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Messaggio INPS 15/2019

Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208

Pubblicato: 02/01/2019 In vigore dal: 02/01/2019 Documento ufficiale

Qual è il termine entro il quale un artigiano o commerciante può comunicare la rinuncia al regime contributivo agevolato e quali sono le conseguenze del mancato rispetto di tale termine?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 15/2019 disciplina le modalità di uscita dal regime contributivo agevolato per artigiani ed esercenti attività commerciale, regime introdotto dalla legge 190/2014. Il contribuente che fruisce di questo beneficio può rinunciare al regime agevolato comunicando all'INPS la propria volontà entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti di accesso. Se la comunicazione viene presentata entro questa data, il ripristino del regime ordinario ha effetto dal 1° gennaio dello stesso anno in cui viene presentata la rinuncia, consentendo al contribuente di allineare la data di uscita dal beneficio con l'anno in cui effettivamente ha perso i requisiti. Qualora la comunicazione pervenga dopo il 1° marzo, il regime ordinario viene ripristinato solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, determinando un ritardo di un anno intero nel passaggio al regime ordinario. Questa disciplina è stata introdotta per risolvere le criticità pratiche riscontrate, poiché spesso i contribuenti non riescono a determinare con certezza entro il 31 dicembre la perdita dei requisiti verificatasi durante l'anno.

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Riferimento normativo

Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 03-01-2019 Messaggio n. 15 OGGETTO: Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 L’articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai commi 54 e ss. del medesimo articolo, cessi di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso. Le indicazioni operative per l’applicazione del regime agevolato in argomento sono state fornite con le circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015. Nel caso in cui l’uscita dal regime agevolato si verifichi per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio oppure per scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con il presente messaggio si rende noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il predetto termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Si è rilevato, infatti, che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo, la quale comporta l’uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all’Istituto la propria rinuncia a tale regime entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti, con le consuete modalità esplicitate nelle citate circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015. In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 15/2019 è il riferimento normativo per artigiani e commercianti che operano in regime contributivo agevolato secondo la legge 190/2014, disciplinando i termini di rinuncia e il ripristino del regime ordinario. Commercialisti e consulenti previdenziali lo consultano per gestire correttamente le scadenze amministrative, la perdita dei requisiti di accesso e le comunicazioni all'INPS relative alla gestione previdenziale autonomi.

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