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Messaggio INPS 1465/2020

Bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 19. Procedura per la presentazione delle domande

Pubblicato: 01/04/2020 In vigore dal: 01/04/2020 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere al bonus baby-sitting previsto dal Decreto Cura Italia e come viene erogato?

Spiegato da FiscoAI
Il bonus baby-sitting è una misura di sostegno economico introdotta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 19 (Decreto Cura Italia) per supportare le famiglie durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici a partire dal 5 marzo 2020. La misura si applica a lavoratori dipendenti del settore privato, autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS, lavoratori della gestione separata, personale sanitario e delle forze di sicurezza impiegati nell'emergenza COVID-19. L'importo massimo è di 600 euro per la generalità dei lavoratori e 1.000 euro per il personale sanitario e di sicurezza, con limite per nucleo familiare e una sola domanda per figlio.

La domanda può essere presentata online sul sito INPS utilizzando diverse credenziali (PIN, SPID, CIE, CNS) oppure tramite Contact Center al numero verde 803 164, anche in modalità semplificata. È possibile avvalersi gratuitamente dei servizi di Patronato. Il richiedente deve compilare i dati anagrafici propri, del minore (non oltre 12 anni alla data del 5 marzo, salvo disabilità grave) e dell'altro genitore, dichiarando sotto responsabilità il possesso dei requisiti previsti.

L'erogazione avviene tramite Libretto Famiglia, previa registrazione sulla piattaforma dedicata alle prestazioni occasionali. Il beneficiario deve appropriarsi telematicamente del bonus entro 15 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda. Le prestazioni di baby-sitting devono essere rendicontate entro il 31 dicembre 2020 e remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l'ora o multipli, con pagamento il 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.

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Riferimento normativo

Bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 19. Procedura per la presentazione delle domande

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 02-04-2020 Messaggio n. 1465 OGGETTO: Bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 19. Procedura per la presentazione delle domande 1. Premessa Si comunica che è in linea la procedura di compilazione e invio on line delle domande di bonus baby-sitting, previsto dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), volto al sostegno in favore delle famiglie a fronte dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a decorrere dal 5 marzo 2020 (D.P.C.M. del 4 marzo 2020). Tale misura di sostegno può essere richiesta in alternativa al congedo COVID-19 e può essere fruita dalle seguenti categorie di lavoratori: dipendenti di aziende private, lavoratori iscritti alle Gestioni speciali degli autonomi e alle Casse professionali, nonché lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Inps (entro il limite massimo di 600 euro); lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico o privato accreditato), nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (entro il limite massimo di 1000 euro). Per una identificazione puntuale dei potenziali destinatari, dei requisiti e delle modalità di compilazione della domanda, si rimanda alle istruzioni fornite con la circolare n 44 del 24 marzo 2020. Nelle medesima circolare sono anche fornite indicazioni circa le modalità di erogazione del bonus mediante il Libretto Famiglia. 2. Modalità di presentazione della domanda Considerata l’attualità e la rilevanza emergenziale di questa misura, l’accesso alla domanda on line di bonus baby-sitting è disponibile direttamente nella homepage del sito www.inps.it. In sintesi, le possibili credenziali di accesso alla prestazione in oggetto sono attualmente le seguenti: PIN rilasciato dall’INPS; SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, la domanda di bonus baby-sitting può essere comunque effettuata avvalendosi della modalità semplificata di cui al messaggio n. 1381/2020, che consente ai cittadini la compilazione e l’invio on line della domanda previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, che si riceve via SMS o e-mail subito dopo la richiesta di un nuovo PIN. Fatta salva la possibilità di inviare la domanda di bonus baby-sitting con modalità semplificata, per la successiva fase dei pagamenti tramite libretto di famiglia, il cittadino dovrà essere in possesso del PIN dispositivo. In alternativa al portale web dell’Istituto, la stessa domanda di bonus baby-sitting può essere inoltrata tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact center la sola prima parte del PIN. Infine, si ricorda che la prestazione in commento può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato. 3. Modalità di compilazione della domanda In fase di presentazione della domanda on line, occorre procedere alla compilazione della sezione anagrafica del richiedente, della medesima sezione riferita ai dati del minore, nonché della sezione relativa all'altro genitore. Il richiedente dovrà specificare la categoria lavorativa di appartenenza e dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dal D.L. n. 18/2020, relativamente alla situazione lavorativa personale e dell'altro genitore. Al riguardo si precisa che i limiti del bonus, pari a € 600 per i soggetti di cui all’articolo 23 e a € 1000 per i soggetti di cui all'articolo 25, sono fissati per nucleo familiare ed è possibile presentare una sola domanda per ogni figlio. Si precisa inoltre che, in presenza di più richieste per lo stesso nucleo familiare, la procedura segnalerà l'importo massimo residuo attribuibile. Per quanto concerne l’età anagrafica del minore, la stessa viene considerata alla data del 5 marzo 2020. Possono pertanto presentare domanda i genitori o affidatari di minori che non abbiano compiuto l’età di 12 anni alla data del 5 marzo; tale limite anagrafico non si applica in ipotesi di minori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92. Tuttavia, in tale caso il richiedente dovrà segnalare nella domanda la presenza di disabilità grave e allegare il certificato di frequenza scolastica o di ospitalità presso il centro diurno assistenziale. Ultimata la fase di compilazione della domanda, il riepilogo dei dati inseriti può essere visualizzato in consultazione. L’invio della domanda potrà essere effettuato, attraverso il tasto “salva e invia”, solo dopo l’apposizione del flag relativo all'accettazione della sezione privacy. Tale consenso è infatti indispensabile all'Istituto per poter procedere alla successiva fase di istruttoria della domanda presentata. Oltre alla funzione "nuova domanda", disponibile sul portale, è possibile accedere altresì alla sezione "consultazione", per visualizzare lo stato della domanda presentata e prelevare la relativa ricevuta, disponibile nei giorni successivi. La domanda, correttamente compilata e inoltrata all’INPS, è sottoposta, in fase di istruttoria, ai controlli di legge per verificare la correttezza dei dati inseriti e la presenza dei requisiti per l’accesso alla prestazione. In caso di esito positivo dell’istruttoria, la somma riconosciuta verrà erogata in automatico sul Libretto Famiglia. Si fa presente che per la definizione dell’istruttoria della domanda è necessario che il soggetto abbia convertito il proprio PIN semplificato in PIN dispositivo. 4. Istruzioni per fruire della somma disponibile sul Libretto famiglia La fruizione del bonus per servizi di baby-sitting, di cui al D.L. n. 18/2020, avviene mediante Libretto Famiglia. Il soggetto beneficiario (utilizzatore) e il prestatore sono tenuti, pertanto, alla preliminare registrazione sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile dal sito www.inps.it utilizzando il PIN dispositivo: • direttamente sul portale web, sulla piattaforma dedicata alle prestazioni occasionali > Libretto Famiglia; • avvalendosi del servizio di Contact Center INPS, che gestirà, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali; • tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii. Il soggetto beneficiario, entro e non oltre 15 giorni solari dalla comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC), dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, in mancanza della quale rinuncia in maniera tacita al beneficio stesso. Anche per poter esercitare l’appropriazione del bonus nella piattaforma dedicata alle prestazioni occasionali Libretto famiglia, si ricorda che è necessario il PIN dispositivo. Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento (IBAN, bonifico domiciliato ecc.) indicato dal prestatore all’atto della registrazione. In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus). Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi scolastici. Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere rendicontate dal beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020. Per le istruzioni generali sull’utilizzo del Libretto Famiglia si rinvia alla circolare n. 107 del 5 luglio 2017. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il bonus baby-sitting rientra nelle misure di sostegno fiscale e previdenziale per famiglie durante l'emergenza COVID-19, disciplinate dal decreto-legge 18/2020. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare i requisiti di accesso legati alla categoria lavorativa, i limiti massimi per nucleo familiare, e le modalità di rendicontazione tramite Libretto Famiglia, che rappresenta uno strumento di regolarizzazione del lavoro occasionale secondo le normative INPS sulle prestazioni occasionali.

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