Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 (L. 608/1996) e ss.mm.ii. in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984), nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità di recupero, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2018, in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 31 ottobre 2019. Istruzioni conta
Quali sono le modalità operative per il recupero dello sgravio contributivo per le imprese con contratti di solidarietà e CIGS conclusi entro il 31 ottobre 2019?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1750/2020 disciplina il recupero dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 6 del D.L. 510/1996 a favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). La norma si applica alle aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 ottobre 2019, utilizzando risorse stanziate per l'anno 2018.
Le imprese interessate devono attivare la procedura di fruizione dello sgravio su loro iniziativa, presentando la documentazione necessaria (decreto direttoriale di ammissione) alla Struttura territoriale INPS competente. Una volta accertati i presupposti, l'azienda riceve l'attribuzione del codice di autorizzazione "1W" sulla propria posizione.
Per le aziende che operano con il sistema Uniemens, il recupero dello sgravio deve essere esposto nel flusso dichiarativo utilizzando il codice causale "L943" (arretrato conguaglio sgravio contributivo), indicando l'importo spettante. Queste operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio (entro il 24 luglio 2020).
Dal punto di vista contabile, l'INPS rileva gli eventi nel conto GAW37340 relativo agli sgravi di oneri contributivi per contratti di solidarietà. La gestione dei rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri rimane di competenza della Direzione generale dell'Istituto.
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Riferimento normativo
Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 (L. 608/1996) e ss.mm.ii. in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984), nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità di recupero, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2018, in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 31 ottobre 2019. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 24-04-2020
Messaggio n. 1750
Allegati n.1
OGGETTO: Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 (L.
608/1996) e ss.mm.ii. in favore delle imprese che hanno stipulato
contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre
1984, n. 726 (L. 863/1984), nonché dell’articolo 21, comma 1, lett.
c), del D.lgs. n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità
di recupero, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2018, in
favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 31 ottobre
2019. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con la circolare n. 133 del 7 novembre 2019 sono state fornite le istruzioni operative per la
fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e ss.mm.ii.,
connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle
imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per
solidarietà risultavano conclusi entro il 31 marzo 2019[1].
Con il presente messaggio vengono ammesse alla fruizione dello sgravio in argomento le
imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui
periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 ottobre 2019 (Allegato n. 1).
2. Adempimenti delle Strutture territoriali
La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata ad iniziativa del datore di
lavoro.
La Struttura territoriale competente, accertata sulla base della documentazione prodotta
dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per
il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale
il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di
solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex DL
510/1996 e s.m.i. ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2".
3. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di
compilazione del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di
autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse
stanziate per l’anno 2018
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (cfr. Allegato n. 1), per
esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato,
valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti
elementi:
• nell’elemento<CausaleACredito>, inseriranno il codice causale già in uso “L943”, avente il
significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo
1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs.
n. 148/2015, anno 2018”;
• nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni
di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello
di pubblicazione del presente messaggio.
4. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile degli eventi oggetto del presente messaggio, trattandosi di
conguagli arretrati di sgravi contributivi con risorse stanziate nell’anno 2018, a valere per i
contratti di solidarietà i cui periodi si siano conclusi entro il 31 ottobre 2019 (codice causale
L943), si adotterà il conto già in uso:
GAW37340 Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di
solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1, del decreto- legge n. 726/1984, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 21, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 148/2015.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle
Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2018.
Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei
relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 133/2019.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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Il Messaggio INPS 1750/2020 è lo strumento normativo di riferimento per commercialisti e aziende che gestiscono contratti di solidarietà, CIGS, sgravi contributivi e riduzioni contributive secondo il D.L. 510/1996. Professionisti e datori di lavoro lo consultano per comprendere le modalità di fruizione dei benefici contributivi, la compilazione del flusso Uniemens con causale L943, e la corretta contabilizzazione degli arretrati di sgravio nel conto GAW37340.
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