Messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025 avente a oggetto “Presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) per l’anno 2025”. Ulteriori precisazioni
Quali sono le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 ai requisiti di accesso all'indemnità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 149/2025 comunica le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) all'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, disciplinata dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175. La normativa riguarda i lavoratori autonomi e discontinui del settore dello spettacolo che richiedono un sostegno al reddito durante i periodi di inattività lavorativa.
Le principali modifiche ai requisiti di accesso sono: il limite reddituale IRPEF è stato innalzato da 25.000 a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente la domanda; il requisito contributivo è stato ridotto da 60 a 51 giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) nell'anno precedente. Inoltre, il termine per presentare la domanda è stato prorogato dal 30 marzo al 30 aprile di ciascun anno, con scadenza fissata al 30 aprile 2025 per l'anno in corso.
Altre modifiche rilevanti includono l'eliminazione della norma che escludeva dalla durata dell'indennità i periodi contributivi già utilizzati per altre prestazioni di disoccupazione, e l'abrogazione delle disposizioni relative ai percorsi di formazione e aggiornamento per i percettori. Queste modifiche rendono l'accesso alla misura più agevole, riducendo sia i requisiti contributivi che ampliando i margini reddituali.
Per i professionisti che assistono lavoratori dello spettacolo, è essenziale verificare il possesso dei nuovi requisiti e comunicare tempestivamente ai clienti la nuova scadenza del 30 aprile 2025 per la presentazione delle domande attraverso i servizi INPS.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025 avente a oggetto “Presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) per l’anno 2025”. Ulteriori precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 15-01-2025
Messaggio n. 149
OGGETTO: Messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025 avente a oggetto
“Presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore
dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) per l’anno 2025”.
Ulteriori precisazioni
Facendo seguito al messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025, con il quale è stata comunicata la
riapertura del servizio di presentazione delle domande di indennità di discontinuità, introdotta
dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, a favore dei lavoratori del settore dello
spettacolo, con il presente messaggio si comunica che il servizio rimarrà disponibile fino alla
data del 30 aprile 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda.
Si precisa, inoltre, che la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025),
all’articolo 1, comma 611, ha modificato le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato
decreto legislativo n. 175/2023, nonché abrogato quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo
decreto legislativo.
In particolare, il citato comma 611 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 ha modificato:
1) il requisito reddituale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.
175/2023, di accesso alla misura in argomento, prevedendo che l’assicurato, per accedere
all’indennità, deve possedere un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) non superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della
domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un limite reddituale pari a 25.000
euro;
2) il requisito contributivo di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 dell’articolo 2, riducendo
a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori
dello Spettacolo (FPLS), che il lavoratore deve avere maturato nell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un numero di
giorni di contribuzione pari a 60 accreditati al medesimo Fondo;
3) l’articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2023, sopprimendo la previsione di cui al secondo
periodo del comma 1 del medesimo articolo, che prevedeva la non computabilità, ai fini della
determinazione della durata dell'indennità di discontinuità, dei periodi contributivi già utilizzati
ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
4) il comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2023, ampliando il termine di
presentazione della domanda di accesso all’indennità di discontinuità alla data del 30 aprile di
ciascun anno, in luogo del precedente termine previsto del 30 marzo;
Infine, il medesimo comma 611 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 ha abrogato la
disposizione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2023, che prevedeva misure
dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di
discontinuità.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 149/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'indemnità di discontinuità (IDIS) è disciplinata dal decreto legislativo 175/2023 e modificata dalla legge di Bilancio 2025, con riferimento ai requisiti di reddito IRPEF, contribuzione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), e alle prestazioni di disoccupazione. Consulenti del lavoro e commercialisti devono considerare i limiti reddituali, le giornate di contribuzione accreditate, e i termini di presentazione della domanda per assistere correttamente i lavoratori autonomi del settore dello spettacolo.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.