Convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED Ordinarie 2022 (anno reddito 2021) e 2023 (anno reddito 2022) e Solleciti 2021 (anno reddito 202
Quali sono gli obblighi e le modalità operative per i CAF e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale che intendono stipulare una convenzione con l'INPS per la raccolta e trasmissione dei Modelli RED e ACC.AS/PS?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1497/2022 disciplina una convenzione tra l'INPS e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale (CAF e professionisti iscritti nel Registro delle Chiavi Pubbliche del Fisco Telematico) per gestire il servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS). Questo riguarda i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali che devono comunicare la loro situazione reddituale, con campagne ordinarie per gli anni 2022 e 2023 e campagne di sollecito per chi non ha ottemperato negli anni precedenti.
I soggetti interessati devono possedere specifici requisiti: iscrizione nel Registro delle Chiavi Pubbliche, possesso di chiavi valide per l'applicazione Entratel, e capacità di trasmettere telematicamente i dati. La convenzione deve essere sottoscritta con firma digitale entro il 31 dicembre 2022 (termine perentorio), contattando la Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna all'indirizzo Convenzioni.CAF@inps.it.
In pratica, i convenzionati raccolgono le dichiarazioni dai cittadini, le validano secondo le modalità stabilite nello schema convenzionale allegato, e le trasmettono telematicamente all'INPS. Il servizio è affidato in via non esclusiva, quindi rimangono disponibili anche i canali diretti (Contact Center, portale online, sportelli territoriali).
Per quanto riguarda i pagamenti, i soggetti convenzionati devono trasmettere fatture esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice univoco "UF5HHG" e seguendo le istruzioni pubblicate sul sito INPS. L'Istituto non accetterà fatture in altri formati e non procederà a pagamenti fino alla corretta ricezione della documentazione.
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Riferimento normativo
Convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED Ordinarie 2022 (anno reddito 2021) e 2023 (anno reddito 2022) e Solleciti 2021 (anno reddito 2020) e Solleciti 2022 (anno reddito 2021), INV CIV Ordinarie 2022 e 2023
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 04-04-2022
Messaggio n. 1497
Allegati n.1
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale,
di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, per l’affidamento e la
disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle
dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle
dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS) al fine della
corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o
assistenziali - Campagne RED Ordinarie 2022 (anno reddito
2021) e 2023 (anno reddito 2022) e Solleciti 2021 (anno reddito
2020) e Solleciti 2022 (anno reddito 2021), INV CIV Ordinarie
2022 e 2023
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 2 marzo 2022 è stato
adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale,
di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, per l’affidamento e la disciplina del servizio di
raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle
dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione
delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED Ordinarie 2022 (anno
reddito 2021) e 2023 (anno reddito 2022) e Solleciti 2021 (anno reddito 2020) e
Solleciti 2022 (anno reddito 2021), INV CIV Ordinarie 2022 e 2023.
Con le Campagne RED Ordinarie 2022 e 2023, i soggetti beneficiari di prestazioni
previdenziali e/o assistenziali, collegate al reddito dei beneficiari medesimi e dei loro
familiari, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, produrranno l’annuale dichiarazione
(Modello RED) dei redditi che incidono sulle prestazioni in godimento, relativi all’anno
reddito 2021 e all’anno reddito 2022.
Con le Campagne RED Solleciti 2021 e 2022, i soggetti che non hanno adempiuto
all’obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2021 e 2022 (cosiddetti
“sollecitati”) produrranno la dichiarazione per l’anno reddito 2020 e per l’anno reddito
2021.
Con le Campagne INV CIV Ordinarie 2022 e 2023, l’Istituto richiederà ai soggetti
beneficiari di pensione sociale, assegno sociale o assegno sociale sostitutivo di invalidità
civile la comunicazione di permanenza nel territorio dello Stato diretta a verificare il
diritto alla pensione sociale, all’assegno sociale e all’assegno sociale sostitutivo di
invalidità civile (Modello ACC.AS/PS).
Lo schema convenzionale, allegato al presente messaggio (Allegato n. 1), individua i
casi in cui devono essere presentate le dichiarazioni, regolamenta le modalità di
svolgimento del servizio, di conservazione della documentazione e di trasmissione
telematica, disciplina le attività di verifica e di validazione dei dati, nonché quelle di
comunicazione delle anomalie eventualmente riscontrate.
Il servizio viene affidato in via non esclusiva.
Per la presentazione delle dichiarazioni reddituali (Modelli RED – Campagne Ordinarie
2022 e 2023 e Solleciti 2021 e 2022) e delle dichiarazioni di responsabilità (Campagne
INV CIV Ordinarie 2022 e 2023 - Modello ACC.AS/PS) continueranno a essere a
disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online,
accessibili dal portale Internet, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e
le Strutture territoriali dell’Istituto.
I Centri di assistenza fiscale (CAF) e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui
al D.lgs n. 241/1997, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno facoltà di stipulare
convenzioni singole, in base allo schema adottato.
Il soggetto abilitato alla trasmissione, professionista o CAF, deve risultare iscritto nel
“Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico” del Ministero
dell’Economia e delle finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per
l’applicazione “Entratel”.
La stipula della convenzione di cui al presente messaggio avviene con firma digitale e il
versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità
elettronica.
La Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna dell’Istituto curerà il
processo di convenzionamento.
A tale proposito, il Direttore della Direzione centrale Organizzazione e comunicazione
interna è stato autorizzato a sottoscrivere, in nome e per conto dell’Istituto, le
convenzioni in oggetto.
Le istanze di convenzionamento potranno essere formalizzate entro e non oltre il 31
dicembre 2022. Tale termine è da intendersi come perentorio.
I soggetti interessati alla sottoscrizione della convenzione potranno rivolgersi alla
Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna - Area Relazioni e Sinergie
con i partner chiave e i soggetti istituzionali, al seguente indirizzo e-mail:
Convenzioni.CAF@inps.it.
I pagamenti per i servizi resi a norma della convenzione di cui al presente messaggio
sono gestiti dalla Direzione centrale Pensioni per il servizio RED e dalla Direzione
centrale Inclusione sociale e invalidità civile per il servizio INV CIV.
I soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato
elettronico, alla Struttura centrale competente, attraverso il Sistema di Interscambio
(SDI).
In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG”,
dovrà essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni - Contratti
Riferimento Amministrazione” pubblicato dall’Istituto sul sito www.inps.it al seguente
percorso: “Avvisi, bandi e fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed
esempi per la compilazione” > “Elenco principali riferimenti INPS”.
Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall’Istituto tramite lo stesso canale ai
soggetti abilitati, in modo da garantire il corretto inoltro della fattura. Tali adempimenti
sono necessari per la correttezza formale della fattura e l’effettivo ricevimento della
stessa da parte dell’Istituto.
Pertanto, l’Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in formato elettronico
per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI), né procederà ad alcun pagamento,
neppure parziale, sino all’invio della fattura stessa.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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La convenzione INPS riguarda i CAF e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale secondo il D.lgs 241/1997, che operano nella raccolta e trasmissione telematica di dichiarazioni reddituali (RED) e dichiarazioni di responsabilità (ACC.AS/PS) per prestazioni previdenziali e assistenziali. I professionisti devono essere iscritti nel Registro delle Chiavi Pubbliche del Fisco Telematico, possedere credenziali Entratel, e gestire la fatturazione elettronica tramite SDI con i codici amministrativi INPS per la corretta liquidazione dei compensi.
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