Un datore di lavoro che sospende i versamenti contributivi può trattenere comunque la quota di contributi dai dipendenti, oppure deve sospendere anche il riversamento di queste ritenute?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1373/2020 chiarisce la disciplina della sospensione contributiva durante l'emergenza COVID-19. Inizialmente, la circolare INPS n. 37/2020 prevedeva che il datore di lavoro potesse sospendere i versamenti ma doveva comunque riversare all'INPS le quote trattenute ai dipendenti alle ordinarie scadenze. Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha successivamente riconsiderato questa posizione alla luce dell'aggravamento della situazione epidemiologica e dell'emanazione del decreto-legge n. 18/2020. La nuova interpretazione stabilisce che la sospensione dei versamenti contributivi comprende anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti, permettendo al datore di lavoro di non riversare nemmeno le ritenute effettuate. Questo favor verso i creditori d'imposta (i datori di lavoro) riconosce la diminuzione della capacità economica durante l'emergenza. L'obbligo di riversamento rimane, ma è differito: il datore di lavoro deve versare l'importo sospeso entro la data di ripresa dei versamenti, in un'unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a cinque rate mensili, senza sanzioni e interessi.
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Riferimento normativo
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – quota a carico dei lavoratori dipendenti – chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 25-03-2020
Messaggio n. 1373
OGGETTO: Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 – quota a carico dei lavoratori dipendenti – chiarimenti
Con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020 sono state fornite indicazioni in merito alla
sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
disposta con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ed è stato precisato, al paragrafo 1, che “La
sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi
è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il
datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico
del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui usufruiscano della sospensione contributiva, sarà
sospesa sia la quota a proprio carico sia quella a carico del lavoratore dipendente. Il datore di
lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che
contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto
obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento”.
A fronte di tali indicazioni sono pervenute richieste di chiarimenti conseguenti all’adozione delle
diverse norme emergenziali, che hanno reso necessario sottoporre al Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali la questione relativa all’obbligo di riversamento delle ritenute
previdenziali effettuate dal datore di lavoro interessato dalla sospensione degli adempimenti e
dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dalle stesse disposizioni.
Il citato Dicastero, che aveva valutato corretti i contenuti della circolare n. 37/2020 in quanto
in linea sia con il dettato normativo sia con le istruzioni emanate dall’Istituto in casi analoghi,
alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un
ulteriore decreto di urgenza, ha ritenuto di riponderare il parere precedentemente espresso.
In particolare, posto che l’articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020 ha esteso
quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 ad una serie di
attività che, per quanto tassativamente individuata, amplia in maniera importante l’originaria
delimitazione della disciplina e che lo stesso articolo è espressione del carattere emergenziale e
straordinario del nuovo decreto, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
la disposizione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 deve essere
interpretata in modo restrittivo per due ordini di considerazioni:
- per la sua formulazione letterale pare potersi riferire a tutti i versamenti e, pertanto, non
sembrerebbe poter essere derogata in relazione alla circostanza che le trattenute siano già
state effettuate dal datore di lavoro;
- i presupposti della sospensione, estesa ad una platea di destinatari più ampia, nonché le
conseguenze e gli impatti sulle condotte di coloro che sono chiamati ad effettuare i versamenti
sono stati valutati dal legislatore d’urgenza in modo differente rispetto al momento della
stesura dell’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, essendo in presenza di una situazione
epidemiologica molto più grave con inevitabile diminuzione della capacità economica dei
singoli.
Il favor nei confronti dei creditori di imposta, che informa tutto il decreto-legge n. 18/2020, ha
indotto quindi a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori
dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei
versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di
sanzioni e interessi.
Il medesimo favor nei confronti dei creditori d’imposta induce a ritenere sospeso anche il
termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di
violazione ex articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito
con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e s.m.i., notificati prima dell’inizio
dell’emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle
norme emergenziali (articoli 5 e 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 e articoli 61,
commi 2 e 5, e 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020). In questo caso, alla cessazione
del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto
di accertamento già notificato.
Le indicazioni contenute nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020, paragrafo 1., si intendono in
tal modo adeguate.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La sospensione contributiva prevista dagli articoli 8 del decreto-legge n. 9/2020 e 61 del decreto-legge n. 18/2020 riguarda sia la quota datoriale sia quella a carico del lavoratore dipendente, con particolare rilevanza per la gestione delle ritenute previdenziali e assistenziali. Commercialisti e responsabili paghe devono considerare l'obbligo di riversamento differito, la rateizzazione senza sanzioni e interessi, e la sospensione dei termini di accertamento per violazioni contributive notificate prima dell'emergenza.
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