Articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii
Quali sono le condizioni e i termini per presentare domanda di accesso all'APE sociale a seguito della riapertura disposta dalla legge di Bilancio 2020?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 163/2020 comunica la riapertura delle domande per l'accesso all'APE sociale (Ape Volontaria), uno strumento di pensionamento anticipato sperimentale. La norma estende il periodo di sperimentazione fino al 31 dicembre 2020, anziché terminare il 31 dicembre 2019, con uno stanziamento complessivo di circa 695 milioni di euro per il quinquennio 2020-2025. A partire dal 1° gennaio 2020, possono presentare domanda i soggetti che maturano tutti i requisiti previsti dalla legge n. 232/2016 nel corso dell'anno 2020, nonché coloro che hanno già perfezionato i requisiti negli anni precedenti senza aver presentato domanda. La riapertura riguarda sia nuovi richiedenti sia coloro che non hanno provveduto a inoltrare la richiesta in precedenza, purché mantengano i requisiti richiesti. Un aspetto cruciale è che i soggetti già in possesso di tutti i requisiti al momento della domanda di verifica devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale per non perdere ratei di trattamento, evitando così decorrenze sfavorevoli del beneficio.
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Riferimento normativo
Articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 17-01-2020
Messaggio n. 163
OGGETTO: Articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per
l’accesso all’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii
Sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. è stata pubblicata la legge 27
dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 (Legge di Bilancio 2020) - nella quale, all’articolo 1,
comma 473, in materia di APE sociale, è previsto che “all’articolo 1, comma 179, alinea, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2020». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del
medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro
per l’anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l’anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l’anno
2022, di 124,4 milioni di euro per l’anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l’anno 2024 e di 2,2
milioni di euro per l’anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma
165, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai
soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno 2020”.
In virtù della suddetta modifica, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è posticipato fino
al 31 dicembre 2020.
Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 473, della legge di
Bilancio 2020, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni,
con il presente messaggio si comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle
condizioni per l’accesso all’APE sociale.
Pertanto, dal 1° gennaio 2020, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni
di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2020, maturano tutti
i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016
e ss.mm.ii.
Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni
precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la
relativa domanda.
Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della
domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso
di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la
domanda di APE sociale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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L'APE sociale è disciplinata dall'articolo 1, commi 179-186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e rappresenta uno strumento di pensionamento anticipato per categorie protette. Commercialisti e consulenti previdenziali devono monitorare i requisiti di accesso, le scadenze di presentazione delle domande e le implicazioni sulla decorrenza del trattamento pensionistico, considerando anche le disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relative alle condizioni di accesso per soggetti in particolari situazioni di fragilità.
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