Come viene calcolata la base per il trattamento di fine servizio e la pensione del personale ANAC dopo il Piano di riordino del 2016?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1552/2018 disciplina come valorizzare la retribuzione del personale ANAC ai fini del trattamento di fine servizio (TFS), del trattamento di fine rapporto (TFR) e della pensione, a seguito della fusione tra AVCP e CIVIT in un'unica Autorità. La normativa stabilisce che l'indennità di Autorità, precedentemente corrisposta come voce separata, deve essere accorpata nel trattamento economico fondamentale e quindi considerata utile per tredici mensilità nel calcolo delle prestazioni previdenziali. Questo cambiamento è stato formalizzato dal D.P.C.M. del 1° febbraio 2016 (efficace dal 10 febbraio 2016) che ha approvato il Piano di riordino, rispettando il principio di riserva di legge richiesto dal D.P.R. 1032/1973. Per il personale non dirigente, la nuova retribuzione decorre dal 1° maggio 2016 (salvo la tredicesima dal 10 febbraio 2016), mentre per i dirigenti entra in vigore dal 10 febbraio 2016. La base pensionabile è determinata esclusivamente dal trattamento economico fondamentale, escludendo le componenti accessorie e, per i dirigenti, anche la retribuzione di risultato.
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Riferimento normativo
Valutazione dell’indennità di Autorità ai fini del trattamento di fine servizio e degli elementi retributivi ai fini pensionistici del personale ANAC
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 09-04-2018
Messaggio n. 1552
OGGETTO: Valutazione dell’indennità di Autorità ai fini del trattamento di
fine servizio e degli elementi retributivi ai fini pensionistici del
personale ANAC
1. Premessa
L’articolo 19 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, ha trasferito
i compiti e le funzioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) all’ Autorità
anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC) di cui all’articolo 13 del D.lgs.
150/2009, rinominata Autorità nazionale anticorruzione.
La disposizione in argomento ha anche previsto l’istituzione di un unico ruolo nel quale far
confluire sia il personale della soppressa AVCP sia il personale precedentemente assegnato alla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche
(CIVIT), composto solo di dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001.
2. Inquadramento generale del personale
Secondo la norma citata il ruolo unico dell’ANAC viene individuato e costituito mediante uno
specifico Piano di riordino, predisposto dal Presidente dell’ANAC, che “acquista efficacia a
seguito dell’approvazione con D.P.C.M. da emanare, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al
Presidente del Consiglio dei ministri”(art. 19, comma 4, D.L. 90/2014 citato).
Il Piano di riordino adottato con D.P.C.M. il 1° febbraio 2016, efficace dal 10 febbraio 2016
(data di registrazione e ammissione a visto da parte della Corte dei Conti), ha esteso in via
transitoria a tutto il personale dell’ANAC, confluito nell’unico ruolo, la disciplina giuridica ed
economica che già trovava applicazione per il personale della ex AVCP, ovvero quella già
applicata al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto si rammenta infatti che l’articolo 253, comma 4, del
decreto legislativo n. 163/2006 aveva a suo tempo previsto l’attribuzione ai dipendenti
dell’allora AVCP dello stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Valutazione dell’indennità di Autorità ai fini del TFS/TFR per il
personale non dirigente
La creazione della nuova Autorità ha reso necessario, ai fini della tutela previdenziale di
riferimento, uno specifico approfondimento tecnico circa la struttura retributiva del personale
di appartenenza, anche alla luce dell’adozione del citato Piano di riordino.
A tale scopo, anche con riferimento alla disciplina giuridica applicabile per il trattamento di fine
servizio e di fine rapporto, sono stati promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tavoli
tecnici con il Dipartimento della Funzione pubblica, l’Inps, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ANAC stesso, per esaminare
congiuntamente le questioni poste.
In particolare, è stata analizzata la questione relativa alla valorizzazione dell’indennità di
Autorità, ai fini del trattamento di fine servizio, prevista dal contratto integrativo del personale
non dirigente dell’allora AVCP, sottoscritto il 31/05/2010, per dodici mensilità e classificata
dallo stesso come voce fissa e continuativa.
L’istituto ha evidenziato, con riferimento alla sopra citata indennità, che il D.P.R. 1032/1973,
in particolare il combinato disposto degli artt. 3-38 del medesimo decreto, prevede la riserva
di legge circa l’individuazione delle voci che concorrono alla definizione della base di calcolo ai
fini del trattamento di fine servizio.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Funzione pubblica e i Ministeri
vigilanti hanno ritenuto che la riserva di legge sia salvaguardata, nella fattispecie in
argomento, per effetto del meccanismo stabilito dall’articolo 19 del citato decreto-legge
90/2014, il quale prevede espressamente l’adozione del Piano di riordino con un D.P.C.M.
approvato secondo un iter rafforzato.
Confermato il rispetto del principio di riserva di legge, nel dettaglio il Piano di riordino prevede
l’accorpamento di tutte le voci corrisposte in maniera fissa e continuativa, compresa l’indennità
di Autorità, nel trattamento economico fondamentale del personale non dirigente.
L’orientamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha fatto proprie le valutazioni
dei tavoli tecnici, è stato espresso nelle note del 14 novembre 2016 e del 18 gennaio 2018; in
base al predetto orientamento l’indennità di Autorità si configura, per effetto del D.P.C.M. che
approva il Piano di riordino, come trattamento economico fondamentale e pertanto deve
essere considerata, ai fini previdenziali, alla stessa stregua di ogni altro trattamento
economico fondamentale.
In virtù di quanto sopra, l’indennità di Autorità deve essere considerata utile, per tredici
mensilità, ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio,
nonché di quello di fine rapporto, nei confronti dei dipendenti dell’ANAC cessati dal servizio a
decorrere dal giorno 11 febbraio 2016 (ultimo giorno di servizio: 10 febbraio 2016).
L’Accordo per la revisione dell’orario di lavoro e la semplificazione retributiva del personale non
dirigente dell’ANAC a seguito dell’approvazione del piano di riordino, sottoscritto il 5 maggio
2016, in attuazione del piano stesso, ha fissato la decorrenza della nuova retribuzione (in cui
risulta un unico trattamento retributivo fondamentale, composto dal tabellare, l’indennità di
amministrazione e l’indennità di autorità) al 1° maggio 2016, mentre, ai soli fini della
tredicesima mensilità, la decorrenza è fissata al 10 febbraio 2016.
Ciò non modifica i predetti termini di valutabilità, ai fini delle prestazioni previdenziali,
dell’indennità di Autorità, che restano confermati in relazione ai dipendenti ANAC in servizio al
10 febbraio 2016 e cessati successivamente.
3.1. Valutazione della nuova retribuzione tabellare del personale dirigente
ai fini TFS/TFR
Sempre dai richiamati indirizzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento alla
struttura della retribuzione dei dirigenti, è stato precisato che essa è stata modificata per
effetto di un accordo sindacale firmato il 19 novembre 2014, che a sua volta ha modificato il
contratto integrativo sottoscritto il 1° dicembre 2010.
Con questa modifica è stata prevista una significativa riduzione dell’indennità di posizione
variabile e di quella di risultato.
In attuazione di quanto stabilito con l’accordo del 2014 è poi intervenuto l’accordo del 9 giugno
2016 per la semplificazione della struttura della retribuzione del personale dirigente dell’ANAC
a seguito del Piano di riordino, con il quale le parti hanno individuato i nuovi importi delle
componenti del trattamento economico, prevedendo un aumento di quello fondamentale
(tabellare e retribuzione di posizione fissa) a fronte della riduzione di quello accessorio
(variabile e risultato). Il citato ultimo accordo, all’articolo 2, stabilisce che il nuovo trattamento
economico “entra in vigore a far data dal 10 febbraio 2016”.
Pertanto gli operatori dovranno considerare i nuovi importi del trattamento economico
conseguenti all’adozione del Piano di riordino, come valutabili ai fini previdenziali, per i
dirigenti cessati dal servizio a decorrere dal giorno 11 febbraio 2016 (ultimo giorno di servizio:
10 febbraio 2016).
4. Effetti pensionistici della nuova struttura retributiva
Per effetto di quanto dispone il punto 9 del Piano di riordino in esame, con riferimento al
personale di ruolo dell’Autorità, è stata semplificata “la struttura della retribuzione attualmente
spettante, accorpando nel trattamento economico fondamentale le voci ad oggi corrisposte in
maniera fissa e continuativa, anche a fronte di un miglioramento della prestazione lavorativa.
Il trattamento economico accessorio sarà, invece, composto solo da quelle voci della
retribuzione prive del carattere di fissità e continuità e, quindi, correlate all’effettivo
svolgimento delle prestazioni ed oggetto di valutazione.
Il trattamento economico accessorio sarà oggetto di contrattazione integrativa”.
4.1 Personale non dirigente
Per effetto di quanto dispone l’articolo 5 del già citato accordo del 5 maggio 2016 la struttura
della retribuzione spettante al personale non dirigente viene semplificata con l’accorpamento,
nel trattamento economico fondamentale, delle voci corrisposte in maniera fissa e
continuativa, prevedendo quali nuovi valori stipendiali quelli indicati nella tabella A allegata al
medesimo accordo.
La nuova retribuzione decorre dal 1° maggio 2016 mentre, ai soli fini della corresponsione
della tredicesima mensilità, la decorrenza sarà dalla data del 10 febbraio 2016. Ai fini della
determinazione della base pensionabile di cui all’articolo 13, lett. a), del decreto legislativo n.
503/1992, sarà valorizzato il trattamento economico fondamentale.
4.2 Personale dirigente
Ai sensi dell’articolo 8 dell’accordo sottoscritto il 9 giugno 2016 il trattamento economico fisso
dei dirigenti è composto dalle seguenti voci retributive:
stipendio tabellare, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità;
retribuzione di posizione – parte fissa – comprensiva del rateo di tredicesima mensilità;
retribuzione individuale di anzianità, eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o
spettanti, nella misura in godimento.
Il trattamento economico accessorio del personale dirigente è composto dalla retribuzione di
posizione - parte variabile – comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, e dalla
retribuzione di risultato negli importi individuati dall’accordo medesimo.
Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui all’articolo 13, lett. a) del decreto
legislativo n. 503/1992, sarà valorizzato il trattamento economico fondamentale ad eccezione
della retribuzione di risultato.
Il nuovo trattamento economico, ai sensi dell’articolo 2 del menzionato accordo del 9 giugno
2016, entra in vigore a far data dal 10 febbraio 2016.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La normativa riguarda la base imponibile per TFS/TFR e il calcolo della pensione secondo l'articolo 13 del D.Lgs. 503/1992, applicando i principi di riserva di legge del D.P.R. 1032/1973. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare la semplificazione retributiva, l'accorpamento delle voci fisse e continuative nel trattamento fondamentale, e la valorizzazione della tredicesima mensilità ai fini previdenziali per il personale ANAC cessato dal servizio dopo il 10 febbraio 2016.
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