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Messaggio INPS 157/2024

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Indennità di malattia lavoratori marittimi. Modifiche alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione. Prime istruzioni operative

Pubblicato: 11/01/2024 In vigore dal: 11/01/2024 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 alle indennità di malattia dei lavoratori marittimi e come devono essere calcolate a partire dal 1° gennaio 2024?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha modificato il sistema di indennizzo per la malattia dei lavoratori marittimi, riducendo la percentuale di indennità giornaliera dal 75% al 60% della retribuzione per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024. La novella riguarda specificamente l'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e complementare, disciplinata dal Regio Decreto-Legge n. 1918/1937. La base di calcolo è stata modificata: anziché considerare il salario dei 30 giorni precedenti lo sbarco, ora si utilizza la retribuzione media globale giornaliera del mese precedente a quello in cui si è verificato l'evento morboso. Nel caso di malattia nei primi 30 giorni di rapporto, l'indennità giornaliera si calcola dividendo la retribuzione percepita per il numero dei giorni retribuiti. Per garantire continuità operativa durante l'aggiornamento dei sistemi informatici, l'INPS ha disposto che le Sedi Polo calcolino provvisoriamente le prestazioni sulla base dell'ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile, ricorrendo ai minimi salariali in caso di ritardo nella trasmissione dei flussi retributivi.

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Riferimento normativo

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Indennità di malattia lavoratori marittimi. Modifiche alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione. Prime istruzioni operative

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 12-01-2024 Messaggio n. 157 OGGETTO: Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Indennità di malattia lavoratori marittimi. Modifiche alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione. Prime istruzioni operative 1. Premessa Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40/L è stata pubblica la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito, anche legge di Bilancio 2024). L’articolo 1, comma 156, della citata legge, novellando gli articoli 6 e 10 del regio decreto- legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, ha introdotto modifiche alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità di malattia specifiche dei lavoratori marittimi (cfr. la circolare n. 179 del 23 dicembre 2013). Con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni operative. 2. Quadro normativo Si ricorda che la tutela della malattia per i lavoratori marittimi prevede le seguenti distinte prestazioni: indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare di cui agli articoli 6 e 7 del R.D.L. n. 1918/1937, la cui misura è calcolata ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regio decreto-legge; in particolare le descritte prestazioni, prima della novella in commento, erano indennizzate in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito dall’assicurato nei 30 giorni precedenti lo sbarco; indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro, riconosciuta sulla base della contrattazione collettiva specifica di settore, corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia; temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia, di cui alla legge 16 ottobre 1962, n. 1486, conseguente a un periodo di inabilità per malattia o infortunio precedentemente indennizzato. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della prestazione è la medesima utilizzata come base di calcolo per l’evento di malattia presupposto, considerando tuttavia le sole voci della retribuzione ordinaria. 3. Modifiche al quadro normativo di riferimento. Articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 Come anticipato in premessa, l’articolo 1, comma 156, della legge di Bilancio 2024, novellando gli articoli 6 e 10 del R.D.L. n. 1918/1937, ha modificato la misura e la retribuzione di riferimento per la base di calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare. In particolare, la novella prevede che - per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 - l’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione. Inoltre, il medesimo comma 156, modificando l’articolo 10 del R.D.L. n. 1918/1937, ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che l’indennità è determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso; laddove l’evento di malattia si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti. 4. Istruzioni operative In considerazione del fatto che la predetta modifica legislativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2024, e che, conseguentemente, il servizio web di trasmissione dei flussi retributivi di cui alla circolare n. 70 del 17 maggio 2018 è in corso di aggiornamento, al fine di assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia in favore dei lavoratori marittimi, le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare devono essere provvisoriamente determinate - a cura delle Sedi Polo - sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro. In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse Sedi dovranno provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti. Nel rinviare a successiva circolare di dettaglio, si ribadisce che le componenti retributive da includere nella base di calcolo delle indennità di malattia devono essere espressamente previste in specifiche norme di legge o del contratto collettivo di categoria. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 157/2024 disciplina le indennità di malattia per lavoratori marittimi secondo il R.D.L. n. 1918/1937, modificando la percentuale di indennizzo e la base di calcolo della retribuzione di riferimento. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare questa normativa per il calcolo corretto delle prestazioni di inabilità temporanea assoluta, la trasmissione dei flussi Uniemens e l'applicazione della retribuzione media globale giornaliera, con particolare attenzione alle componenti retributive previste da legge o contratto collettivo di categoria.

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