Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Precisazioni riguardanti lo schema di fideiussione
Quali sono le precisazioni operative dell'INPS riguardanti la compilazione dello schema di fideiussione bancaria per l'accesso alla prestazione di esodo?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1797/2021 fornisce chiarimenti operativi sulla fideiussione bancaria che i datori di lavoro devono presentare all'Istituto per accedere alla prestazione di esodo riservata ai lavoratori prossimi alla pensione, disciplinata dall'articolo 4 della legge 92/2012. La norma prevede che il datore di lavoro garantisca il versamento anticipato della provvista per la prestazione e della contribuzione figurativa correlata attraverso una garanzia fideiussoria bancaria.
Il punto centrale del messaggio riguarda due date specifiche nel contratto di fideiussione: la "Scadenza Ultima" e la "Scadenza Finale". L'INPS chiarisce che queste date NON devono essere compilate dal datore di lavoro o dalla banca, poiché vengono calcolate automaticamente dall'Istituto stesso. La "Scadenza Ultima" rappresenta la data più lontana tra i pagamenti previsti dal prospetto di quantificazione dell'onere, mentre la "Scadenza Finale" si determina aggiungendo sei mesi alla Scadenza Ultima, momento dal quale la fideiussione cessa automaticamente.
Se le aziende o le banche compilano comunque queste date, le strutture territoriali dell'INPS sono obbligate a richiedere integrazioni e modifiche, causando ritardi significativi nella validazione della garanzia e nell'elaborazione dei piani di esodo. Per questo motivo, il messaggio sottolinea con forza che tali campi devono rimanere vuoti.
Infine, l'INPS ribadisce che il contratto di fideiussione deve essere redatto esclusivamente secondo lo schema allegato al Messaggio 216/2016 e che tale schema non può essere modificato in alcun modo. Questa rigidità procedurale è essenziale per garantire uniformità e corretta gestione amministrativa della prestazione.
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Riferimento normativo
Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Precisazioni riguardanti lo schema di fideiussione
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 04-05-2021
Messaggio n. 1797
OGGETTO: Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Precisazioni
riguardanti lo schema di fideiussione
Con il messaggio n. 216 del 20 gennaio 2016 è stato reso noto lo schema di contratto di
fideiussione bancaria che il datore di lavoro deve presentare all’Istituto ai fini dell’accesso alla
prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione, previsto dall’articolo 4,
commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Le relative disposizioni amministrative, riguardanti l’accesso alla citata prestazione, sono state
emanate con le circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014.
Con il presente messaggio si forniscono precisazioni operative relativamente alla
predisposizione della garanzia fideiussoria.
Al riguardo, la legge prevede che, per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro
deve presentare all’Istituto una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli
obblighi assunti nei confronti dell’Istituto medesimo, avente ad oggetto il versamento
anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
Ciò premesso, si fa riferimento all’articolo 3, commi 1 e 2, dello schema di contratto di
fideiussione, relativo alla validità ed efficacia della garanzia fideiussoria, per chiarire sul piano
operativo che nella redazione del suddetto contratto le cc.dd. date di “Scadenza Ultima” e
“Scadenza Finale” non devono essere indicate, in quanto le stesse vengono calcolate d’ufficio
dall’Istituto.
Pertanto, si ricorda che le suddette scadenze non devono essere in alcun modo valorizzate.
Laddove valorizzate, infatti, è necessario che le Strutture territoriali dell’Istituto richiedano alle
aziende esodanti e alle banche garanti integrazioni e modifiche alla fideiussione, con
conseguenti ritardi nella conferma della validità della garanzia prestata e nel procedimento di
lavorazione dei piani stessi.
Si ricorda, per completezza, che la “Scadenza Ultima” si riferisce alla più lontana tra le date di
scadenza dei pagamenti previste dal Prospetto di quantificazione dell’onere, originariamente
allegato al contratto di fideiussione. La “Scadenza Finale”, invece, viene determinata
calcolando la decorrenza di sei mesi dalla “Scadenza Ultima”, con la conseguenza che da tale
momento la fideiussione cessa automaticamente a ogni effetto, anche in assenza di
restituzione dell’originale dell’atto.
Nel ricordare, infine, che il contratto di fideiussione bancaria per l’accesso alla prestazione in
oggetto dovrà essere redatto esclusivamente secondo lo schema allegato al richiamato
messaggio n. 216/2016, si ribadisce che il predetto schema non può essere modificato.
Per le ulteriori indicazioni concernenti lo schema di fideiussione oggetto del presente
messaggio, restano ferme le precisazioni fornite con il messaggio n. 4095/2016.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 1797/2021 è il riferimento normativo per la fideiussione bancaria, la prestazione di esodo e gli obblighi contributivi correlati alla legge 92/2012. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere le modalità di presentazione della garanzia fideiussoria, le scadenze automatiche della fideiussione e i rischi di ritardi amministrativi derivanti da compilazioni errate dello schema contrattuale standardizzato.
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