Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1768/2025

Contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione, stipulati dai pensionati INPS. Rinegoziazione dei finanziamenti in corso di ammortamento. Nuova funzione telematica per la trasmissione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) e del Transaction Reference Number (TRN)

Pubblicato: 04/06/2025 In vigore dal: 04/06/2025 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per la rinegoziazione dei finanziamenti concessi ai pensionati INPS mediante cessione del quinto della pensione, e come funziona la nuova procedura telematica di trasmissione del?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 1768/2025 disciplina la rinegoziazione dei contratti di finanziamento stipulati dai pensionati INPS, estinguibili mediante cessione fino a un quinto della pensione. Questa procedura si applica ai finanziamenti in corso di ammortamento, sia nel caso di rinnovo "interno" (stesso creditore) che "esterno" (creditore diverso), escludendo invece i piani in fase di accodamento. La normativa riguarda direttamente le banche e società finanziarie convenzionate con l'INPS, nonché i pensionati che intendono rinegoziare i loro debiti.

La principale innovazione introdotta è la nuova funzione telematica "dematerializzazione CRO/TRN", che consente alle banche convenzionate di caricare direttamente in procedura i dati relativi all'estinzione del finanziamento precedente, eliminando la necessità di inviare comunicazioni via PEC alle strutture territoriali INPS. Entro 60 giorni dalla "lettera di priorità", la banca deve compilare online l'importo e il numero CRO/TRN del pagamento estintivo, nonché eventuali variazioni relative al conto estintivo e ai dietimi di interesse.

La procedura prevede un controllo automatico di congruità e uno stato intermedio "in attesa di validazione", durante il quale la struttura territoriale INPS competente verifica l'assenza di motivi ostativi. Se la banca non trasmette i dati entro 60 giorni, il piano viene automaticamente chiuso con causale di decorrenza termini. La transizione verso il nuovo sistema avviene gradualmente: fino al 30 giugno 2025 rimane attiva la prassi precedente (invio PEC), mentre dal 1° luglio 2025 le strutture INPS non effettueranno più il caricamento manuale.

Rimangono escluse dalla nuova funzione telematica i rinnovi di piani multipli su pensioni della Gestione pubblica e tutti i rinnovi da parte di banche in regime di accreditamento, che continueranno a utilizzare la modalità tradizionale con invio PEC. La responsabilità della corretta registrazione dei dati ricade interamente sulle banche convenzionate, in coerenza con il ruolo di terzietà dell'INPS.

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Riferimento normativo

Contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione, stipulati dai pensionati INPS. Rinegoziazione dei finanziamenti in corso di ammortamento. Nuova funzione telematica per la trasmissione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) e del Transaction Reference Number (TRN)

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 05-06-2025 Messaggio n. 1768 OGGETTO: Contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione, stipulati dai pensionati INPS. Rinegoziazione dei finanziamenti in corso di ammortamento. Nuova funzione telematica per la trasmissione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) e del Transaction Reference Number (TRN) I contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione in corso di ammortamento possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Parimenti, possono essere oggetto di rinegoziazione i contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto dello stipendio, successivamente traslati su pensione ai fini dell’estinzione del residuo debito. Diversamente, non possono essere rinegoziati i finanziamenti i cui piani di ammortamento sono in fase di “accodamento”. In ragione delle rispettive peculiarità, le rinegoziazioni vengono distinte in contratti di rinnovo “interno” o di rinnovo “esterno”, a seconda che la banca/società finanziaria cessionaria coincida o non coincida con il creditore del piano di ammortamento oggetto di rinegoziazione. Nel caso di rinnovo “esterno” la banca/società finanziaria contraente il nuovo finanziamento, al fine di consentire all’INPS la chiusura del piano di ammortamento in corso e l’attivazione del nuovo piano, è tenuta a comunicare all’Istituto gli estremi del versamento effettuato in favore della banca/società finanziaria creditrice del finanziamento precedente a saldo del relativo debito residuo. La prassi adottata dall’INPS ha finora previsto l’invio di una PEC da parte della banca/società finanziaria, sia in regime di convenzionamento che di accreditamento, titolare del nuovo contratto e l’inserimento di tali dati nella procedura dedicata, denominata “Quote Quinto”, da parte delle Strutture dell’INPS territorialmente competenti. Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che è stata realizzata una funzione che consente alle banche/società finanziarie convenzionate di caricare direttamente in procedura i dati relativi all’estinzione del finanziamento precedente. Tale iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di reingegnerizzazione della procedura “Cessione Quinto”, già da tempo avviato nell’ottica di semplificazione dell’azione amministrativa e di assicurare, quindi, una maggiore tempestività nella definizione delle varie fasi del processo medesimo. Tale funzione, denominata “dematerializzazione CRO/TRN”, riservata alle sole banche/società finanziarie convenzionate con l’INPS, è fruibile attraverso i servizi di Web Services e Web Application. La documentazione tecnica è direttamente scaricabile dalle banche/società finanziarie convenzionate nell’apposito servizio dedicato, denominato “Cessione Quinto Pensione”, presente sul sito istituzionale. La nuova funzione prevede che, entro 60 giorni dal ricevimento della “lettera di priorità”, la banca/società finanziaria convenzionata che ha notificato il contratto di rinnovo deve compilare online i seguenti campi relativi al pagamento effettuato per l’estinzione del finanziamento precedente: • “importo CRO/TRN”; • “n. CRO /TRN” – nel caso in cui il versamento estintivo sia avvenuto tramite bonifico identificato con TRN (Transaction Reference Number), nel campo devono essere inseriti esclusivamente dal sesto al sedicesimo carattere del codice, quale identificativo del CRO (Codice Riferimento Operazione). La stessa banca/società finanziaria convenzionata è tenuta, inoltre, a valorizzare i campi di seguito descritti nel caso in cui i rispettivi dati siano variati rispetto a quelli indicati all’atto della notifica telematica del contratto di rinnovo: • “data conto estintivo”, da valorizzare nel caso in cui la banca/società finanziaria convenzionata creditrice del finanziamento oggetto di rinnovo abbia rilasciato un nuovo conto estintivo; • “importo conto estintivo”, da valorizzare nel caso di rilascio di un nuovo conto estintivo o di applicazione al conto estintivo dei c.d. “dietimi di interesse”, ovvero gli interessi maturati dalla data del conto estintivo a quella di effettivo saldo del debito. La nuova funzione è realizzata in coerenza con il ruolo di terzietà dell’INPS. Conseguentemente, la corretta registrazione delle suddette informazioni a sistema ricade nella piena e diretta responsabilità delle banche/società finanziarie convenzionate, interessate alla rinegoziazione dei finanziamenti. Una volta inseriti i dati sopraindicati a cura della banca/società finanziaria convenzionata, e superato il controllo automatico di congruità da parte della procedura, il piano di rinnovo passa automaticamente nel nuovo stato“in attesa di validazione”, appositamente creato. É cura della Struttura dell’INPS territorialmente competente effettuare l’attività istruttoria dei piani presenti in procedura “Quote Quinto” nel predetto stato (ossia la verifica dell’assenza di motivi ostativi alla validazione, sopraggiunti all’emissione della “lettera di priorità”) ai fini della definizione del procedimento. Decorsi 60 giorni dalla data in cui il piano è stato posto nello stato “Proposto – Verificato in attesa CRO” (per le Strutture territoriali dell’INPS) o “proposto” (per le banche/società finanziarie convenzionate) senza che la banca/società finanziaria convenzionata abbia effettuato le operazioni di cui sopra, la procedura effettua automaticamente la chiusura del piano con la causale “Piano respinto per decorrenza termini invio CRO”. Tanto rappresentato, ai fini dell’inoltro dei dati relativi all’estinzione del finanziamento precedente, le banche/società finanziarie convenzionate interessate devono utilizzare esclusivamente la nuova funzione in argomento, astenendosi dall’inviare all’INPS, con modalità diverse da quelle appena descritte, comunicazioni o comunque documenti comprovanti l’avvenuta estinzione. Tuttavia, al fine di garantire alle banche/società finanziarie convenzionate il tempo necessario ad adeguarsi alla nuova modalità di inoltro, in via transitoria la prassi finora in uso resterà attiva fino al 30 giugno 2025. Conseguentemente, a decorrere dal 1° luglio 2025 le Strutture territoriali dell’INPS non saranno più tenute al caricamento manuale in procedura “Quote Quinto” dei dati relativi al “CRO/TRN”. Unica eccezione all’utilizzo della nuova funzione riguardail “rinnovo di piani multipli” su pensioni della Gestione pubblica, da parte delle banche/società convenzionate, riguardante pensionati che nella procedura “Quote Quinto” risultano debitori di più piani in corso di ammortamento[1], oltre che tutte le tipologie di rinnovi da parte delle banche/società in regime di accreditamento. In siffatte circostanze si deve proseguire con l’attuale prassi e cioè con l’invio alla Struttura dell’INPS territorialmente competente da parte della banca/società finanziaria convenzionata o accreditata intestataria del piano di rinnovo di una PEC con i dati dei pagamenti effettuati (CRO/TRN) relativi ai debiti residui dei piani multipli in corso. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Al fine di assicurare l’allineamento dei criteri gestionali di tali posizioni a quelli attualmente vigenti, in tale eventualità la rinegoziazione di uno dei finanziamenti comporta la contestuale estinzione anticipata di tutti i piani in corso di ammortamento.

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La normativa riguarda la cessione del quinto della pensione, i contratti di finanziamento per pensionati INPS e la rinegoziazione dei piani di ammortamento secondo l'articolo 39 del DPR 180/1950. Commercialisti e consulenti che assistono istituti finanziari devono conoscere le procedure di dematerializzazione CRO/TRN, i termini di trasmissione dei dati, le modalità di rinnovo interno ed esterno, e le eccezioni per piani multipli e banche in accreditamento, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e il rispetto dei termini perentori previsti dalla procedura "Quote Quinto".

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