Determinazione del Presidente INPS del 14 aprile 2017 n. 78 avente ad oggetto “convenzione finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS”
Quali sono le condizioni e i costi per le banche e gli intermediari finanziari che intendono aderire alla convenzione INPS per la cessione del quinto della pensione?
Spiegato da FiscoAI
La Determinazione del Presidente INPS n. 78 del 14 aprile 2017 disciplina le modalità con cui banche e intermediari finanziari possono concedere finanziamenti ai pensionati INPS, con estinzione garantita mediante cessione del quinto della pensione. La convenzione si applica a tutti gli intermediari che desiderano operare secondo questo schema, stabilendo criteri uniformi e tassi soglia differenziati per classe di età del pensionato e importo del prestito. Per chi aderisce alla convenzione, gli oneri sono ridotti: 1,61 € IVA esente per ogni estrazione di rateo fino al 31 dicembre 2017, e 1,84 € dal 1° gennaio 2018. Al contrario, gli intermediari che operano in regime di accreditamento senza sottoscrivere la convenzione sostengono costi significativamente superiori: 87,26 € annui per contratto più 7,27 € per estrazione fino al 2017, aumentati a 90,02 € e 7,50 € dal 2018. La convenzione rimane valida fino al 31 dicembre 2018 e le adesioni sono possibili a partire dal 18 aprile 2017 contattando la Direzione Centrale INPS competente.
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Riferimento normativo
Determinazione del Presidente INPS del 14 aprile 2017 n. 78 avente ad oggetto “convenzione finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS”
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 18-04-2017
Messaggio n. 1671
Allegati n.1
OGGETTO: Determinazione del Presidente INPS del 14 aprile 2017 n. 78 avente
ad oggetto “convenzione finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro
cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento
concessi a pensionati INPS”
Con determinazione presidenziale n. 78 del 14 aprile 2017 questo Istituto ha approvato il
nuovo schema di convenzione finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto
della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS ed il Regolamento
contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”, allegato alla convenzione e parte
integrante di essa.
L’attuale testo convenzionale, allegato al presente messaggio, ha validità a decorrere dalla
suddetta data di approvazione e fino al 31 dicembre 2018.
Le Banche e gli Intermediari Finanziari interessati al convenzionamento potranno aderire al
nuovo testo di convenzione a far data dal 18 aprile 2017, al fine della concessione di prodotti
di finanziamento a pensionati INPS secondo i criteri e le modalità contemplati dallo stesso.
Il nuovo schema di atto convenzionale è conforme a quanto disposto con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. DT24126 del 27 marzo 2017, con il quale sono state
modificate le classi di importo rilevanti ai fini delle operazioni di cessione del quinto dello
stipendio e della pensione.
Conseguentemente la nuova formulazione dell’articolo 10 della Convenzione, rubricato“Tassi
soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del prestito”,
contempla sia le modifiche derivanti dall’entrata in vigore del suddetto decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sia la riparametrazione delle classi di età del pensionato secondo
le ricorrenti logiche di diversificazione di maggiore dettaglio.
Nell’ambito del vigente schema di convenzione gli oneri per il servizio prestato, che saranno
prelevati da questo Istituto mediante riduzione dei flussi di versamento mensili, sono stati
confermati fino al 31 dicembre 2017 secondo i parametri già quantificati nella precedente
convenzione, nonché aggiornati a decorrere dal 1 gennaio 2018.
Pertanto, gli oneri a carico delle Banche e degli Intermediari Finanziari che aderiranno alla
nuova convenzione saranno calcolati in ragione di ciascun contratto di cessione, in misura pari
a 1,61 €, IVA esente, fino al 31 dicembre 2017 e 1,84 € (IVA esente) dal 1 gennaio 2018 al 31
dicembre 2018 per ciascuna estrazione di rateo pensionistico.
Diversamente, nei confronti delle Banche e degli Intermediari Finanziari che non
sottoscriveranno la convenzione, operando, quindi, in regime di accreditamento, l’onere sarà
pari a:
a 87,26 €, IVA esente, in ragione d’anno per ogni contratto di cessione ed a 7,27 € a
fronte di ciascuna estrazione di rateo pensionistico, fino al 31 dicembre 2017;
a 90,02 €, IVA esente, in ragione d’anno per ogni contratto di cessione ed a 7,50 € a
fronte di ciascuna estrazione di rateo pensionistico, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre
2018.
Ai fini dell’adesione alla nuova convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari in possesso
dei prescritti requisiti di legge potranno rivolgersi alla Direzione Centrale Organizzazione e
Sistemi Informativi -Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e
procedimentalizzazione delle convenzioni con Soggetti Privati e Professionisti, all’indirizzo
email: convenzioni.contributiassociativi@inps.it .
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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La cessione del quinto della pensione è uno strumento di finanziamento garantito disciplinato da convenzioni INPS che regolano i rapporti tra istituti di credito e l'ente previdenziale. Gli intermediari finanziari devono valutare la convenienza economica tra adesione convenzionata e regime di accreditamento, considerando i costi di servizio, le classi di importo del prestito secondo il decreto MEF, e i tassi soglia applicabili. Questo meccanismo riguarda direttamente la gestione dei flussi pensionistici e la determinazione dei costi operativi per le istituzioni creditizie.
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