Istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali relativi alla cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del D.L. n. 18/2020
Quali sono le procedure operative per l'invio dei decreti di concessione della cassa integrazione in deroga secondo il Messaggio INPS 1525/2020?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1525/2020 fornisce le istruzioni operative per la trasmissione dei decreti regionali relativi alla cassa integrazione in deroga prevista dall'articolo 22 del D.L. 18/2020. Questa misura si applica ai datori di lavoro del settore privato (inclusi agricolo, pesca e terzo settore) che non rientrano nelle tutele ordinarie di sospensione o riduzione di orario, per un periodo massimo di 9 settimane (13 per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna). I decreti devono essere inviati esclusivamente dalle Regioni e Province autonome interessate attraverso il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), utilizzando il "Flusso B" con i numeri di decreto convenzionale 33193 (9 settimane) o 33192 (13 settimane per le tre regioni specifiche). È fondamentale che le domande non vengano inviate direttamente dalle aziende tramite "Flusso A", poiché non produrrebbero effetti. Solo dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, i datori di lavoro potranno presentare la documentazione per la liquidazione utilizzando il modello SR41, secondo le modalità semplificate previste dal messaggio INPS 1508/2020.
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Riferimento normativo
Istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali relativi alla cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del D.L. n. 18/2020
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07-04-2020
Messaggio n. 1525
OGGETTO: Istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali
relativi alla cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del D.L.
n. 18/2020
L’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che le Regioni e le
Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale
in deroga, per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro
del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle
vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di
lavoro.
Il comma 7 del citato articolo 22 dispone che la prestazione di cassa integrazione in deroga è
aggiuntiva sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai
trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna,
rispettivamente dagli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Si ricorda che nell’ambito delle disposizioni per la cassa integrazione in deroga resta fermo
quanto disciplinato dall’Istituto con la circolare n. 38/2020, ai paragrafi D ed E.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, n. 3 del 24 marzo 2020 è stata ripartita ed assegnata alle
Regioni e alle Province autonome la somma di 1.293,2 milioni di euro quale prima quota delle
risorse di cui all'articolo 22, comma 3, del D.L. n. 18/2020, per la concessione del
trattamento di cassa integrazione in deroga di cui al comma 1 dello stesso articolo.
Con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, che recepisce le disposizioni contenute del citato
D.L. n. 18/2020, sono state illustrate le misure ivi previste e fornite le istruzioni operative e le
modalità di pagamento della prestazione.
Sono state, inoltre, specificate le indicazioni utili al pagamento della stessa prestazione per le
Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, considerando le previsioni del combinato
disposto del D.I. n. 3/2020 e del D.L. n. 18/2020.
In particolare, il decreto di ripartizione in parola, all’articolo 3 prevede che le Regioni
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, già tutelate con le previsioni di cui all’articolo 17, del
D.L. n. 9/2020, ai fini della presentazione delle istanze, possono adottare le medesime
procedure previste dall’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Pertanto, i periodi di
trattamento di cassa integrazione in deroga riconosciuti dal D.L. 9/2020, si intendono
aggiuntivi rispetto a quelli previsti a valere sulle risorse assegnate ai sensi del citato decreto di
ripartizione e possono essere autorizzati dalle Regioni interessate con un unico provvedimento
di concessione per un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane.
Considerato che il periodo di cassa integrazione in deroga è espresso in settimane, le Regioni,
a cui compete la concessione della prestazione, previa verifica che le aziende non abbiano già
usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto concedere il periodo
residuo, sempre nel rispetto del limite complessivo delle 9 o 13 settimane di concessione. Su
questo aspetto si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 58/2009.
Posta tutta la normativa illustrata, e ad integrazione delle istruzioni già fornite con la circolare
n. 47/2020, che si intendono integralmente richiamate, si comunica che sono stati
implementati e caricati su “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP) i decreti convenzionali
che le Regioni interessate stanno già utilizzando per l'invio delle concessioni di cassa
integrazione in deroga.
In particolare, sono già operative le procedure per l'invio dei provvedimenti di concessione,
fino a 9 settimane, di cui all' articolo 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020, esclusivamente per il
tramite del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del c.d. “Flusso B”,
indicando il numero di decreto convenzionale “33193”, e dei provvedimenti di concessione di
cui all'articolo 3 del D.I. n. 3/2020, che le sole Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna
possono trasmettere fino a 13 settimane, sulla sopracitata piattaforma, e usando il medesimo
“Flusso B", indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192”.
Si ricorda che nel “Sistema Informativo dei Percettori”, alla pagina “Upload XML Decreti” della
sezione “CIG in Deroga” è possibile inoltre scaricare il tracciato del “Flusso B”, il documento di
specifiche per l’upload e il manuale utente, nonché procedere con l’invio dei file.
Si ribadisce che ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto-legge n. 9/2020 e dell’articolo 22 del
decreto-legge n. 18/2020, e come riportato nelle circolari n. 38/2020 e n. 47/2020, i decreti
devono essere inviati esclusivamente dalle Regioni: eventuali domande inviate erroneamente
direttamente dalle aziende con il c.d. “Flusso A” non sono produttive di effetti e non possono
essere esaminate.
Una volta pervenuto il decreto e completata l’istruttoria interna, nelle forme semplificate
previste dalla normativa di riferimento, sarà emesso il provvedimento di autorizzazione al
pagamento, che sarà reso disponibile all’interno del Fascicolo elettronico e notificato al datore
di lavoro.
Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro
dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti,
avvalendosi del modello “SR41”, sulla base delle modalità semplificate previste dal messaggio
n. 1508 del 6 aprile 2020, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le
prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non
si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.
Su questo punto si richiama l’attenzione dei Direttori di Sede nel presidio delle istruttorie al
fine di garantire tempi celeri di rilascio delle singole autorizzazioni.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La cassa integrazione in deroga è disciplinata dal D.L. 18/2020 e rappresenta una prestazione aggiuntiva rispetto ai trattamenti ordinari e specifici regionali. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le procedure di trasmissione telematica tramite SIP, i limiti temporali di concessione (9 o 13 settimane), e il ruolo esclusivo delle Regioni nella presentazione dei decreti. La normativa richiama anche il D.L. 9/2020 e le circolari INPS 38/2020, 47/2020 e 58/2009 per gli aspetti procedurali e di coordinamento tra diverse misure di sostegno al reddito.
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