Chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, comma 2, e dell’articolo 62, commi 2 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Aziende con dipendenti e aziende committenti. Denunce mese competenza febbraio 2020 con scadenza presentazione 31 marzo 2020. Precisazioni per la mensilità di marzo 2020 con scadenza al 30 aprile 2020, di cui al messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, relativamente alle sospensioni dei versamenti contributivi di cui al decre
Quali sono le modalità e i termini per correggere le denunce Uniemens relative ai versamenti contributivi sospesi per febbraio e marzo 2020 secondo il Messaggio INPS 1789/2020?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1789/2020 fornisce chiarimenti operativi per le aziende che hanno già trasmesso le denunce Uniemens relative a febbraio e marzo 2020 senza aver indicato correttamente i codici di sospensione dei versamenti contributivi previsti dai decreti-legge n. 18/2020 e n. 23/2020 (misure COVID-19). La normativa si applica sia alle aziende con dipendenti che alle aziende committenti obbligate al versamento alla Gestione separata.
In pratica, le aziende possono correggere le proprie denunce attraverso la ritrasmissione della sola sezione aziendale, inserendo il codice di sospensione e l'importo corrispondente, entro il 20 maggio 2020. Per febbraio 2020 sono previsti tre codici diversi (25, 26, 27) a seconda della categoria aziendale interessata (articoli 61 comma 2, 61 comma 5, e 62 comma 2 del DL 18/2020). L'importo indicato deve riferirsi esclusivamente ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti, non ad altre voci.
Dopo il 20 maggio 2020, le correzioni successive devono essere effettuate tramite flussi di variazione della denuncia aziendale senza valorizzazione del "tipo regolarizzazione". Questa procedura consente all'INPS di identificare correttamente gli importi sospesi per il successivo versamento secondo le scadenze e modalità stabilite dai decreti-legge emergenziali.
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Riferimento normativo
Chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, comma 2, e dell’articolo 62, commi 2 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Aziende con dipendenti e aziende committenti. Denunce mese competenza febbraio 2020 con scadenza presentazione 31 marzo 2020. Precisazioni per la mensilità di marzo 2020 con scadenza al 30 aprile 2020, di cui al messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, relativamente alle sospensioni dei versamenti contributivi di cui al decreto-legge n. 23/2020
Testo normativo
Roma, 28-04-2020
Messaggio n. 1789
OGGETTO: Chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai
sensi dell’articolo 61, comma 2, e dell’articolo 62, commi 2 e 5, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Aziende con dipendenti e
aziende committenti. Denunce mese competenza febbraio 2020 con
scadenza presentazione 31 marzo 2020. Precisazioni per la mensilità
di marzo 2020 con scadenza al 30 aprile 2020, di cui al messaggio n.
1754 del 24 aprile 2020, relativamente alle sospensioni dei
versamenti contributivi di cui al decreto-legge n. 23/2020
1. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Competenza febbraio 2020 con
scadenza 31 marzo 2020
Con la circolare dell’Istituto n. 52 del 9 marzo 2020 sono state fornite indicazioni in ordine
all’ambito di applicazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto ulteriori
disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a
causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, integrando il previgente assetto normativo
cui l’Istituto ha dato applicazione con la circolare n. 37/2020.
Con riferimento alle richieste di chiarimento che stanno pervenendo in relazione alle aziende
interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del
decreto-legge n. 18/2020, in relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e
il 31 marzo 2020, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di
febbraio 2020 senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione così
come previsto dalla citata circolare, si comunica che si potrà provvedere alla ritrasmissione
della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e
contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.
La stessa modalità e tempistica potrà essere utilizzata anche nel caso in cui siano state
trasmesse le denunce relative al mese di febbraio 2020 prive dei codici di sospensione previste
per le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61,
commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020.
Si rammenta che l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai
contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione
separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che abbiano già provveduto
all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver indicato il codice
calamità relativo alla sospensione così come previsto dalla citata circolare, potranno
provvedere alla modifica del flusso Uniemens secondo le seguenti indicazioni:
- i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, comma 2, del
decreto-legge n. 18/2020 dovranno inserire il codice “25” (trattasi di codice non chiave della
denuncia);
- i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, comma 5, del
decreto-legge n. 18/2020 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,
associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) dovranno inserire il codice
“26” (trattasi di codice non chiave della denuncia);
- i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 62, comma 2, del
decreto-legge n. 18/2020, dovranno inserire il codice “27” (trattasi di codice non chiave della
denuncia).
2. Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Competenza marzo 2020 con
scadenza 30 aprile 2020
Con messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020 sono stati comunicati i codici da utilizzare in
relazione alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio
2020, di cui al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23.
Le aziende che hanno già inviato il flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020 senza il
codice importo relativo alla sospensione potranno provvedere alla ritrasmissione della sola
sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e
contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.
L’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi
previdenziali e assistenziali dovuti.
Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che abbiano già provveduto
all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020 senza aver indicato il codice
calamità relativo alla sospensione, potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens
secondo le indicazioni fornite nel predetto messaggio.
Le operazioni di ritrasmissione della sola denuncia aziendale per i lavoratori dipendenti e dei
flussi Uniemens in riferimento alla Gestione separata consentiranno di individuare
correttamente gli importi sospesi che potranno essere oggetto di successivo versamento alle
scadenze e con le modalità previste dal decreto-legge n. 18/2020 e dal decreto-legge n.
23/2020.
Decorsa la data del 20 maggio 2020, al fine di consentire la corretta gestione degli importi
sospesi relativi alle denunce Uniemens dei lavoratori dipendenti sia del mese di febbraio sia del
mese di marzo 2020, dovranno essere inviati flussi di variazione della denuncia aziendale
senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 1789/2020 riguarda la sospensione dei versamenti contributivi, i codici calamità Uniemens, la Gestione separata e le denunce mensili per lavoratori dipendenti nel contesto dell'emergenza COVID-19. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per gestire correttamente le ritrasmissioni delle denunce, i codici di sospensione (25, 26, 27), i termini di regolarizzazione e la corretta imputazione dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi.
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