Quali sono le regole sulla validità dei formulari A1 durante l'emergenza COVID-19 e come si applica la legislazione previdenziale ai lavoratori in mobilità transfrontaliera?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1633/2020 affronta il problema della continuità della protezione previdenziale per i lavoratori che si trovavano all'estero durante le restrizioni di mobilità imposte dal COVID-19. La normativa si applica ai lavoratori distaccati e a quelli che svolgono attività in più Stati membri dello Spazio economico europeo, garantendo che le certificazioni A1 già rilasciate mantengano validità anche se scadute durante il periodo emergenziale (31 gennaio - 31 luglio 2020).
Per i lavoratori distaccati (articoli 11 e 12 del Reg. CE 883/2004), i formulari A1 in scadenza durante l'emergenza rimangono validi fino al 31 luglio 2020 senza necessità di richiedere deroghe formali. Questo consente loro di mantenere la copertura previdenziale del Paese di origine anche se costretti a rimanere nel Paese ospitante a causa delle limitazioni alla circolazione.
Per i lavoratori con attività prevalente in più Stati (articolo 13 del Reg. CE 883/2004), la normativa prevede che i formulari A1 rimangono validi indipendentemente dalle variazioni percentuali dell'attività lavorativa causate dalle restrizioni di mobilità. Normalmente, l'attività nello Stato di residenza deve essere almeno il 25% del totale; tuttavia, se questa percentuale è diminuita solo a causa del lockdown, il formulario mantiene comunque validità.
L'obiettivo è proteggere i lavoratori in mobilità da vuoti di copertura previdenziale dovuti a circostanze straordinarie e non controllabili, facilitando l'amministrazione della sicurezza sociale coordinata tra gli Stati membri durante l'emergenza.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamentazione comunitaria. Settore legislazione applicabile. Emergenza COVID-19 - UE e validità dei formulari A1
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 15-04-2020
Messaggio n. 1633
OGGETTO: Regolamentazione comunitaria. Settore legislazione applicabile.
Emergenza COVID-19 - UE e validità dei formulari A1
1. Premessa
Le misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
19 hanno comportato forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, imponendo alle
imprese l’utilizzo del telelavoro o di altre forme di lavoro agile.
Considerato l’impatto di tali circostanze sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione
della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate.
Tali chiarimenti sono stati condivisi tra le Istituzioni degli Stati appartenenti allo Spazio
economico europeo al fine di garantire la tutela dei lavoratori limitati nella loro mobilità a
causa dell’emergenza COVID 19.
2. Validità dei formulari A1 rilasciati ai sensi degli articoli 11 e 12 del
regolamento (CE) n. 883/2004
La validità dei formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico
europeo ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, con scadenza nel
periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato
fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato
di emergenza fissato al 31 luglio 2020 (Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020,
pubblicata nella G.U. n. 26 del 01/02/2020) anche in assenza della richiesta esplicita di deroga
prevista dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 987/2009 (in applicazione dell’art. 16 del
regolamento (CE) n. 883/2004), al fine di facilitare la protezione previdenziale dei lavoratori in
mobilità.
3. Formulari A1 rilasciati ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n.
883/2004
Per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati, l’articolo 13 del regolamento
(CE) n. 883/2004 individua i criteri per la determinazione della legislazione applicabile sulla
base del concetto di “attività prevalente”, assumendo particolare rilievo la valutazione
dell’attività esercitata nello Stato di residenza, che deve essere almeno pari al 25% dell’attività
complessivamente svolta.
Tuttavia, in ragione delle misure di limitazione della mobilità transfrontaliera, i suddetti
lavoratori potrebbero essere stati costretti a rimanere nello Stato estero, non potendo rientrare
nello Stato di residenza. Tale circostanza, in via generale, potrebbe determinare una modifica
dei parametri di valutazione dell’attività lavorativa, con conseguente applicazione della
legislazione previdenziale dello Stato estero.
Proprio per rimediare a tale eventualità, i formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti
allo Spazio economico europeo ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004
prima dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno ritenersi validi prescindendo
dalle variazioni della soglia percentuale dell’attività complessivamente svolta determinatasi a
causa delle citate restrizioni alla mobilità.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 1633/2020 riguarda la regolamentazione comunitaria della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale, con particolare riferimento ai formulari A1 secondo i Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009. È rilevante per aziende con lavoratori distaccati, professionisti in mobilità transfrontaliera e consulenti del lavoro che gestiscono la previdenza di dipendenti operanti in più Stati dello Spazio economico europeo, affrontando tematiche di coordinamento previdenziale e protezione sociale durante situazioni emergenziali.
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