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Messaggio INPS 1336/2021

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Precisazioni sulla modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, nel periodo interessato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

Pubblicato: 29/03/2021 In vigore dal: 29/03/2021 Documento ufficiale

Come si calcola la retribuzione lorda di riferimento per le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà nel settore aereo durante l'emergenza COVID-19?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1336/2021 chiarisce le modalità di calcolo della retribuzione lorda per i lavoratori del trasporto aereo e del sistema aeroportuale che accedono al Fondo di solidarietà. Normalmente, questa retribuzione si calcola sulla media delle voci retributive lorde fisse, mensilità aggiuntive e voci contrattuali di continuità percepite nei dodici mesi precedenti la domanda, escludendo il lavoro straordinario e "sterilizzando" i periodi di mancata prestazione (malattia, maternità, permessi, mobilità, CIGS).

A causa della crisi pandemica del 2020, che ha drasticamente ridotto il traffico aereo e le retribuzioni dei lavoratori, l'INPS ha adottato una soluzione straordinaria: per tutte le domande il cui periodo di riferimento ricada tra gennaio 2020 e la fine dell'emergenza epidemiologica, il calcolo della retribuzione deve considerare i dodici mesi precedenti gennaio 2020, neutralizzando completamente l'intero periodo pandemico. Questa modifica evita che i lavoratori subiscano una riduzione del beneficio dovuta a circostanze eccezionali e non prevedibili.

Le aziende devono trasmettere all'INPS i nuovi dati retributivi calcolati secondo queste indicazioni per tutte le prestazioni già autorizzate sulla base dei dati precedenti. Nel frattempo, l'INPS garantisce la continuità dei pagamenti in corso, con successivo conguaglio una volta ricevuti i dati aggiornati. Questa disposizione si applica esclusivamente al settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale durante il periodo dell'emergenza COVID-19.

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Riferimento normativo

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Precisazioni sulla modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, nel periodo interessato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 30-03-2021 Messaggio n. 1336 OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Precisazioni sulla modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, nel periodo interessato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, prevede che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroghi una prestazione integrativa, in relazione alle prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del medesimo articolo, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario. Al successivo comma 3, l’articolo in commento prevede altresì che la predetta retribuzione lorda di riferimento vada rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto. La circolare n. 132/2016, nel declinare il suddetto quadro normativo, ha precisato, in aderenza al testo della norma e al principio che la ispira, che i periodi di mancata prestazione lavorativa (ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda), a eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari, debbano essere “sterilizzati”. Pertanto, al fine di evitare che detti periodi comportino un abbattimento della retribuzione, con inevitabile riduzione del beneficio previsto, gli stessi sono neutralizzati e non entrano nel calcolo della retribuzione media di riferimento. In coerenza con tale impostazione, la circolare n. 97/2017 ha chiarito che, nel caso in cui il lavoratore nei dodici mesi precedenti la domanda sia stato in mobilità ordinaria ovvero abbia usufruito di una sospensione per CIGS a zero ore, occorre tenere conto dell’ultima retribuzione utile percepita. Ai fini di una corretta applicazione del dettato normativo, si precisa che il periodo di riferimento da considerare per il calcolo della prestazione integrativa è rappresentato dai dodici mesi antecedenti la data della domanda di accesso alla prestazione erogata dal Fondo, con conseguente rideterminazione di detto periodo ad ogni successiva presentazione di una nuova istanza. Nell’anno 2020 il settore del trasporto aereo ha registrato, per effetto dei noti eventi connessi all’emergenza epidemiologica, un drastico calo del volume di traffico, con inevitabili ripercussioni sulle retribuzioni dei lavoratori, che, a causa della conseguente diminuzione dell’attività lavorativa, hanno subito sensibili riduzioni. L’eccezionalità dei fenomeni sopra descritti, non previsti né prevedibili nell’ambito dello scenario socio-economico di riferimento del D.I. n. 95269/2016, unitamente all’esigenza di garantire sempre il pieno raggiungimento del fine ultimo della norma sopra descritta, ha imposto la necessità di una revisione degli attuali meccanismi di calcolo della retribuzione lorda, con particolare riguardo alla possibilità di neutralizzare tutto il periodo interessato dall’emergenza pandemica. A tal fine, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al quale è stato richiesto apposito parere, valutando positivamente una ipotesi prospettata dall’Istituto, ha chiarito che il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica e al ripristino della normale attività deve essere neutralizzato ai fini dell’individuazione della retribuzione di riferimento. Tanto premesso, attesa la peculiare gravità del quadro economico nazionale e di quello dello specifico settore, determinata dalla crisi pandemica, si precisa che per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada, in tutto o in parte, nell’arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai dodici mesi precedenti gennaio 2020. Al fine di rendere operative le nuove disposizioni, per tutte le prestazioni autorizzate sulla base delle retribuzioni riferite al periodo da neutralizzare, ciascuna Azienda dovrà procedere alla trasmissione all’Istituto dei nuovi dati retributivi, calcolati secondo le indicazioni sopra illustrate. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative relative alle modalità di comunicazione dei già menzionati dati, nonché alla gestione dei pagamenti. Si precisa infine che, tenuto conto della grave situazione economica in cui versa il settore e del tenore del recentissimo parere interpretativo, nelle more delle anzidette comunicazioni, verrà comunque garantita la continuità dei pagamenti in corso sulla base dei dati già trasmessi, salvo conguaglio in esito alla ricezione dei dati retributivi aggiornati. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 1336/2021 riguarda il calcolo della retribuzione lorda di riferimento per il Fondo di solidarietà nel trasporto aereo, con particolare attenzione alla sterilizzazione dei periodi di mancata prestazione lavorativa, alla CIGS, alla mobilità ordinaria e alla neutralizzazione dell'intero periodo pandemico 2020. Commercialisti e responsabili risorse umane devono applicare queste regole per determinare correttamente l'importo della prestazione integrativa pari all'80% della retribuzione, considerando anche la rapportazione al numero di ore retribuite e la gestione dei conguagli retributivi.

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