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Messaggio INPS 1817/2019

Contributo aggiuntivo IVS pari allo 0,50% della retribuzione imponibile di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e decontribuzione premi di produttività

Pubblicato: 09/05/2019 In vigore dal: 09/05/2019 Documento ufficiale

Come si applica la decontribuzione sui premi di produttività al contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% previsto dalla legge 297/1982?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 1817/2019 chiarisce che il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% sulla retribuzione imponibile, disciplinato dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297, rientra nell'ambito di applicazione della decontribuzione sui premi di produttività introdotta dal decreto-legge 50/2017. Questo significa che i datori di lavoro che beneficiano della riduzione contributiva del 20% sugli IVS relativi ai premi di produttività devono applicare la medesima riduzione anche su questa aliquota aggiuntiva dello 0,50%.

La norma rappresenta un'estensione della decontribuzione già prevista per le retribuzioni di secondo livello, garantendo coerenza nel trattamento fiscale. Quando il datore di lavoro applica l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio di produttività, non deve più operare la correlata detrazione sulla quota annua del trattamento di fine rapporto (TFR), poiché questa era originariamente prevista come compensazione della contribuzione aggiuntiva.

Per le aziende, questo significa una semplificazione amministrativa: l'applicazione della decontribuzione sui premi di produttività copre automaticamente anche lo 0,50% aggiuntivo, senza necessità di calcoli separati. Allo stesso tempo, l'eliminazione della detrazione dal TFR comporta un beneficio economico per il lavoratore, che non vede ridotta la sua liquidazione finale.

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Riferimento normativo

Contributo aggiuntivo IVS pari allo 0,50% della retribuzione imponibile di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e decontribuzione premi di produttività

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 10-05-2019 Messaggio n. 1817 OGGETTO: Contributo aggiuntivo IVS pari allo 0,50% della retribuzione imponibile di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e decontribuzione premi di produttività Con la circolare n. 104 del 18 ottobre 2018 sono state illustrate le modalità operative per la fruizione della riduzione contributiva sui premi di produttività introdotta dall’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Con riferimento alla contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro, prevista dall’articolo 3, comma 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, si precisa che la stessa rientra nell’ambito di applicazione della citata decontribuzione. Pertanto, in continuità con quanto previsto in relazione all’incidenza su tale aliquota aggiuntiva dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello (cfr. la circolare n. 151/2012), i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS) applicano la suddetta riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50% prevista dall’articolo 3 della citata legge n. 297/1982. In considerazione del fatto che il comma 16 del citato articolo 3 prevede una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La decontribuzione sui premi di produttività si applica al contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% secondo la legge 297/1982, interessando direttamente il calcolo dei contributi previdenziali e del trattamento di fine rapporto. Commercialisti e responsabili paghe devono considerare questa norma nella gestione della riduzione contributiva del 20% sugli IVS, coordinandola con le retribuzioni di secondo livello e gli obblighi di versamento all'INPS.

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