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Messaggio INPS 1850/2021

Differimento del termine di presentazione delle domande di esonero di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’aggiornamento del modulo

Pubblicato: 06/05/2021 In vigore dal: 06/05/2021 Documento ufficiale

Qual è il differimento del termine per presentare le domande di esonero secondo l'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 34/2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1850/2021 comunica il differimento del termine di presentazione delle domande di esonero previste dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. La norma riguarda i datori di lavoro che intendono accedere a benefici di esonero contributivo, per i quali era stato inizialmente fissato un termine di trenta giorni dalla pubblicazione della circolare INPS n. 57 del 12 maggio 2021 (scadenza 12 giugno 2021).

L'INPS ha deciso di sospendere temporaneamente la disponibilità del modulo "Esonero Art.222 DL 34/2020" nel Portale delle Agevolazioni per semplificare la procedura autorizzativa e adeguare le dichiarazioni certificative dei richiedenti, in coordinamento con il Ministero delle Politiche agricole e il Ministero del Lavoro. Questa sospensione comporta l'impossibilità di presentare istanze fino alla pubblicazione del nuovo modulo.

Con un successivo atto, l'INPS comunicherà la data di disponibilità del modulo aggiornato e il nuovo periodo entro cui presentare le domande. Saranno inoltre specificate le situazioni particolari in cui i datori di lavoro che hanno già presentato domanda dovranno ripresentarla con il nuovo modulo.

Per i commercialisti e i consulenti del lavoro, è essenziale monitorare i successivi comunicati INPS per conoscere le nuove scadenze e le eventuali modifiche procedurali, al fine di assistere correttamente i propri clienti nella presentazione delle istanze di esonero.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Differimento del termine di presentazione delle domande di esonero di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’aggiornamento del modulo

Testo normativo

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Entrate Roma, 07-05-2021 Messaggio n. 1850 OGGETTO: Differimento del termine di presentazione delle domande di esonero di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’aggiornamento del modulo Con circolare n. 57 del 12 maggio 2021 sono state fornite le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni. In particolare, al paragrafo 5 è stato indicato che per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della medesima circolare (termine di presentazione delle istanze 12 maggio 2021), utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it. Considerata la necessità di semplificare la procedura di autorizzazione dell’esonero e di adeguare conseguentemente le dichiarazioni certificative dei richiedenti con riferimento a quanto condiviso dall’Istituto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si rende noto che nei prossimi giorni sarà sospesa la disponibilità del modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020”. Con successivo atto sarà comunicata la data di disponibilità del nuovo modulo e il periodo ulteriore per la presentazione delle istanze. Saranno altresì specificati i casi particolari in cui i contribuenti che hanno già presentato la domanda dovranno presentarne una nuova. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 1850/2021 riguarda l'esonero contributivo secondo l'articolo 222 del decreto-legge 34/2020, interessando datori di lavoro e benefici fiscali-contributivi. Commercialisti e consulenti del lavoro devono seguire gli aggiornamenti su scadenze, moduli telematici e procedure di autorizzazione presso il Portale delle Agevolazioni INPS, considerando anche il coordinamento con le politiche agricole e occupazionali.

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