Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1654/2019

Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili

Pubblicato: 28/04/2019 In vigore dal: 28/04/2019 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i termini per il versamento dei contributi previdenziali sospesi a seguito degli eventi sismici del 2016-2017 nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1654/2019 disciplina la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che erano stati sospesi per le aziende e i lavoratori autonomi colpiti dai terremoti verificatisi tra agosto 2016 e gennaio 2017. La normativa stabilisce che tutti i contributi sospesi, con scadenza legale tra la data dell'evento sismico e il 30 settembre 2017, devono essere versati entro il 1° giugno 2019 senza applicazione di sanzioni e interessi. Le modalità di versamento variano a seconda della categoria di contribuente: le aziende con dipendenti utilizzano il modello F24 con codice "DSOS", gli artigiani e commercianti utilizzano i modelli F24 originari o richiedono rateizzazione, i liberi professionisti della Gestione separata compilano l'F24 con codici specifici, mentre i datori di lavoro domestico possono utilizzare bollettini MAV o pagamenti online. In alternativa al versamento in unica soluzione, è possibile richiedere una rateizzazione fino a 120 rate mensili a partire da giugno 2019, previa comunicazione da presentare entro il 1° giugno 2019 contestualmente al versamento della prima rata. La sospensione riguarda anche le rate già in corso di piani di rateizzazione ordinari concessi prima dell'evento sismico, che dovranno essere versate in unica soluzione entro la medesima scadenza.

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Riferimento normativo

Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 29-04-2019 Messaggio n. 1654 OGGETTO: Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili 1. Premessa L’articolo 1, comma 991, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - Suppl. Ordinario n. 62L), ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019. Pertanto, per effetto dell’entrata in vigore della predetta legge, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, è stata prorogata la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata, anche in forma rateale, alla data del 31 gennaio 2019 (cfr. la circolare n. 48/2019). Nello specifico, il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione è stato prorogato alla data del 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi. In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 1° giugno 2019, unitamente all’adempimento contestuale del versamento della prima rata. Al riguardo saranno fornite, con apposito messaggio, le necessarie indicazioni operative. Si ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione di cui al citato articolo 48, comma 13, e ss.mm.ii., sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire, per le aziende DM, sino al periodo di paga agosto 2017. Nella sospensione in trattazione sono ricompresi altresì i versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989 e ss.mm.ii, già in corso alla data dell’evento sismico. Ne consegue che, per effetto della ripresa dei versamenti, i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la suddetta data del 1° giugno 2019, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017. 2. Modalità di versamento dei contributi sospesi Si illustrano di seguito le istruzioni operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa, rinviando ad un successivo messaggio, come sopra accennato, le indicazioni per il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione a decorrere dal mese di giugno 2019. 2.1 Aziende con dipendenti Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964). Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo al Importi a Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal debito versati XXXX DSOS PPNNNNNCCN964 mm/aaaa mm/aaaa Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, si ribadisce, come anticipato in premessa, che gli stessi dovranno essere assolti entro il 1° giugno 2019. Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga dalla data dell’evento sismico ad agosto 2017, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N964” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi). Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”, ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero. Per quanto non espressamente indicato nel presente messaggio, si rinvia alle indicazioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 204/2016 (cfr. il paragrafo 3.1). 2.2 Artigiani e commercianti Per effetto della sospensione, fino al 30 settembre 2017, del versamento della contribuzione dovuta dagli artigiani e commercianti, le rate sospese sono le seguenti: III rata sul minimale per l’anno 2016 (16 novembre 2016); secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 (30 novembre 2016); IV rata sul minimale per l’anno 2016 (16 febbraio 2017); I rata sul minimale per l’anno 2017 (16 maggio 2017); saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 - I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2017 (20 luglio 2017); II rata sul minimale per l’anno 2017 (20 agosto 2017). Qualora il contribuente intenda versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale, dovuta a titolo di acconto per l’anno 2017 e di saldo per l’anno 2016, dovrà produrre una dichiarazione attestante il reddito degli anni 2015 e 2016 da utilizzare quale base imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta. Tali informazioni dovranno essere prodotte con il modello di rateizzazione anche per i soggetti che intendono versare in unica soluzione. Nel caso in cui il contribuente non abbia già effettuato versamenti parziali, l’estinzione in unica soluzione avverrà utilizzando i dati riportati sui modelli di pagamento “F24” originariamente inviati relativi alle singole scadenze sospese; in presenza di versamenti parziali, dovrà essere presentata domanda di rateizzazione e utilizzata la codeline allegata ad apposita comunicazione che verrà posta a disposizione nel Cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti. Ove la ripresa dei versamenti avvenga mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 120 rate mensili, il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 1° giugno 2019 utilizzando la codeline allegata alla sopra citata comunicazione che verrà messa a disposizione nel Cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti. Con successivo messaggio saranno fornite le necessarie indicazioni operative per la presentazione della comunicazione di rateizzazione e la data di inserimento delle informazioni tecniche nel Cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti. A seguito dell’invio della comunicazione di pagamento rateale, e delle conseguenti verifiche, l’operatore provvederà alla sua acquisizione e all’elaborazione del piano rateale generando le codelines specifiche per il versamento delle rate successive alla prima, che saranno fornite ai contribuenti tramite Cassetto previdenziale nelle comunicazioni bidirezionali (tipo atto “Esito Domanda di Rateizzazione”). I soggetti interessati potranno richiedere le codelines anche direttamente presso le Strutture territoriali. Il versamento deve essere effettuato con il modello “F24” e nello spazio riservato alla matricola deve essere riportata la codeline. Considerato che nei confronti dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento. 2.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento relativo al saldo 2016 e primo acconto 2017 deve essere effettuato entro il 1° giugno 2019, compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” con le seguenti modalità: Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati XXXX PXX/P10 mm/aaaa mm/aaaa I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione, entro il 1° giugno 2019, compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” con le seguenti modalità: Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati XXXX CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa 2.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera Il pagamento deve essere effettuato mediante modello “F24”; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il versamento dei contributi. Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione, sarà inoltre inserito nel Cassetto aziende agricole all’interno della sezione “news individuale”. Si rammenta che i contributi già tariffati relativi al 1° e 2° trimestre 2016, e comunque tutti i trimestri oggetto di sospensione e già trasmessi, dovranno essere versati entro il 1° giugno 2019. Per quanto riguarda le denunce trimestrali di manodopera (DMAG) del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017, i cui adempimenti sono stati sospesi con le decorrenze e le modalità previste nei decreti citati in premessa (cfr. circolare n. 204/2016, paragrafo 3.4), le aziende che abbiano sospeso la presentazione delle denunce dovranno provvedere all’invio dei DMAG di ciascun trimestre entro e non oltre il 31 luglio 2019. Tali dichiarazioni di manodopera saranno oggetto di calcolo contributivo e di valorizzazione ad ogni altro fine in concomitanza della lavorazione delle denunce del 2° trimestre 2019. Pertanto la contribuzione dovuta avrà come scadenza di pagamento il giorno 16 dicembre 2019. 2.5 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare Il pagamento deve essere effettuato mediante modello “F24”; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il pagamento dei contributi. Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione, sarà inoltre inserito nel cassetto previdenziale autonomi agricoli all’interno della sezione “news individuale”. I contributi oggetto di sospensione dovranno essere versati entro il 1° giugno 2019. 2.6 Datori di lavoro domestico I contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi devono essere versati entro la scadenza del 1° giugno 2019 con le seguenti consuete modalità: - utilizzando i bollettini MAV ricevuti oppure generati attraverso il sito Internet www.inps.it al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”; - rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (uffici postali, tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”, sportelli bancari Unicredit); - online, sul sito Internet www.inps.it, al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”, tramite la modalità di pagamento immediato/online pagoPA utilizzando la carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto. 2.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica Le aziende con natura giuridica privata, che hanno dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, alle quali è stato riconosciuto il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dovranno indicare il contributo dovuto nell’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> della ListaPosPA, valorizzando la Tipologia del Dovuto con il Codice “33” (Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi). Il pagamento deve essere effettuato tramite il modello “F24”, “Sezione altri enti previdenziali e assistenziali”, utilizzando nel campo “causale contributo” gli appositi codici previsti per questa fattispecie (codice “PX33”). 3. Istruzioni contabili Ai fini della contabilizzazione dei contributi sospesi per gli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, la cui ripresa dei versamenti dovrà avvenire entro la data del 1° giugno 2019, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti, si fa rinvio alle istruzioni contabili fornite in precedenza con la circolare n. 204/2016 e con il messaggio n. 3124/2017. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 1654/2019 è il riferimento normativo per contributi sospesi, eventi calamitosi e versamenti previdenziali in seguito a terremoti. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere le modalità di regolarizzazione dei debiti contributivi, la rateizzazione dei contributi assistenziali, l'utilizzo del modello F24 con causali specifiche e le scadenze per la trasmissione delle denunce Uniemens e DMAG. È essenziale per gestire le posizioni contributive di aziende, artigiani, commercianti, liberi professionisti e lavoratori domestici nelle aree colpite dal sisma.

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