Assegno Unico e Universale per i figli a carico. Implementazione del servizio per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria decaduta a seguito del decesso del genitore richiedente
Quali sono le modalità di subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di Assegno Unico e Universale in caso di decesso del genitore richiedente?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1796/2025 disciplina il subentro nella domanda di Assegno Unico e Universale (AUU) per il genitore superstite che non era stato indicato nella domanda originaria presentata dal genitore deceduto. Quando il genitore superstite presenta una nuova domanda, il sistema INPS rileva automaticamente il codice fiscale del figlio in una domanda decaduta per morte dell'unico genitore richiedente e consente di selezionare l'opzione di subentro. In caso di subentro, il genitore superstite viene identificato come "genitore unico" con motivazione "Altro genitore deceduto/a", garantendo la continuità dell'erogazione dell'assegno con accredito automatico delle mensilità non erogate durante il periodo di decadenza della domanda originaria. Il subentro deve essere effettuato entro un anno dalla data del decesso. Per quanto riguarda la maggiorazione dell'assegno per genitori lavoratori (riconosciuta per massimo cinque anni dal decesso dell'altro genitore), il genitore superstite deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto era lavoratore o pensionato al momento del decesso.
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Riferimento normativo
Assegno Unico e Universale per i figli a carico. Implementazione del servizio per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria decaduta a seguito del decesso del genitore richiedente
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 06-06-2025
Messaggio n. 1796
OGGETTO: Assegno Unico e Universale per i figli a carico. Implementazione del
servizio per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella
domanda originaria decaduta a seguito del decesso del genitore
richiedente
Premessa
Con la circolare n. 76 del 10 agosto 2023 sono state fornite indicazioni per l’integrazione della
domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) in caso di decesso di uno dei
genitori a partire dal 1° giugno 2023 e, nel caso più grave, di decesso di entrambi i genitori o
dell’unico genitore per i nuclei monogenitoriali. In particolare, al paragrafo 4.1 della citata
circolare n. 76/2023 è stata illustrata l’implementazione del servizio “Assegno unico e
universale per i figli a carico”, disponibile sul sito istituzionale, per consentire al genitore
superstite, dichiarato in domanda come “Altro genitore”, di subentrare nella domanda
originaria decaduta per decesso del genitore richiedente.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica l’implementazione del citato servizio
per consentire al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare
nella domanda monogenitoriale originaria decaduta.
1. Subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria del
genitore richiedente deceduto
Nella fase di presentazione della domanda dell’AUU da parte del genitore superstite, il servizio
in argomento rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per
decesso dell’unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l’opzione per il
subentro nella domanda originaria.
In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione
“Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità
nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate
per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla
data di decesso del genitore.
Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da
lavoro (cfr. il paragrafo 4.1, lettera d), della circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e il messaggio
n. 1714 del 20 aprile 2022), per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso
dell’altro genitore, prevista dall’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021,
n. 230, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il
genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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Il Messaggio INPS 1796/2025 riguarda l'Assegno Unico e Universale (AUU), il subentro nella domanda monogenitoriale, la continuità dell'erogazione e la maggiorazione per genitori titolari di redditi da lavoro. Professionisti che assistono nuclei familiari devono considerare i termini di decadenza della domanda originaria, i requisiti di continuità reddituale e le modalità di integrazione della documentazione relativa allo status lavorativo del genitore deceduto secondo il decreto legislativo 230/2021.
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