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Messaggio INPS 1412/2017

Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ulteriori indicazioni e precisazioni operative

Pubblicato: 28/03/2017 In vigore dal: 28/03/2017 Documento ufficiale

Quali sono i benefici fiscali riconosciuti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti a partire dal 2017?

Spiegato da FiscoAI
A decorrere dal 1° gennaio 2017, i trattamenti pensionistici erogati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti sono completamente esenti dall'imposta sui redditi (IRPEF). Questa esenzione si applica alle pensioni riconosciute in base alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle categorie equiparate alle vittime del dovere. L'esenzione riguarda esclusivamente i trattamenti pensionistici derivanti dall'evento che ha determinato lo status di vittima del dovere, con esclusione delle pensioni dirette autonome dei familiari superstiti il cui diritto non dipende da tale evento.

Per i soggetti già identificati dall'INPS, l'esenzione è stata applicata automaticamente a partire da aprile 2017, con rimborso delle ritenute IRPEF applicate retroattivamente da gennaio 2017. Chi non è stato individuato d'ufficio può presentare istanza telematica tramite il portale INPS, allegando gli estremi del provvedimento di riconoscimento dello status di vittima del dovere. L'esenzione decorre dal primo rateo utile successivo alla presentazione della domanda, con rimborso delle ritenute già trattenute.

È importante precisare che la "doppia annualità" (assegno aggiuntivo) rimane soggetta a imposizione fiscale, in quanto la norma si riferisce esclusivamente ai "trattamenti pensionistici". Inoltre, l'esenzione non si applica alle ritenute per addizionali regionali e comunali, salvo specifiche disposizioni normative.

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Riferimento normativo

Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ulteriori indicazioni e precisazioni operative

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 29-03-2017 Messaggio n. 1412 OGGETTO: Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ulteriori indicazioni e precisazioni operative 1. Premessa Con messaggio del 26 gennaio 2017 n. 368, l’Istituto ha già fornito le prime indicazioni in materia di esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di stabilità 2017 – all’art.1, comma 211,. In particolare, l’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esenti dall’imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti: - alle vittime del dovere; - alle categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; - ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata. Si precisa che il regime di esenzione fiscale in argomento è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato, a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’articolo 1, comma 211 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato. Considerato che la norma in argomento fa riferimento ai soli “trattamenti pensionistici”, la c.d. “doppia annualità” di cui all’articolo 5, commi 1 e 5 della legge n. 206 del 2004, estesa a decorrere dal 1 gennaio 2008 alle vittime del dovere e della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti dall’articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, resta soggetta a imposizione fiscale (v. Circ. n. 98 del 2008 e circolare ex Inpdap n. 18 del 5 dicembre 2011). 2. Profili procedurali Con il presente messaggio si forniscono le seguenti indicazioni di carattere procedurale: 1. Per i soggetti per i quali le informazioni erano disponibili presso questo Istituto, l’esenzione delle ritenute a titolo di IRPEF e di acconto dell’addizionale comunale è stata applicata d’ufficio a decorrere dai ratei pensionistici in pagamento nel mese di aprile 2017. Sulla successiva rata di maggio si provvederà al rimborso delle ritenute ai fini IRPEF, già applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017, nonché dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuto nel mese di marzo. 2. i soggetti non individuati d'ufficio possono presentare istanza all’Istituto con le modalità per le quali si rinvia al paragrafo successivo. L'esenzione verrà applicata dal primo rateo di pensione utile, fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017. 3. Modalità di presentazione dell'istanza da parte degli interessati Possono inviare istanza alla sede INPS territorialmente competente: - le vittime del dovere (feriti); - le categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; - i loro familiari superstiti. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite gli intermediari abilitati oppure direttamente dall'interessato accedendo alla sezione servizi online del sito www.inps.it. Si rammenta che per accedere è necessario essere in possesso di SPID ovvero di pin dispositivo rilasciato da Inps oppure della carta nazionale dei servizi. Il format di domanda, identico per i pensionati di tutte le gestioni, chiede tra l'altro di indicare la prestazione sulla quale effettuare l'esenzione e di compilare una dichiarazione di responsabilità con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dello status. La modalità di gestione delle ricostituzioni da parte della sede sarà illustrata con apposito messaggio. Le sedi dovranno provvedere ad acquisire in webdom le domande già presentate. Il Direttore Generale Di Michele

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L'esenzione dall'imposta sui redditi per vittime del dovere è disciplinata dall'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che rimanda ai benefici fiscali previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e dalla legge 3 agosto 2004, n. 206. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare lo status di vittima del dovere e le categorie equiparate per applicare correttamente l'esenzione IRPEF, distinguendo tra trattamenti pensionistici esenti e prestazioni accessorie imponibili come la doppia annualità.

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