Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Rettifica al messaggio n. 4624 del 23 dicembre 2021
Quali sono le modalità operative per il differimento dei termini decadenziali relativi alle domande di integrazione salariale emergenziale da COVID-19 secondo l'articolo 11-bis del decreto-legge 146/2021?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 11-bis della legge 215/2021 introduce un differimento dei termini decadenziali per le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza COVID-19. In particolare, vengono prorogate al 31 dicembre 2021 le scadenze originarie relative all'invio delle domande e alla trasmissione dei dati necessari per conguaglio, pagamento o saldo, per tutti i termini scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021. La norma si applica nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
Il messaggio INPS 1530/2022 rettifica le precedenti indicazioni operative, precisando che l'Istituto individuerà centralmente le autorizzazioni il cui termine di decadenza ricade tra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021, differendo automaticamente in procedura il termine al 31 dicembre 2021. I conguagli riferiti a queste autorizzazioni, se esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno accettati dalla procedura di Gestione Contributiva.
Per i datori di lavoro che hanno già trasmesso il conguaglio oltre la scadenza originaria e per i quali è stata generata una nota di rettifica inviata al Recupero Crediti, rimane possibile inviare flussi regolarizzativi entro il 30 aprile 2022 al fine di generare il credito necessario per chiudere l'inadempienza. Questa disposizione consente una regolarizzazione agevolata delle posizioni già segnalate.
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Riferimento normativo
Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Rettifica al messaggio n. 4624 del 23 dicembre 2021
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 06-04-2022
Messaggio n. 1530
OGGETTO: Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai
trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”.
Rettifica al messaggio n. 4624 del 23 dicembre 2021
In sede di conversione del decreto–legge 21 ottobre 2021, n. 146, la legge 17 dicembre 2021,
n. 215, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 ed entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha introdotto, tra le altre, con l’articolo 11-
bis, nuove disposizioni in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione
salariale di tipo emergenziale.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 11-bis dispone un differimento dei termini
decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e viene
assicurata la copertura dei relativi oneri finanziari.
Più dettagliatamente, il citato comma 1 differisce al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali di
invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza
da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il
saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021. Il medesimo comma
prevede altresì che le disposizioni relative al differimento in oggetto si applicano nel limite di
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
Con il messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021 sono stati illustrati gli indirizzi che attengono
alla portata della norma e con il messaggio n. 4624 del 23 dicembre 2021 sono state fornite le
modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio.
A parziale rettifica del messaggio n. 4624/2021 si precisa che l’Istituto, a livello centrale,
individuerà le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1°
dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31
dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.
Tanto premesso, eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni, esposti nei flussi con
competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura
di Gestione Contributiva.
Per i datori di lavoro che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di
scadenza originaria, e per le quali la relativa nota di rettifica è stata definita e inviata al
Recupero Crediti, rimane valido quanto già previsto dal messaggio n. 4624/2021, in merito alla
possibilità di procedere all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la
chiusura dell’inadempienza. Tali flussi regolarizzativi potranno essere trasmessi entro il 30
aprile 2022.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il messaggio INPS 1530/2022 disciplina il differimento dei termini decadenziali per le domande di integrazione salariale emergenziale, gli assegni di integrazione salariale da COVID-19 e le modalità di conguaglio. Commercialisti e responsabili del personale devono consultare questa normativa per gestire correttamente i termini procedurali, la trasmissione dei dati contributivi e la regolarizzazione dei flussi di Gestione Contributiva, considerando anche i limiti di spesa e le scadenze prorogate al 31 dicembre 2021.
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