Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1789/2020

Chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, comma 2, e dell’articolo 62, commi 2 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Aziende con dipendenti e aziende committenti. Denunce mese competenza febbraio 2020 con scadenza presentazione 31 marzo 2020. Precisazioni per la mensilità di marzo 2020 con scadenza al 30 aprile 2020, di cui al messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, relativamente alle sospensioni dei versamenti contributivi di cui al decre

Pubblicato: 27/04/2020 In vigore dal: 27/04/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i termini per correggere le denunce Uniemens relative ai versamenti contributivi sospesi per febbraio e marzo 2020 secondo il Messaggio INPS 1789/2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1789/2020 fornisce chiarimenti operativi per le aziende che hanno già trasmesso le denunce Uniemens relative a febbraio e marzo 2020 senza aver indicato correttamente i codici di sospensione dei versamenti contributivi previsti dai decreti-legge n. 18/2020 e n. 23/2020 (misure COVID-19). La normativa si applica sia alle aziende con dipendenti che alle aziende committenti obbligate al versamento alla Gestione separata.

In pratica, le aziende possono correggere le proprie denunce attraverso la ritrasmissione della sola sezione aziendale, inserendo il codice di sospensione e l'importo corrispondente, entro il 20 maggio 2020. Per febbraio 2020 sono previsti tre codici diversi (25, 26, 27) a seconda della categoria aziendale interessata (articoli 61 comma 2, 61 comma 5, e 62 comma 2 del DL 18/2020). L'importo indicato deve riferirsi esclusivamente ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti, non ad altre voci.

Dopo il 20 maggio 2020, le correzioni successive devono essere effettuate tramite flussi di variazione della denuncia aziendale senza valorizzazione del "tipo regolarizzazione". Questa procedura consente all'INPS di identificare correttamente gli importi sospesi per il successivo versamento secondo le scadenze e modalità stabilite dai decreti-legge emergenziali.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, comma 2, e dell’articolo 62, commi 2 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Aziende con dipendenti e aziende committenti. Denunce mese competenza febbraio 2020 con scadenza presentazione 31 marzo 2020. Precisazioni per la mensilità di marzo 2020 con scadenza al 30 aprile 2020, di cui al messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, relativamente alle sospensioni dei versamenti contributivi di cui al decreto-legge n. 23/2020

Testo normativo

Roma, 28-04-2020 Messaggio n. 1789 OGGETTO: Chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, comma 2, e dell’articolo 62, commi 2 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Aziende con dipendenti e aziende committenti. Denunce mese competenza febbraio 2020 con scadenza presentazione 31 marzo 2020. Precisazioni per la mensilità di marzo 2020 con scadenza al 30 aprile 2020, di cui al messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, relativamente alle sospensioni dei versamenti contributivi di cui al decreto-legge n. 23/2020 1. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Competenza febbraio 2020 con scadenza 31 marzo 2020 Con la circolare dell’Istituto n. 52 del 9 marzo 2020 sono state fornite indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, integrando il previgente assetto normativo cui l’Istituto ha dato applicazione con la circolare n. 37/2020. Con riferimento alle richieste di chiarimento che stanno pervenendo in relazione alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, in relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione così come previsto dalla citata circolare, si comunica che si potrà provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020. La stessa modalità e tempistica potrà essere utilizzata anche nel caso in cui siano state trasmesse le denunce relative al mese di febbraio 2020 prive dei codici di sospensione previste per le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020. Si rammenta che l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto dalla citata circolare, potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens secondo le seguenti indicazioni: - i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 dovranno inserire il codice “25” (trattasi di codice non chiave della denuncia); - i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) dovranno inserire il codice “26” (trattasi di codice non chiave della denuncia); - i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dovranno inserire il codice “27” (trattasi di codice non chiave della denuncia). 2. Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Competenza marzo 2020 con scadenza 30 aprile 2020 Con messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020 sono stati comunicati i codici da utilizzare in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, di cui al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23. Le aziende che hanno già inviato il flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020 senza il codice importo relativo alla sospensione potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020. L’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020 senza aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione, potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens secondo le indicazioni fornite nel predetto messaggio. Le operazioni di ritrasmissione della sola denuncia aziendale per i lavoratori dipendenti e dei flussi Uniemens in riferimento alla Gestione separata consentiranno di individuare correttamente gli importi sospesi che potranno essere oggetto di successivo versamento alle scadenze e con le modalità previste dal decreto-legge n. 18/2020 e dal decreto-legge n. 23/2020. Decorsa la data del 20 maggio 2020, al fine di consentire la corretta gestione degli importi sospesi relativi alle denunce Uniemens dei lavoratori dipendenti sia del mese di febbraio sia del mese di marzo 2020, dovranno essere inviati flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 1789/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Messaggio INPS 1789/2020 riguarda la sospensione dei versamenti contributivi, i codici calamità Uniemens, la Gestione separata e le denunce mensili per lavoratori dipendenti nel contesto dell'emergenza COVID-19. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per gestire correttamente le ritrasmissioni delle denunce, i codici di sospensione (25, 26, 27), i termini di regolarizzazione e la corretta imputazione dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2020

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che han… Interpello AdE 78 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter… Risoluzione AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3 Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della ''prima casa'' ogget… Interpello AdE 23 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 178 Accertamento dei cambi delle valute estere riferiti al mese di luglio 2020 Provvedimento AdE 2624563 Cambi valute estere del mese di maggio 2020 Provvedimento AdE 2522870

Altri Messaggio INPS

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →