Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1697/2021

Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità di recupero, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019, in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 30 settembre 2020. Istruzioni contabili

Pubblicato: 25/04/2021 In vigore dal: 25/04/2021 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per il recupero dello sgravio contributivo per le imprese con contratti di solidarietà e CIGS conclusi entro il 30 settembre 2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1697/2021 disciplina il recupero degli sgravi contributivi arretrati per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà (CdS) accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), con periodi conclusi entro il 30 settembre 2020, utilizzando risorse stanziate per l'anno 2019. Si applica alle aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione al beneficio, che devono attivare autonomamente la procedura presso la struttura territoriale INPS competente.

Le aziende interessate devono presentare la documentazione necessaria (decreto direttoriale di ammissione) alla struttura territoriale, che provvederà ad attribuire il codice di autorizzazione "1W" alla posizione aziendale. Successivamente, le imprese che operano con il sistema Uniemens devono esporre le quote di sgravio nel flusso dichiarativo utilizzando il codice causale "L982" (arretrato conguaglio sgravio contributivo), indicando l'importo dovuto nell'elemento <ImportoACredito>.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio (quindi entro il 16 luglio 2021). La rilevazione contabile avviene attraverso il conto GAW37349, specificamente dedicato agli sgravi di oneri contributivi per contratti di solidarietà. La gestione dei rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri rimane di competenza della Direzione generale dell'INPS.

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Riferimento normativo

Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità di recupero, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019, in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 30 settembre 2020. Istruzioni contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 26-04-2021 Messaggio n. 1697 Allegati n.1 OGGETTO: Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità di recupero, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019, in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 30 settembre 2020. Istruzioni contabili 1. Premessa Con la circolare n. 100 del 9 settembre 2020 sono state fornite le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019 (cfr. il paragrafo 2 della citata circolare n. 100/2020). Con il presente messaggio, vengono ammesse alla fruizione dello sgravio in argomento le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020 (Allegato n. 1). 2. Adempimenti delle Strutture territoriali La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro. La Struttura territoriale competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996". 3. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2019 Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di cui in premessa (cfr. l’Allegato n. 1), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi: • nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”; • nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo. In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio. 4. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile degli eventi oggetto del presente messaggio, trattandosi di conguagli arretrati di sgravi contributivi con risorse stanziate nell’anno 2019, a valere per i contratti di solidarietà i cui periodi si sono conclusi entro il 30 settembre 2020 (codice causale “L982”) si adotterà il conto già in uso: GAW37349 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1, del decreto- legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 21, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 148/2015. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2019. Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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Il messaggio riguarda sgravi contributivi e riduzioni contributive per datori di lavoro che hanno stipulato contratti di solidarietà secondo il D.L. 726/1984 e l'articolo 21 del D.lgs. 148/2015, con riferimento al D.L. 510/1996. Commercialisti e responsabili del personale devono gestire il codice causale L982 nel flusso Uniemens e utilizzare il conto contabile GAW37349 per la corretta contabilizzazione degli arretrati di CIGS e dei conguagli contributivi.

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