017 è il riferimento principale per chi gestisce istanze di CIGO, integrazioni salariali ordinarie e ammortizzatori sociali, disciplinando la procedura di supplemento istruttorio, il giudizio prognostico ex ante e la valutazione delle causali di sospensione dell'attività. Aziende, consulenti del lavoro e professionisti HR lo consultano per comprendere i criteri di concessione della Cassa Integrazione, la documentazione richiesta, gli eventi meteo riconosciuti e le modalità di acquisizione dei bollettini meteorologici da parte dell'INPS.
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