Quali sono le nuove funzionalità introdotte nel sistema SIUSS e quali obblighi comportano per gli Enti erogatori di prestazioni assistenziali?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 160/2020 introduce aggiornamenti al sistema SIUSS (Casellario dell'assistenza) in seguito alle modifiche normative sul Reddito e Pensione di Cittadinanza. Le nuove funzionalità riguardano principalmente gli Enti erogatori di prestazioni assistenziali, che devono comunicare al SIUSS i trattamenti riconosciuti entro 15 giorni dall'erogazione, al fine di consentire il corretto calcolo del reddito familiare per l'accesso ai benefici. In pratica, il sistema mette a disposizione tre principali novità: la funzione "Modifica dati ente" per verificare e aggiornare i dati identificativi dell'Ente erogatore, la funzionalità "Anagrafica RdC/PdC" per consultare se un nucleo familiare sia beneficiario della prestazione, e l'obbligo di alimentare il SIUSS con le prestazioni erogate. Per i commercialisti e i consulenti che assistono Enti erogatori, è rilevante sottolineare che la mancata comunicazione al SIUSS costituisce violazione di un obbligo di legge, e il sistema restituisce messaggi di errore quando non risultano comunicazioni relative al soggetto o ai componenti del nucleo familiare. Questo comporta la necessità di implementare procedure interne corrette per rispettare i termini e le modalità di trasmissione dati previsti dalla normativa.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Rilascio nuova funzionalità del sistema SIUSS (Casellario dell’assistenza)
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 17-01-2020
Messaggio n. 160
OGGETTO: Rilascio nuova funzionalità del sistema SIUSS (Casellario
dell’assistenza)
1. Premessa
In forza delle novità introdotte in materia di Reddito/Pensione di cittadinanza dal decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si sono
resi necessari alcuni interventi di aggiornamento della procedura di gestione del SIUSS
(Casellario dell’assistenza).
In particolare, l’articolo 2, comma 6, del citato decreto prevede che, ai fini del calcolo del
reddito familiare per l’erogazione del beneficio Reddito/Pensione di cittadinanza, siano
considerati i trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo
familiare beneficiario.
Tali trattamenti devono essere trasmessi al SIUSS dagli Enti erogatori entro quindici giorni dal
riconoscimento, secondo le modalità già previste dalla normativa in materia (si richiamano, in
particolare, l’art. 24 del D.lgs n. 147/2017, il D.M. n. 206/2014 e il decreto direttoriale n.
103/2016).
Inoltre, considerata l’esigenza di incrociare i dati con le altre amministrazioni (in particolare
con i Comuni) e di favorire nel contempo una corretta e sollecita implementazione del SIUSS, è
emersa la necessità di rendere disponibili agli Enti erogatori ulteriori funzioni, nonché maggiori
informazioni sulle più recenti prestazioni erogate dall’Istituto.
2. Rilascio nuove funzionalità
La nuova versione del sistema, disponibile sul portale internet dell’Istituto, alla pagina di
accesso al sistema SIUSS (Casellario dell’assistenza), presenta le seguenti novità:
al fine di consentire all’Ente erogatore di verificare la correttezza dei propri dati
identificativi, è resa disponibile la funzionalità “Modifica dati ente” all’interno del menu
“Acquisizione”. Tramite tale funzione è possibile visualizzare i dati principali dell’Ente
medesimo, nonché dell’operatore che ha effettuato l’accesso; è inoltre possibile
modificare il valore associato alla Denominazione, al Comune Sede Legale dell’Ente e alla
relativa Provincia;
in fase di consultazione, nella sezione “Ricerche puntuali”, è stata aggiunta la funzionalità
“Anagrafica RdC/PdC” tramite la quale, inserendo un codice fiscale e l’anno di riferimento,
è possibile verificare se il nucleo familiare del soggetto sia beneficiario della prestazione
Reddito/Pensione di Cittadinanza. Tale verifica, tuttavia, è possibile solo se l’Ente che
effettua la richiesta di consultazione abbia provveduto ad alimentare il SIUSS con
l’inserimento di almeno una prestazioneper uno qualunque dei componenti il predetto
nucleo familiare.
In caso contrario, il sistema restituirà il seguente messaggio: “Attenzione, non è possibile
consultare i dati per il codice fiscale inserito, poiché non risultano comunicazioni relativamente
al soggetto e/o ai componenti il suo nucleo familiare. Si ricorda che ai sensi del decreto legge
n. 4/2019, la comunicazione al SIUSS dei trattamenti in corso di godimento costituisce obbligo
di legge, da effettuarsi entro 15 giorni dall’avvenuta erogazione della prestazione”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 160/2020 è il riferimento normativo per gli Enti erogatori di prestazioni assistenziali che devono comunicare al SIUSS trattamenti, Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza. Consulenti e amministratori di Enti devono conoscere gli obblighi di trasmissione dati entro 15 giorni, le modalità previste dal D.lgs 147/2017 e dal D.M. 206/2014, nonché le funzionalità di consultazione e modifica dati nel Casellario dell'assistenza.
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