Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1754/2020

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 20

Pubblicato: 23/04/2020 In vigore dal: 23/04/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per accedere alla sospensione dei versamenti contributivi prevista dal Decreto-legge 23/2020 durante l'emergenza COVID-19?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1754/2020 fornisce le istruzioni operative per la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nei mesi di aprile e maggio 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La sospensione si applica a diverse categorie: aziende con dipendenti, liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, artigiani e commercianti, aziende agricole, e enti non commerciali. Il requisito principale è la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, verificato distintamente per marzo e aprile, oppure l'avvio dell'attività dopo il 31 marzo 2019 (che non richiede verifica di riduzione). In pratica, le aziende con dipendenti devono inserire specifici codici di sospensione (N970, N971, N972) nel flusso Uniemens per dichiarare il possesso dei requisiti, ricevendo in cambio il codice di autorizzazione "7G". Per i liberi professionisti e i committenti della Gestione separata, la sospensione si comunica attraverso i codici calamità (28, 29, 30) sempre nel flusso Uniemens. Aspetto rilevante è che la sospensione riguarda anche i versamenti al Fondo di Tesoreria per il TFR, considerato contribuzione previdenziale equiparata, mentre per i lavoratori cessati durante il periodo di sospensione la quota a loro carico deve comunque essere versata con i codici ordinari.

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Riferimento normativo

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Prime indicazioni operative

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 24-04-2020 Messaggio n. 1754 OGGETTO: Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Prime indicazioni operative Premessa Nelle more dell’emanazione della circolare recante disposizioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con il presente messaggio si forniscono le seguenti istruzioni operative, in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020. Le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, del decreto-legge n. 23/2020, in relazione alla verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, si rappresenta, altresì, che i versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato. Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi del medesimo comma 5, i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono sospesi, anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. A tale riguardo si segnala che, ai fini della puntuale individuazione degli enti non commerciali interessati alla sospensione contributiva de qua, sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti. Pertanto, le istruzioni operative in ordine alla previsione di cui si tratta verranno fornite all’esito delle predette interlocuzioni con separato messaggio. Si evidenzia, infine, che l’Istituto è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi ai sensi delle citate disposizioni. Modalità di sospensione Aziende con dipendenti Le aziende, mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020. L’Istituto provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”. Pertanto, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell’arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l’eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto già precisato. Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende di cui si tratta, inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati: “N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”; “N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”; “N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5”. Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. Pertanto, qualora il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva. Lavoratori cessati e versamento della contribuzione Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le indicazioni di cui al paragrafo successivo. A tal fine, le aziende e i committenti dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata). Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020, mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso Uniemens. I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell’arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l’eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto precisato al paragrafo introduttivo. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “28”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 1 e 2”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”. Per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “29”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 3 e 4”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”. Per i soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “30”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, comma 5”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”. Inoltre, con riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali prevista dall’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica Le Aziende con natura giuridica privata, con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, e che hanno ricevuto il codice autorizzativo, dovranno trasmettere nei termini il flusso Uniemens- ListaPosPA dei mesi di marzo ed aprile 2020, valorizzando gli specifici elementi dedicati alla sospensione contributiva, relativamente alle gestioni di iscrizione del lavoratore. In particolare: • <ContributoSospesoCalam> se il contributo sospeso si riferisce alle gestioni pensionistiche; • <ConttibutoSospesoPrev> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione previdenziale (es. ex INADEL); • <ContributoSospesoCred> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione Credito; • <ContributoSospesoENPDEP> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione ex ENPDEP. Dovrà essere altresì compilato l’elemento <DataFineBeneficioCalamita> con la data del 31 maggio 2020. In ordine a quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 23/2020, si rinvia, per la sospensione delle contribuzioni minori, all’utilizzo del codice “N970”. Artigiani e Commercianti Si rinvia al contenuto della circolare di imminente pubblicazione, al vaglio ministeriale. Aziende agricole assuntrici di manodopera Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i soggetti individuati rispettivamente dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 18, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. Si evidenzia che le aziende agricole che, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, si avvalgono della sospensione dei versamenti con scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 marzo 2020 sono tenute a presentare apposita domanda utilizzando i servizi on-line. La disponibilità della domanda telematica sarà resa nota con specifica news nei servizi telematici. Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, ai sensi dei commi 2 e 4, dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i soggetti individuati rispettivamente dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 18, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La sospensione contributiva del D.L. 23/2020 art. 18 è uno strumento di emergenza fiscale che interessa INPS, contributi previdenziali obbligatori, Gestione separata e premi assicurativi INAIL. Commercialisti e consulenti del lavoro devono gestire i codici Uniemens (N970, N971, N972), i codici calamità e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, verificando la riduzione di fatturato e i requisiti soggettivi per ogni categoria di contribuente.

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