Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1797/2021

Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Precisazioni riguardanti lo schema di fideiussione

Pubblicato: 03/05/2021 In vigore dal: 03/05/2021 Documento ufficiale

Quali sono le precisazioni operative dell'INPS riguardanti la compilazione dello schema di fideiussione bancaria per l'accesso alla prestazione di esodo?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1797/2021 fornisce chiarimenti operativi sulla fideiussione bancaria che i datori di lavoro devono presentare all'Istituto per accedere alla prestazione di esodo riservata ai lavoratori prossimi alla pensione, disciplinata dall'articolo 4 della legge 92/2012. La norma prevede che il datore di lavoro garantisca il versamento anticipato della provvista per la prestazione e della contribuzione figurativa correlata attraverso una garanzia fideiussoria bancaria.

Il punto centrale del messaggio riguarda due date specifiche nel contratto di fideiussione: la "Scadenza Ultima" e la "Scadenza Finale". L'INPS chiarisce che queste date NON devono essere compilate dal datore di lavoro o dalla banca, poiché vengono calcolate automaticamente dall'Istituto stesso. La "Scadenza Ultima" rappresenta la data più lontana tra i pagamenti previsti dal prospetto di quantificazione dell'onere, mentre la "Scadenza Finale" si determina aggiungendo sei mesi alla Scadenza Ultima, momento dal quale la fideiussione cessa automaticamente.

Se le aziende o le banche compilano comunque queste date, le strutture territoriali dell'INPS sono obbligate a richiedere integrazioni e modifiche, causando ritardi significativi nella validazione della garanzia e nell'elaborazione dei piani di esodo. Per questo motivo, il messaggio sottolinea con forza che tali campi devono rimanere vuoti.

Infine, l'INPS ribadisce che il contratto di fideiussione deve essere redatto esclusivamente secondo lo schema allegato al Messaggio 216/2016 e che tale schema non può essere modificato in alcun modo. Questa rigidità procedurale è essenziale per garantire uniformità e corretta gestione amministrativa della prestazione.

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Riferimento normativo

Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Precisazioni riguardanti lo schema di fideiussione

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Roma, 04-05-2021 Messaggio n. 1797 OGGETTO: Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Precisazioni riguardanti lo schema di fideiussione Con il messaggio n. 216 del 20 gennaio 2016 è stato reso noto lo schema di contratto di fideiussione bancaria che il datore di lavoro deve presentare all’Istituto ai fini dell’accesso alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione, previsto dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Le relative disposizioni amministrative, riguardanti l’accesso alla citata prestazione, sono state emanate con le circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Con il presente messaggio si forniscono precisazioni operative relativamente alla predisposizione della garanzia fideiussoria. Al riguardo, la legge prevede che, per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro deve presentare all’Istituto una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto medesimo, avente ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. Ciò premesso, si fa riferimento all’articolo 3, commi 1 e 2, dello schema di contratto di fideiussione, relativo alla validità ed efficacia della garanzia fideiussoria, per chiarire sul piano operativo che nella redazione del suddetto contratto le cc.dd. date di “Scadenza Ultima” e “Scadenza Finale” non devono essere indicate, in quanto le stesse vengono calcolate d’ufficio dall’Istituto. Pertanto, si ricorda che le suddette scadenze non devono essere in alcun modo valorizzate. Laddove valorizzate, infatti, è necessario che le Strutture territoriali dell’Istituto richiedano alle aziende esodanti e alle banche garanti integrazioni e modifiche alla fideiussione, con conseguenti ritardi nella conferma della validità della garanzia prestata e nel procedimento di lavorazione dei piani stessi. Si ricorda, per completezza, che la “Scadenza Ultima” si riferisce alla più lontana tra le date di scadenza dei pagamenti previste dal Prospetto di quantificazione dell’onere, originariamente allegato al contratto di fideiussione. La “Scadenza Finale”, invece, viene determinata calcolando la decorrenza di sei mesi dalla “Scadenza Ultima”, con la conseguenza che da tale momento la fideiussione cessa automaticamente a ogni effetto, anche in assenza di restituzione dell’originale dell’atto. Nel ricordare, infine, che il contratto di fideiussione bancaria per l’accesso alla prestazione in oggetto dovrà essere redatto esclusivamente secondo lo schema allegato al richiamato messaggio n. 216/2016, si ribadisce che il predetto schema non può essere modificato. Per le ulteriori indicazioni concernenti lo schema di fideiussione oggetto del presente messaggio, restano ferme le precisazioni fornite con il messaggio n. 4095/2016. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 1797/2021 è il riferimento normativo per la fideiussione bancaria, la prestazione di esodo e gli obblighi contributivi correlati alla legge 92/2012. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere le modalità di presentazione della garanzia fideiussoria, le scadenze automatiche della fideiussione e i rischi di ritardi amministrativi derivanti da compilazioni errate dello schema contrattuale standardizzato.

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