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Messaggio INPS 1322/2025

Lavoratori intermittenti. Precisazioni sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce

Pubblicato: 17/04/2025 In vigore dal: 17/04/2025 Documento ufficiale

Come devono essere computati i lavoratori intermittenti nell'elemento ForzaAziendale del flusso Uniemens e quali sono le novità sulla trasmissione delle denunce per chi non percepisce emolumenti?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1322/2025 fornisce due precisazioni importanti sulla gestione dei lavoratori intermittenti nelle denunce mensili Uniemens. Per quanto riguarda il computo, i lavoratori intermittenti devono essere inclusi nell'elemento ForzaAziendale in proporzione alle ore effettivamente lavorate nel semestre precedente rispetto al mese di competenza della denuncia. Il calcolo deve rapportare le ore semestrali effettive all'orario teorico contrattuale di un semestre intero, seguendo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 81/2015. Questa modalità di computo è rilevante perché la ForzaAziendale determina il corretto assetto di vari obblighi contributivi aziendali. La seconda novità riguarda i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità: a partire da aprile 2025, i datori di lavoro devono trasmettere il flusso Uniemens anche nei mesi in cui questi lavoratori non svolgono attività e non percepiscono compensi. In questi casi, occorre valorizzare il codice "NR00" in TipoLavStat per l'intero mese senza indicare le settimane. Questa modifica elimina la precedente pratica di sospensione delle matricole aziendali nei periodi di inattività, semplificando la gestione amministrativa e garantendo una tracciabilità costante del rapporto di lavoro.

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Riferimento normativo

Lavoratori intermittenti. Precisazioni sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 18-04-2025 Messaggio n. 1322 OGGETTO: Lavoratori intermittenti. Precisazioni sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce 1. Computo lavoratori intermittenti L’Istituto ha attivato dal 2001, nelle denunce mensili dei datori di lavoro privati non agricoli (flusso Uniemens), un campo dichiarativo della forza aziendale (elemento <ForzaAziendale>) che costituisce il riferimento per il corretto assetto di alcuni obblighi contributivi. Come riportato nel documento tecnico Uniemens, nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. I lavoratori intermittenti devono essere computati all’interno di tale elemento in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens (cfr. il messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017). In ragione del fatto che l’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch’esso plurimensile. Precisamente, ai fini della compilazione dell’elemento <ForzaAziendale> del flusso Uniemens, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre. 2. Trasmissione del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità A partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità deve essere assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento. A tale fine, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in <TipoLavStat>, senza valorizzazione delle settimane. Pertanto, le Strutture territoriali dell’Istituto non devono più sospendere le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano attività lavorativa. Il Direttore generale vicario Antonio Pone

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Il Messaggio INPS 1322/2025 è essenziale per chi gestisce lavoratori intermittenti e deve compilare correttamente il flusso Uniemens, affrontando tematiche di computo della forza aziendale, orario contrattuale semestrale e trasmissione delle denunce mensili. Commercialisti e responsabili del personale devono conoscere le regole su lavoratori senza indemnità di disponibilità, codice NR00, decreto legislativo 81/2015 e le modalità di calcolo proporzionale dell'orario di lavoro per il corretto adempimento degli obblighi contributivi INPS.

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