Prestazione di esodo articolo 4, commi da 1 a 7ter, legge n. 92/2012 – accredito contribuzione per lavoratori con rapporti di lavoro part time nel periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro.
Come deve essere calcolata e accreditata la contribuzione figurativa per i lavoratori in part time che accedono alla prestazione di esodo secondo l'articolo 4 della legge 92/2012?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1360/2017 disciplina le modalità di accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori che aderiscono a programmi di esodo incentivato, cioè che cessano il rapporto di lavoro prima della pensione con il sostegno economico del datore di lavoro. La prestazione di esodo copre il periodo tra la cessazione del lavoro e la maturazione del diritto alla pensione (massimo 48 mesi), durante il quale l'INPS eroga una prestazione finanziata dal datore di lavoro, che deve versare anche i contributi figurativi correlati.
Per calcolare correttamente questi contributi, l'INPS ha sviluppato un algoritmo specifico che determina le "settimane utili" da accreditare mensilmente, basandosi sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni (o quattro anni se la domanda di esodo è presentata dal 1° maggio 2015 in poi). Questo algoritmo è essenziale quando il lavoratore ha prestato attività in part time durante il periodo di riferimento, perché riduce proporzionalmente le settimane di contribuzione rispetto al regime full time.
Nella pratica, i datori di lavoro non devono indicare manualmente le settimane utili nei flussi Uniemens mensili, poiché l'algoritmo le calcola automaticamente. Devono invece indicare obbligatoriamente la qualifica "T" o "V" (a seconda che la domanda sia antecedente o successiva al 1° maggio 2015) e ripetere la qualifica dell'ultimo mese di lavoro effettivo. È stata inoltre introdotta una nuova causale di cessazione (codice 5) per i casi in cui la decorrenza della pensione cade all'interno del mese.
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Riferimento normativo
Prestazione di esodo articolo 4, commi da 1 a 7ter, legge n. 92/2012 – accredito contribuzione per lavoratori con rapporti di lavoro part time nel periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 28-03-2017
Messaggio n. 1360
OGGETTO: Prestazione di esodo articolo 4, commi da 1 a 7ter, legge n. 92/2012
– accredito contribuzione per lavoratori con rapporti di lavoro part
time nel periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro.
L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, prevede la possibilità di stipulare
accordi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
aziendale volti all’esodo dei lavoratori prossimi a pensione (entro i successivi 48 mesi), con
erogazione di una prestazione da parte dell’Inps, finanziata interamente dal datore di lavoro,
dalla data di esodo fino alla data di maturazione della prestazione pensionistica. Per i periodi di
erogazione della prestazione medesima, il datore di lavoro deve versare la contribuzione
figurativa correlata.
Nella circolare n. 119/2013 l’Istituto ha chiarito, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, che la retribuzione sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati
è determinata secondo gli stessi criteri dell’Aspi, in base all’articolo 2, commi 6 e 10 della
legge n. 92/2012 (retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni,
comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive). Nella
determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali sono considerate tutte le
settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite,
con esclusione delle settimane interamente non retribuite.
Il citato Ministero ha precisato che la disciplina in materia di contribuzione indicata dal decreto
legislativo n. 22/2015 (retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni,
comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive) è
applicabile con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro presentino domanda per la
procedura di esodo, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° maggio
2015 (cfr. messaggi n. 3096/2015, n. 4704/2015 e n. 5804/2015).
Si rappresenta che l’Istituto ha elaborato un apposito algoritmo di calcolo per valorizzare
correttamente la contribuzione correlata sulla base della media delle retribuzioni dei due anni o
quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori che accedono alla
prestazione di esodo ex articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della Legge n. 92/2012 e che abbiano
prestato attività lavorativa in part time, anche per un breve periodo, nell’arco del biennio o
quadriennio di riferimento.
Ove nel biennio o quadriennio precedente l’accesso all’esodo il lavoratore abbia fruito di un
periodo di part time, il medesimo algoritmo determina il valore delle settimane utili da
assegnare mensilmente all’intero periodo oggetto di contribuzione correlata.
Qualora il biennio o quadriennio precedente sia stato interessato unicamente da rapporto di
lavoro prestato in regime di full time, il valore delle settimane utili coinciderà esattamente con
le settimane di diritto e nessuna riduzione sarà operata sulla misura.
Pertanto - operando in ogni caso l’algoritmo - nell’esposizione della contribuzione correlata
flussi mensili Uniemens, i datori di lavoro non dovranno valorizzare le settimane utili né le
coperture settimanali riferite ai lavoratori in prestazione di esodo ex art. 4, Legge 92/2012.
Dovranno, invece, essere obbligatoriamente indicati i seguenti valori all’interno degli elementi
sotto riportati:
- <Qualifica1> = “T” o “V” a seconda del momento di presentazione della domanda di
esodo se antecedente o successivo al 1° maggio 2015;
- <Qualifica2> = medesimo valore inserito nel flusso relativo all’ultimo mese di attività
lavorativa precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Al fine di permettere il corretto accreditamento delle settimane di contribuzione correlata per i
lavoratori esodati la cui decorrenza del trattamento pensionistico cade all’interno del mese (es.
lavoratori ferrovieri e postali) è stata inoltre istituita in <tipocessazione> dell’elemento
<cessazione> una nuova causale, individuata dal codice 5, avente come significato
“Cessazione della fruizione della prestazione di esodo art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n.
92/2012, per i soggetti con decorrenza inframese del trattamento pensionistico”.
In tale campo il datore di lavoro indicherà la data di cessazione della prestazione di esodo di
cui al citato art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 92/2012.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La prestazione di esodo ex articolo 4, legge 92/2012 riguarda la contribuzione figurativa e il calcolo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per lavoratori in part time. Commercialisti e responsabili del personale devono conoscere l'algoritmo INPS per la valorizzazione delle settimane utili, i criteri di determinazione della retribuzione secondo l'Aspi, e le modalità di compilazione dei flussi Uniemens con le qualifiche corrette e la causale di cessazione appropriata.
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