Reddito di Inclusione. Rivalutazione degli importi dell’assegno sociale. Carta acquisti ordinaria. Rivalutazione delle soglie del valore ISEE, dei redditi e trattamenti. Effetti della validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica sui rinnovi della Carta acquisti ordinaria e del Reddito di Inclusione
Quali sono gli effetti della rivalutazione ISTAT 2020 sul Reddito di Inclusione e sulla Carta acquisti ordinaria, e come cambia la validità della DSU per i rinnovi?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 161/2020 recepisce il decreto interministeriale del 15 novembre 2019 che rivaluta annualmente i trattamenti assistenziali e previdenziali secondo la perequazione automatica. Per il 2020, l'assegno sociale è stato rivalutato a 5.977,79 euro annui, e il Reddito di Inclusione (ReI) raggiunge il massimo di 6.575,56 euro (assegno sociale maggiorato del 10%). Questa rivalutazione riguarda tutti i beneficiari del ReI e incide direttamente sul calcolo informatico dell'importo erogabile.
Per la Carta acquisti ordinaria, le soglie ISEE e dei redditi/trattamenti sono aumentate della stessa percentuale di perequazione: il valore ISEE massimo è fissato a 6.966,54 euro per minori e ultrasessantacinquenni, mentre per i pensionati varia tra 6.966,54 euro (65-69 anni) e 9.288,72 euro (70 anni e oltre). Questi limiti determinano l'accesso alla misura e il suo mantenimento nel corso dell'anno.
Un aspetto cruciale riguarda la modifica della validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): dal 1° gennaio 2020, la DSU è valida per l'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), anziché per 12 mesi dalla presentazione. Le DSU presentate nel 2019 sono scadute il 31 dicembre 2019, obbligando i beneficiari a presentare una nuova dichiarazione per continuare a ricevere i benefici.
Di conseguenza, l'elaborazione di gennaio 2020 del ReI avviene entro il mese stesso sulla base della DSU 2020, mentre per la Carta acquisti ordinaria l'elaborazione dei rinnovi è posticipata a febbraio 2020 per gestire il maggior numero di pratiche. In assenza di nuova DSU, l'erogazione dei benefici viene sospesa automaticamente.
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Riferimento normativo
Reddito di Inclusione. Rivalutazione degli importi dell’assegno sociale. Carta acquisti ordinaria. Rivalutazione delle soglie del valore ISEE, dei redditi e trattamenti. Effetti della validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica sui rinnovi della Carta acquisti ordinaria e del Reddito di Inclusione
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 17-01-2020
Messaggio n. 161
OGGETTO: Reddito di Inclusione. Rivalutazione degli importi dell’assegno
sociale. Carta acquisti ordinaria. Rivalutazione delle soglie del valore
ISEE, dei redditi e trattamenti. Effetti della validità della
Dichiarazione Sostitutiva Unica sui rinnovi della Carta acquisti
ordinaria e del Reddito di Inclusione
A seguito dell’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto
con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 15 novembre 2019 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n. 278 del 27 novembre 2019), recante “Valore della variazione della
percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni
spettante per l'anno 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché il valore definitivo della
variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019”,
sono stati rivalutati gli importi dei trattamenti previdenziali e assistenziali (cfr. la circolare n.
147 del 2019).
Il richiamato decreto determina anche degli effetti sul Reddito di Inclusione (ReI) e sulla Carta
acquisti ordinaria, che si illustrano di seguito.
a) Rivalutazione dell’importo dell’assegno sociale e del Reddito di Inclusione.
Il beneficio economico del ReI, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, è soggetto ad un tetto massimo di erogazione commisurato
all’ammontare annuo dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, maggiorato del 10%.
A seguito dell’emanazione del decreto interministeriale in commento è stato rivalutato
l’importo dell’assegno sociale che, per l’anno 2020, è pari ad un valore annuo di 5.977,79 euro
che, maggiorato del 10%, equivale a 6.575,56 euro; tale importo costituisce il valore massimo
dell’ammontare del Reddito di Inclusione per l’anno 2020.
Con riferimento al nuovo importo è stata, quindi, adeguata la procedura informatica di calcolo
del ReI.
b) Perequazione e aggiornamento dei valori soglia ISEE e dei trattamenti per l’accesso alla
Carta acquisti ordinaria.
La misura delle soglie per l’accesso alla Carta acquisti ordinaria di cui al comma 1, lettere c),
d) e h) dell’articolo 5 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre
2008, ossia il valore ISEE e quello dei trattamenti e dei redditi previsti dal medesimo decreto,
è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica
dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Pertanto, a seguito della perequazione disposta dal richiamato decreto del 15 novembre 2019,
si riportano i valori delle soglie dei requisiti ISEE e dei trattamenti e dei redditi previsti per la
Carta acquisti ordinaria per l’anno 2020:
il valore dell’indicatore ISEE deve essere inferiore a 6.966,54 euro (tale valore rileva sia
per la Carta acquisti minori che per la Carta acquisti ultrasessantacinquenni);
il valore dei redditi e dei trattamenti dei pensionati deve essere di importo inferiore a
6.966,54 euro, se il richiedente/titolare è di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a
9.288,72 euro se il richiedente/titolare ha una età non inferiore a 70 anni (tale valore
rileva solo per la Carta acquisti ultrasessantacinquenni).
c) Effetti della variazione del periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
sulle elaborazioni dei rinnovi del ReI e della Carta acquisti ordinaria.
A seguito della modifica della durata dell’attestazione ISEE introdotta dal decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida dalla
data di presentazione fino al successivo 31 dicembre; conseguentemente la validità delle DSU,
dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare. Le DSU presentate nell’anno 2019 sono
pertanto scadute il 31 dicembre 2019. I titolari di Carta acquisti ordinaria e di ReI, quindi,
dovranno presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica per continuare a beneficiare
della misura. In mancanza di tale adempimento, l’erogazione dei benefici sarà sospesa fino alla
presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica valida.
Di conseguenza, l’elaborazione della mensilità di gennaio 2020 del ReI avverrà, entro il
termine dello stesso mese solare, sulla base della DSU 2020. Per la Carta acquisti ordinaria,
invece, al fine di poter elaborare il maggior numero dei rinnovi per il primo bimestre 2020,
l’elaborazione avverrà, nei termini di legge, entro il termine del mese di febbraio 2020.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 161/2020 è essenziale per chi gestisce pratiche di Reddito di Inclusione, Carta acquisti ordinaria e ISEE, poiché disciplina la rivalutazione annuale dei massimali, le soglie di accesso basate su indicatore ISEE, e la validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Consulenti del lavoro e operatori sociali devono conoscere le scadenze della DSU, i nuovi limiti reddituali e i termini di elaborazione per evitare sospensioni dei benefici e garantire la continuità delle prestazioni assistenziali.
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