Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1703/2020

Articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durc on Line con validità prorogata ope legis al 15 giugno 2020 in caso di richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in cooperazione applicativa

Pubblicato: 20/04/2020 In vigore dal: 20/04/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede il Messaggio INPS 1703/2020 riguardo alla validità del DURC on Line per i documenti scaduti tra gennaio e aprile 2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1703/2020 implementa le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), che ha prorogato automaticamente la validità dei DURC on Line scaduti in un periodo specifico. In particolare, tutti i DURC on Line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 mantengono la loro validità fino al 15 giugno 2020, senza necessità di richiesta di rinnovo da parte dell'azienda. Questa proroga è stata introdotta come misura emergenziale per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e semplificare gli adempimenti amministrativi delle imprese durante il lockdown. Il sistema INPS gestisce automaticamente questa situazione: quando viene inviata una richiesta di verifica della regolarità contributiva per un'azienda che possiede già un DURC con scadenza in quel periodo, il nuovo invio viene annullato automaticamente dal sistema, evitando duplicazioni. Le aziende che necessitano di acquisire il DURC con validità prorogata possono ottenerlo tramite il servizio di cooperazione applicativa con metodo sincrono oppure direttamente dal portale INPS attraverso la funzione "Consultazione". È importante sottolineare che il DURC restituito dal sistema mantiene la data di scadenza originaria (compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020) nel campo "Scadenza validità" e non può essere modificata, poiché ogni documento è identificato da un numero di protocollo univoco che garantisce l'integrità e previene contraffazioni.

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Riferimento normativo

Articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durc on Line con validità prorogata ope legis al 15 giugno 2020 in caso di richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in cooperazione applicativa

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 21-04-2020 Messaggio n. 1703 OGGETTO: Articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durc on Line con validità prorogata ope legis al 15 giugno 2020 in caso di richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in cooperazione applicativa Con il messaggio n. 1546 dell’8 aprile 2020, l’Istituto ha comunicato il rilascio dell’implementazione procedurale della funzione <Consultazione> sull’applicativo Durc on Line, preannunciata con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, resa necessaria per dare attuazione alla previsione dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per effetto della quale i Durc On Line con scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Attraverso la funzione <Consultazione> sono resi disponibili sia i Durc On Line in corso di validità, definiti secondo le disposizioni di cui al D.M. 30 gennaio 2015 (con validità di 120 giorni dalla data della richiesta), sia quelli con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, la cui validità è prorogata ope legis al 15 giugno 2020. Nell’ambito degli accordi di servizio in atto, la gestione delle richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in cooperazione applicativa continuerà ad operare con le consuete modalità, ad eccezione delle ipotesi in cui, per il codice fiscale inviato, sia presente un Durc On Line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. In questi casi l’eventuale nuovo invio sarà annullato in automatico dal sistema. L’acquisizione del Durc On Line con validità prorogata al 15 giugno 2020, che non sia nella materiale disponibilità del richiedente in cooperazione applicativa, dovrà avvenire tramite il servizio in cooperazione con il metodo sincrono di <Verifica regolarità> oppure direttamente dal portale Inps attraverso la procedura Durc On line, accedendo alla funzione <Consultazione> previa autenticazione con il PIN già in dotazione. Come già precisato con il messaggio n. 1374/2020, i Durc On Line che vengono restituiti dal sistema indicano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Tale data non può essere modificata in quanto ciascun Documento è contraddistinto da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva. Ciò anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione. Le indicazioni sopra riportate sono riconducibili alla temporanea operatività della previsione adottata nell’ambito delle misure emergenziali da COVID-19. Per ogni altro aspetto si rinvia ai contenuti dei citati messaggi n. 1546/2020 e n. 1374/2020. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 1703/2020 è essenziale per chi gestisce adempimenti contributivi e verifiche di regolarità aziendale, in quanto disciplina la proroga automatica (ope legis) del DURC on Line, documento fondamentale per gare pubbliche, appalti e verifiche della regolarità contributiva. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere questa normativa per gestire correttamente le scadenze documentali, la cooperazione applicativa con l'INPS e le modalità di acquisizione del DURC attraverso il portale, soprattutto in relazione alle misure emergenziali COVID-19 e alla validità dei 120 giorni prevista dal D.M. 30 gennaio 2015.

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