Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1516/2020

Circolare n. 45 del 2020. Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Proroga del congedo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in conseguenza

Pubblicato: 06/04/2020 In vigore dal: 06/04/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i limiti per fruire del congedo COVID-19 per la cura dei figli durante la sospensione delle attività scolastiche secondo il Messaggio INPS 1516/2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1516/2020 disciplina il congedo per emergenza COVID-19 destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori della Gestione separata e ai lavoratori autonomi per la cura dei figli durante la chiusura delle scuole. Il congedo può essere fruito da uno o entrambi i genitori, ma non contemporaneamente negli stessi giorni, con un limite complessivo di 15 giorni per nucleo familiare. La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non sia presente un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore. Inizialmente il congedo era disponibile dal 5 marzo al 3 aprile 2020, in corrispondenza della sospensione delle attività scolastiche disposta dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020. A seguito del D.P.C.M. del 1° aprile 2020, che ha prorogato ulteriormente la chiusura dei servizi educativi e delle scuole, i termini per fruire dei 15 giorni di congedo sono stati estesi fino al 13 aprile 2020. Per le aziende, questo significa gestire richieste di congedo con modalità specifiche, verificando i requisiti di nucleo familiare e coordinando l'utilizzo tra i genitori per evire sovrapposizioni non consentite.

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Riferimento normativo

Circolare n. 45 del 2020. Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Proroga del congedo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in conseguenza del D.P.C.M. del 1° aprile 2020

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07-04-2020 Messaggio n. 1516 OGGETTO: Circolare n. 45 del 2020. Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Proroga del congedo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in conseguenza del D.P.C.M. del 1° aprile 2020 Come è noto, l’articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto un congedo per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui fruizione è, inoltre, subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il richiamato articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva previsto la possibilità di fruire dello specifico congedo a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, cioè entro il 3 aprile 2020. Alla luce del D.P.C.M del 1° aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, su conforme parere ministeriale, sono prorogati fino al 13 aprile 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo in parola. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 1516/2020 è il riferimento normativo per congedi COVID-19, permessi retribuiti ex articolo 33 della legge 104/1992, e strumenti di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti privati e autonomi. Commercialisti e responsabili HR consultano questo documento per comprendere i limiti di fruizione, i vincoli familiari, la coordinazione tra genitori e l'estensione temporale dei periodi di sospensione scolastica durante l'emergenza pandemica.

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