Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1606/2025

Accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati titolari di un contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996, che instaurano contestualmente un altro rapporto di lavoro subordinato part-time. Chiarimenti

Pubblicato: 20/05/2025 In vigore dal: 20/05/2025 Documento ufficiale

Quali sono le regole per l'accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori part-time in aspettativa sindacale o politica che contemporaneamente instaurano un altro rapporto di lavoro part-time?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 1606/2025 chiarisce le modalità di accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori subordinati con contratto part-time collocati in aspettativa sindacale o politica (ai sensi dell'articolo 31 della legge 300/1970 e articolo 3 del decreto legislativo 564/1996) che contemporaneamente instaurano un nuovo rapporto di lavoro part-time. La normativa si applica a tutti i lavoratori part-time, inclusi quelli che svolgono attività presso partiti politici e organizzazioni sindacali, superando le restrizioni precedenti che penalizzavano ingiustamente le loro posizioni previdenziali. In pratica, è ora ammesso l'accredito pro-quota della contribuzione figurativa del lavoro da cui si è in aspettativa e contemporaneamente l'accredito della contribuzione obbligatoria dell'attività part-time svolta con altro datore di lavoro, purché non vi sia sovrapposizione di copertura assicurativa e si rispetti la durata massima dell'orario di lavoro. Questo rappresenta un'evoluzione rispetto al messaggio 55/2008, che escludeva categoricamente i dipendenti di partiti e sindacati dall'accredito figurativo se svolgevano contemporaneamente altra attività lavorativa; ora tale divieto si applica solo ai lavoratori con contratto a tempo pieno.

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Riferimento normativo

Accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati titolari di un contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996, che instaurano contestualmente un altro rapporto di lavoro subordinato part-time. Chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 21-05-2025 Messaggio n. 1606 Allegati n.1 OGGETTO: Accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati titolari di un contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996, che instaurano contestualmente un altro rapporto di lavoro subordinato part-time. Chiarimenti A seguito dell’incremento delle assunzioni dei lavoratori con contratti di lavoro part-time, nonché in virtù dell’evoluzione giurisprudenziale successiva alla pubblicazione del messaggio n. 55 del 2 gennaio 2008 (Allegato n. 1), in considerazione del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in merito all’accredito della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati titolari di un contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa sindacale o politica, che instaurano contestualmente un rapporto di lavoro subordinato part-time, anche con partiti politici e/o organizzazioni sindacali. Con il citato messaggio n. 55 del 2008 l’Istituto ha fornito disposizioni circa la possibilità di effettuare l’accredito della contribuzione figurativa nei confronti di un lavoratore che durante i periodi di aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, risultasse essere iscritto presso più forme di previdenza, precisando che: “l’accredito figurativo nella predetta assicurazione IVS non risulta escluso dalla contemporanea iscrizione del lavoratore ad altre forme di previdenza esclusive sostitutive o esonerative, ovvero alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95, per attività diverse esercitate al momento del collocamento in aspettativa”. Inoltre, nel medesimo messaggio è stato precisato che i dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300 del 1970, nei confronti dei quali è determinante “verificare l’assenza di qualsiasi attività lavorativa espletata contestualmente per conto di qualsiasi datore di lavoro […] non hanno titolo all’accredito figurativo ai sensi della citata legge 300/70 se esplicano una qualsiasi attività di lavoro compresa una attività di collaborazione coordinata e continuativa che comporta l’iscrizione alla gestione separata”. Al riguardo si è pronunciata la Corte di Cassazione, secondo il cui orientamento sussiste la compatibilità tra l’assunzione di una carica elettiva nell’ambito di un’Associazione sindacale e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l’Associazione medesima e l’eletto per lo svolgimento di specifiche mansioni affidate al soggetto stesso (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 17 ottobre 2013, n. 23615, e Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 3 ottobre 2016, n. 19695). Conseguentemente, al fine di non creare delle ingiuste penalizzazioni delle posizioni previdenziali dei lavoratori part-time che svolgano attività sindacale, è sorta la necessità di fornire un’interpretazione evolutiva di quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 31 della legge n. 300 del 1970. Tanto premesso, si precisa che, a prescindere dalla Gestione pensionistica di iscrizione e ai fini della trattazione delle istanze non ancora definite alla data di pubblicazione del presente messaggio, è ammesso, nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro e in misura del pro-quota, l’accredito della contribuzione figurativa del lavoro part-time da cui si è in aspettativa sindacale o politica e l’accredito della contribuzione obbligatoria dell’attività part- time svolta contestualmente con un altro datore di lavoro (che può essere anche un sindacato o un partito politico), a condizione dell’assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa. Pertanto, le indicazioni fornite con il messaggio n. 55 del 2008 restano valide esclusivamente per i lavoratori dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali con contratto di lavoro a tempo pieno collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300 del 1970, qualora espletino al contempo un’attività lavorativa per conto di qualsiasi datore di lavoro con iscrizione a qualunque Gestione pensionistica. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 INPS.HERMES.02/01/2008.0000055 Mittente Sede: 0013/D.C. Prestazioni Comunicazione numero: 000055 del 02/01/2008 15:49:44 Comunicazione: Oggetto: Accredito figurativo ai sensi dell’art.31 della legge 300/1970 e contemporanea iscrizione ad altre gestioni. Corpo del messaggio: DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI AI DIRETTORI SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DI AGENZIA AI RESPONSABILI U.d.P. ASSICURATO-PENSIONAT Oggetto: Accredito figurativo ai sensi dell’art.31 della legge 300/1970 e contemporanea iscrizione ad altre gestioni. A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione centrale in merito alla possibilità di effettuare l’accredito della contribuzione figurativa nei confronti di un lavoratore che, durante il periodo di aspettativa ex art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, risulti essere iscritto presso più forme di previdenza si precisa quanto segue. Presupposto essenziale per l’accredito figurativo ai sensi dell’art. 31 della legge 300/70 è che l’aspettativa deve avere sospeso un rapporto di lavoro subordinato soggetto all’assicurazione I.V.S. come indicato nella Circolare n. 337 C.eV. del 23.05.1973. Peraltro, ferma restando la necessità del requisito di cui sopra, l’accredito figurativo nella predetta assicurazione IVS non risulta escluso dalla contemporanea iscrizione del lavoratore ad altre forme di previdenza esclusive sostitutive o esonerative, ovvero alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95, per attività diverse esercitate al momento del collocamento in aspettativa. Tale preclusione non opera neppure nel caso in cui l’iscrizione alle predette forme assicurative si realizzi successivamente al collocamento in aspettativa stesso. Si precisa, invece, che i dipendenti dei Partiti politici e delle Organizzazioni sindacali collocati in aspettativa ex art. 31 della legge 300/70, nei confronti dei quali è determinante “verificare l’assenza di qualsiasi attività lavorativa espletata contestualmente per conto di qualsiasi datore di lavoro..” (circolare n. 125 del 10 maggio 1995, p.3), non hanno titolo all’accredito figurativo ai sensi della citata legge 300/70 se esplicano una qualsiasi attività di lavoro compresa una attività di collaborazione coordinata e continuativa che comporta l’iscrizione alla gestione separata. Peraltro l'incompatibilità non sussiste se l'attività di collaborazione viene svolta con modalità occasionale e quindi non comporta iscrizione alla predetta gestione. IL DIRETTORE CENTRALE M. NORI

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L'accredito della contribuzione figurativa è disciplinato dall'articolo 31 della legge 300/1970 e riguarda i periodi di aspettativa sindacale e politica. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare l'assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa, il rispetto dei massimali orari part-time e l'iscrizione alle diverse gestioni pensionistiche (IVS, gestione separata, forme esclusive). La compatibilità tra cariche sindacali e rapporti di lavoro subordinato è stata confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

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