Esclusione dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato dal calcolo dell’ISEE
Quali sono le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 riguardo all'esclusione di titoli di Stato e prodotti finanziari dal calcolo dell'ISEE?
Spiegato da FiscoAI
La legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto una novità importante per il calcolo dell'ISEE: fino a 50.000 euro di titoli di Stato (BOT, BTP, CTS) e prodotti finanziari di raccolta del risparmio con garanzia dello Stato possono essere esclusi dal patrimonio mobiliare considerato. Questa disposizione mira a incentivare il risparmio in strumenti sicuri garantiti dallo Stato, proteggendo i nuclei familiari che investono in questi prodotti da una riduzione dei benefici sociali legati all'ISEE. Tuttavia, il Messaggio INPS 165/2024 chiarisce che l'applicazione pratica della norma non è immediata: è necessaria l'approvazione di modifiche al regolamento DPCM 159/2013 che disciplina l'ISEE. Nel frattempo, fino all'entrata in vigore delle modifiche regolamentari, rimane in vigore la disciplina precedente: nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate da gennaio 2024 continua l'obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022, compresi i titoli di Stato e i prodotti postali garantiti.
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Riferimento normativo
Esclusione dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato dal calcolo dell’ISEE
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Roma, 12-01-2024
Messaggio n. 165
OGGETTO: Esclusione dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del
risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato
dal calcolo dell’ISEE
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. legge di bilancio 2024), all’articolo 1, comma 183, ha
previsto l'esclusione dal calcolo dell'ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli
di Stato indicati nell'articolo 3 del testo unico in materia di debito pubblico (decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398) e dei prodotti finanziari di raccolta del
risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta alla richiesta di
parere espressamente formulata dall’INPS, l’entrata in vigore della disposizione che consente
di escludere dall’ISEE i titoli di Stato (BOT, BTP, CTS, ecc.) e i prodotti finanziari di raccolta del
risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (i prodotti di raccolta del
risparmio postale), non è immediata essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al
regolamento recante la disciplina dell’ISEE (DPCM n. 159 del 2013); ciò, nello specifico, in
applicazione di quanto previsto dal comma 184 dell’articolo 1 suddetto.
Nelle more delle modifiche al citato regolamento, resta pertanto immutata la disciplina ISEE
relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche
(DSU) presentate a partire da gennaio 2024 permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti
finanziari declinati all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159 e posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 165/2024 riguarda l'esclusione dal calcolo dell'ISEE di titoli di Stato e prodotti finanziari garantiti, disciplinati dal DPR 398/2003 e dal DPCM 159/2013. Commercialisti e consulenti del welfare devono monitorare l'approvazione delle modifiche regolamentari per applicare correttamente la soglia di 50.000 euro al patrimonio mobiliare nelle DSU, considerando anche l'impatto su prestazioni sociali, bonus e agevolazioni collegate all'indicatore della situazione economica equivalente.
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