Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1796/2025

Assegno Unico e Universale per i figli a carico. Implementazione del servizio per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria decaduta a seguito del decesso del genitore richiedente

Pubblicato: 05/06/2025 In vigore dal: 05/06/2025 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di Assegno Unico e Universale in caso di decesso del genitore richiedente?

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Il Messaggio INPS 1796/2025 disciplina il subentro nella domanda di Assegno Unico e Universale (AUU) per il genitore superstite che non era stato indicato nella domanda originaria presentata dal genitore deceduto. Quando il genitore superstite presenta una nuova domanda, il sistema INPS rileva automaticamente il codice fiscale del figlio in una domanda decaduta per morte dell'unico genitore richiedente e consente di selezionare l'opzione di subentro. In caso di subentro, il genitore superstite viene identificato come "genitore unico" con motivazione "Altro genitore deceduto/a", garantendo la continuità dell'erogazione dell'assegno con accredito automatico delle mensilità non erogate durante il periodo di decadenza della domanda originaria. Il subentro deve essere effettuato entro un anno dalla data del decesso. Per quanto riguarda la maggiorazione dell'assegno per genitori lavoratori (riconosciuta per massimo cinque anni dal decesso dell'altro genitore), il genitore superstite deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto era lavoratore o pensionato al momento del decesso.

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Riferimento normativo

Assegno Unico e Universale per i figli a carico. Implementazione del servizio per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria decaduta a seguito del decesso del genitore richiedente

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 06-06-2025 Messaggio n. 1796 OGGETTO: Assegno Unico e Universale per i figli a carico. Implementazione del servizio per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria decaduta a seguito del decesso del genitore richiedente Premessa Con la circolare n. 76 del 10 agosto 2023 sono state fornite indicazioni per l’integrazione della domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) in caso di decesso di uno dei genitori a partire dal 1° giugno 2023 e, nel caso più grave, di decesso di entrambi i genitori o dell’unico genitore per i nuclei monogenitoriali. In particolare, al paragrafo 4.1 della citata circolare n. 76/2023 è stata illustrata l’implementazione del servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”, disponibile sul sito istituzionale, per consentire al genitore superstite, dichiarato in domanda come “Altro genitore”, di subentrare nella domanda originaria decaduta per decesso del genitore richiedente. Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica l’implementazione del citato servizio per consentire al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda monogenitoriale originaria decaduta. 1. Subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria del genitore richiedente deceduto Nella fase di presentazione della domanda dell’AUU da parte del genitore superstite, il servizio in argomento rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria. In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro (cfr. il paragrafo 4.1, lettera d), della circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022), per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, prevista dall’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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Il Messaggio INPS 1796/2025 riguarda l'Assegno Unico e Universale (AUU), il subentro nella domanda monogenitoriale, la continuità dell'erogazione e la maggiorazione per genitori titolari di redditi da lavoro. Professionisti che assistono nuclei familiari devono considerare i termini di decadenza della domanda originaria, i requisiti di continuità reddituale e le modalità di integrazione della documentazione relativa allo status lavorativo del genitore deceduto secondo il decreto legislativo 230/2021.

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