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Messaggio INPS 149/2025

Messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025 avente a oggetto “Presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) per l’anno 2025”. Ulteriori precisazioni

Pubblicato: 14/01/2025 In vigore dal: 14/01/2025 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 ai requisiti di accesso all'indemnità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 149/2025 comunica le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) all'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, disciplinata dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175. La normativa riguarda i lavoratori autonomi e discontinui del settore dello spettacolo che richiedono un sostegno al reddito durante i periodi di inattività lavorativa.

Le principali modifiche ai requisiti di accesso sono: il limite reddituale IRPEF è stato innalzato da 25.000 a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente la domanda; il requisito contributivo è stato ridotto da 60 a 51 giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) nell'anno precedente. Inoltre, il termine per presentare la domanda è stato prorogato dal 30 marzo al 30 aprile di ciascun anno, con scadenza fissata al 30 aprile 2025 per l'anno in corso.

Altre modifiche rilevanti includono l'eliminazione della norma che escludeva dalla durata dell'indennità i periodi contributivi già utilizzati per altre prestazioni di disoccupazione, e l'abrogazione delle disposizioni relative ai percorsi di formazione e aggiornamento per i percettori. Queste modifiche rendono l'accesso alla misura più agevole, riducendo sia i requisiti contributivi che ampliando i margini reddituali.

Per i professionisti che assistono lavoratori dello spettacolo, è essenziale verificare il possesso dei nuovi requisiti e comunicare tempestivamente ai clienti la nuova scadenza del 30 aprile 2025 per la presentazione delle domande attraverso i servizi INPS.

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Riferimento normativo

Messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025 avente a oggetto “Presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) per l’anno 2025”. Ulteriori precisazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 15-01-2025 Messaggio n. 149 OGGETTO: Messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025 avente a oggetto “Presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) per l’anno 2025”. Ulteriori precisazioni Facendo seguito al messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025, con il quale è stata comunicata la riapertura del servizio di presentazione delle domande di indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, con il presente messaggio si comunica che il servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda. Si precisa, inoltre, che la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), all’articolo 1, comma 611, ha modificato le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 175/2023, nonché abrogato quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo. In particolare, il citato comma 611 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 ha modificato: 1) il requisito reddituale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175/2023, di accesso alla misura in argomento, prevedendo che l’assicurato, per accedere all’indennità, deve possedere un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un limite reddituale pari a 25.000 euro; 2) il requisito contributivo di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 dell’articolo 2, riducendo a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che il lavoratore deve avere maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un numero di giorni di contribuzione pari a 60 accreditati al medesimo Fondo; 3) l’articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2023, sopprimendo la previsione di cui al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo, che prevedeva la non computabilità, ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità, dei periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione; 4) il comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2023, ampliando il termine di presentazione della domanda di accesso all’indennità di discontinuità alla data del 30 aprile di ciascun anno, in luogo del precedente termine previsto del 30 marzo; Infine, il medesimo comma 611 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 ha abrogato la disposizione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2023, che prevedeva misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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L'indemnità di discontinuità (IDIS) è disciplinata dal decreto legislativo 175/2023 e modificata dalla legge di Bilancio 2025, con riferimento ai requisiti di reddito IRPEF, contribuzione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), e alle prestazioni di disoccupazione. Consulenti del lavoro e commercialisti devono considerare i limiti reddituali, le giornate di contribuzione accreditate, e i termini di presentazione della domanda per assistere correttamente i lavoratori autonomi del settore dello spettacolo.

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