Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1712/2022

Differimento al 6 maggio 2022 dei termini di pagamento della contribuzione eccedente l’importo dell’esonero autorizzato ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Pubblicato: 19/04/2022 In vigore dal: 19/04/2022 Documento ufficiale

Qual è il nuovo termine di pagamento per la contribuzione eccedente l'importo dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 137/2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1712/2022 differisce dal 27 aprile 2022 al 6 maggio 2022 il termine di pagamento della contribuzione residua (quella non coperta dall'esonero) per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Questa proroga riguarda i datori di lavoro agricoli e i lavoratori autonomi in agricoltura che avevano presentato domanda di esonero per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021. La difficoltà gestionale era dovuta al fatto che il termine originario ricadeva nel periodo pasquale e dell'Anniversario della Liberazione, incidendo su più rate di versamento. Fino al 6 maggio 2022, gli importi residui non devono essere richiesti con invito a regolarizzare. Per chi intende regolarizzare mediante rateazione, la contribuzione eccedente l'esonero deve essere inclusa nella domanda di rateazione, oppure può essere estinta con una domanda integrativa della rateazione principale già in corso, secondo le disposizioni del Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi.

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Riferimento normativo

Differimento al 6 maggio 2022 dei termini di pagamento della contribuzione eccedente l’importo dell’esonero autorizzato ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 20-04-2022 Messaggio n. 1712 OGGETTO: Differimento al 6 maggio 2022 dei termini di pagamento della contribuzione eccedente l’importo dell’esonero autorizzato ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 1. Premessa Con il messaggio n. 1480 del 1° aprile 2022 l’Istituto ha evidenziato le attività consequenziali alla comunicazione degli esiti delle domande presentate ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che dispongono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. Nel medesimo messaggio è stato specificato che il pagamento degli importi residui della contribuzione, al netto degli esoneri riconosciuti ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi agricoli, deve avvenire entro il 27 aprile 2022; il termine è stato calcolato sommando trenta giorni alla data di comunicazione degli esiti, effettuata in data 28 marzo 2022, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 131 dell’8 settembre 2021, paragrafo 6. 2. Differimento del termine per il pagamento degli importi residui eccedenti l’esonero al 6 maggio 2022 A seguito della pubblicazione del messaggio n. 1480/2022, gli intermediari delle aziende agricole hanno rappresentato la difficolta a gestire le attività necessarie per versare l’importo residuo, atteso che il suddetto termine dei trenta giorni ricade nel periodo delle festività pasquali e dell’Anniversario della Liberazione d'Italia (25 aprile 2022) e incide su due rate per i datori di lavoro agricoli e su tre rate per i lavoratori autonomi in agricoltura. In particolare, è stato rappresentato che, per i datori di lavoro agricoli, l’esonero contributivo dal versamento della contribuzione riferita ai mesi di novembre e dicembre 2020 riduce l’importo da versare relativo alle competenze del IV trimestre 2020, mentre l’esonero riferito al mese di gennaio 2021 riduce l’importo da versare per le competenze del I trimestre 2021. Per i lavoratori autonomi in agricoltura, l’esonero contributivo riferito ai mesi di novembre e dicembre 2020 riduce l’importo da pagare per la III e/o IV rata dell’emissione 2020; quello riferito a gennaio 2021 riduce l’importo da versare per la I rata dell’emissione 2021. Inoltre, il versamento dell’importo residuo deve essere effettuato utilizzando la codeline originaria inviata per il pagamento di ciascuna rata. Tenuto conto delle difficoltà rappresentate, si comunica che il termine di scadenza del 27 aprile 2022 è differito al 6 maggio 2022. Nel messaggio n. 1480/2022 la data del 27 aprile 2022 è da intendersi quindi sostituita, in tutti i casi, con la data del 6 maggio 2022. Ai fini della verifica della regolarità contributiva, si precisa che fino al 6 maggio 2022 gli importi residui eccedenti l’esonero non devono essere richiesti con l’invito a regolarizzare. Si specifica, inoltre, che qualora l’interessato intenda regolarizzare mediante rateazione le partite debitorie notificate con l’invito a regolarizzare - dal quale è stato escluso l’importo differito al 6 maggio 2022 - la domanda, fatta salva l’espressa volontà del contribuente di effettuare tale pagamento in unica soluzione, dovrà comprendere anche la contribuzione eccedente l'esonero, per rispondere alle condizioni che il “Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”[i] prevede in tema di concessione della rateazione. Qualora, alla data del 6 maggio 2022, il contribuente intenda regolarizzare la propria esposizione debitoria in modalità rateale e abbia in corso una rateazione principale, potrà accedere a una nuova rateazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento, una volta estinta anticipatamente la rateazione principale con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute. In alternativa, l’interessato potrà richiedere l’estinzione del debito riferito alla contribuzione eccedente l'esonero mediante una domanda integrativa della rateazione principale che potrà essere concessa per un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute della rateazione principale[ii]. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi [i] Con le determinazioni presidenziali n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, è stata approvata la nuova disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa di competenza delle Gestioni private, dei Dipendenti Pubblici e dei Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico amministrate dall’Inps che, attraverso l’armonizzazione dei criteri amministrativi, costituisce l’unica fonte regolatrice della materia. [ii] Cfr. la circolare n. 108 del 12 luglio 2013, paragrafo 4.b.

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Il messaggio disciplina l'esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura secondo il decreto-legge 137/2020, affrontando tematiche di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, regolarizzazione contributiva e rateazione dei debiti. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare questa proroga nella gestione dei versamenti contributivi e nella pianificazione delle scadenze per datori di lavoro agricoli e lavoratori autonomi in agricoltura.

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