Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1764/2021

Indicazioni operative sulle indennità COVID-19 previste dal decreto-legge n. 41 del 2021. Circolare n. 65 del 2021. Chiarimenti

Pubblicato: 29/04/2021 In vigore dal: 29/04/2021 Documento ufficiale

Quali sono i limiti di reddito per accedere all'indennità onnicomprensiva COVID-19 destinata ai lavoratori dello spettacolo secondo il decreto Sostegni?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1764/2021 chiarisce i requisiti reddituali per l'accesso all'indennità una tantum prevista dal decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni) destinata ai lavoratori dello spettacolo. L'indennità è riservata a chi non ha già beneficiato delle indemnità precedenti ed è articolata in due fasce: la prima riguarda lavoratori con almeno 30 contributi giornalieri nel periodo di osservazione, che non devono superare un reddito di 75.000 euro; la seconda riguarda lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri, con limite di reddito di 35.000 euro. È fondamentale sottolineare che questi limiti si riferiscono esclusivamente al reddito prodotto nell'anno 2019, elemento cruciale per la valutazione della platea beneficiaria. Il messaggio rappresenta un chiarimento operativo rispetto alla circolare n. 65 del 2021, fornendo indicazioni precise per l'amministrazione delle domande. Un aspetto rilevante riguarda l'incompatibilità di queste indennità con il Reddito di Emergenza (Rem) 2021: chi percepisce l'indennità COVID-19 non può contemporaneamente ricevere il Rem 2021, e viceversa, creando una situazione di mutua esclusione tra i due benefici.

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Riferimento normativo

Indicazioni operative sulle indennità COVID-19 previste dal decreto-legge n. 41 del 2021. Circolare n. 65 del 2021. Chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Roma, 30-04-2021 Messaggio n. 1764 OGGETTO: Indicazioni operative sulle indennità COVID-19 previste dal decreto- legge n. 41 del 2021. Circolare n. 65 del 2021. Chiarimenti Con la circolare n. 65 del 19 aprile 2021 sono state fornite istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum previste dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito, anche decreto Sostegni) - in continuità con le misure di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), al decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio Italia), al decreto- legge n. 104 del 2020 e al decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori) - a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto Ristori, nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Con il presente messaggio si forniscono i seguenti chiarimenti sulla circolare citata. In relazione all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto Ristori, illustrata nel paragrafo 5 della circolare n. 65 del 2021, si chiarisce che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo di osservazione indicato nel medesimo paragrafo 5, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019. Si chiarisce altresì, come già specificato nella citata circolare, che l’incompatibilità ivi prevista al paragrafo 8, capoversi 8, 9, 10 e 11, di tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10 del decreto Sostegni con il Reddito di emergenza (Rem), è da intendersi con il solo Rem 2021, di cui all’articolo 12 del medesimo decreto-legge. Pertanto, si ribadisce che le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto Sostegni sono incompatibili con il Rem 2021, erogato ai sensi del citato articolo 12. Corrispondentemente il Rem 2021, illustrato nella circolare n. 61 del 14 aprile 2021, è incompatibile con le sole indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni, percepite nel 2021. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il decreto Sostegni (d.l. n. 41/2021) disciplina le indennità COVID-19 per lavoratori dello spettacolo, con riferimento ai limiti reddituali su base 2019 e ai contributi giornalieri. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare l'incompatibilità con il Reddito di Emergenza (Rem) 2021 e consultare la circolare INPS n. 65/2021 per l'applicazione corretta dei requisiti di accesso, considerando anche i decreti precedenti (Cura Italia, Rilancio Italia, Ristori) che hanno disciplinato le indemnità continuative.

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