Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione separata, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Rilascio della procedura per la presentazione delle domande
Quali sono i requisiti e le modalità per accedere all'estensione di tre mesi di indennità di maternità e paternità per i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata secondo la legge di Bilancio 2022?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1657/2022 disciplina l'estensione della tutela di maternità e paternità introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234). La misura si applica alle lavoratrici autonome, ai lavoratori autonomi e agli iscritti alla Gestione separata INPS che hanno dichiarato un reddito lordo inferiore a 8.145 euro nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità/paternità (importo rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT). Chi soddisfa questo requisito reddituale ha diritto a tre mesi aggiuntivi di indennità oltre al periodo ordinario di maternità/paternità. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale INPS (con credenziali SPID, CIE o CNS), il Contact Center al numero 803.164, oppure tramite gli Istituti di Patronato. Nel modulo di richiesta è necessario spuntare la dichiarazione specifica per fruire dell'estensione, attestando il possesso dei requisiti reddituali richiesti. L'estensione è riconosciuta solo se il periodo ordinario di maternità/paternità è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione separata, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Rilascio della procedura per la presentazione delle domande
Testo normativo
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 14-04-2022
Messaggio n. 1657
OGGETTO: Estensione della tutela della maternità e della paternità per le
lavoratrici e per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla
Gestione separata, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234
(legge di Bilancio 2022). Rilascio della procedura per la
presentazione delle domande
L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge
di Bilancio 2022), introduce una misura a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori
autonomi in caso di maternità/paternità. Nello specifico il citato articolo dispone che:
“Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell’anno precedente
l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100
per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per
ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.
Con la circolare n. 1/2022 l’Istituto ha fornito le prime istruzioni amministrative in
materia.
Con il presente messaggio si comunicano gli aggiornamenti procedurali relativi alla
presentazione telematica della domanda di indennità di maternità/paternità delle
lavoratrici e dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla Gestione separata secondo le
novità legislative in argomento.
Come di consueto, la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità
telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
tramite il portale web dell’Istituto, www.inps.it, nell’ambito dei servizi dedicati, se
si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di
almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei
Servizi (CNS);
tramite il Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito
da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla
tariffa applicata dai diversi gestori);
tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli
stessi.
Il flusso di acquisizione della procedura di presentazione online delle domande di
indennità di maternità/paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e per gli
iscritti alla Gestione separata è stato modificato per consentire l’acquisizione della
dichiarazione di volere fruire della estensione di ulteriori 3 mesi di indennità.
Per richiedere l’estensione della tutela della maternità e della paternità di ulteriori 3
mesi è necessario spuntare con ‘SI’ la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler fruire di
ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente
l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito
di riferimento riportato nell' art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
(8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita nella pagina
“Dati domanda”.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di
presentazione della stessa, ma l’estensione della tutela per maternità e paternità di
ulteriori 3 mesi è possibile solo se il periodo ordinario è a cavallo o successivo al 1°
gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge n. 234/2021.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 1657/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'estensione della maternità e paternità per autonomi e Gestione separata rientra nella tutela sociale prevista dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e rappresenta una misura di sostegno al reddito per lavoratori non dipendenti. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare il reddito dichiarato nel modello 730 o nella dichiarazione dei redditi per accertare il requisito dei 8.145 euro, considerando anche la rivalutazione ISTAT annuale e l'applicazione della norma ai periodi di astensione dal lavoro per maternità e paternità.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.