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Messaggio INPS 1321/2020

Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020. Nuova causale “COVID-19 nazionale”

Pubblicato: 22/03/2020 In vigore dal: 22/03/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i termini per presentare domande di CIGO e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà per l'emergenza COVID-19 secondo il decreto-legge 18/2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1321/2020 disciplina le procedure semplificate per accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e all'assegno ordinario dei Fondi di solidarietà durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si applica ai datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa a partire dal 23 febbraio 2020, con una nuova causale specifica denominata "COVID-19 nazionale" che elimina la necessità di allegare documentazione complessa come relazioni tecniche e schede causali.

Le domande devono essere presentate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione o riduzione dell'attività, con un termine massimo di 9 settimane di prestazione comprese tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020. Per gli eventi verificatisi tra il 23 febbraio e la data di pubblicazione del messaggio (23 marzo 2020), il termine decorre dalla pubblicazione stessa, neutralizzando il periodo precedente.

Le novità principali prevedono che il periodo COVID non sia conteggiato nei limiti ordinari (biennio mobile, quinquennio mobile, limite di 1/3 delle ore), non sia richiesta valutazione dell'anzianità lavorativa ma solo l'iscrizione in forza alla data del 23 febbraio 2020, e non sia dovuto il contributo addizionale. I datori di lavoro con autorizzazioni precedenti possono ripresentare domanda con la nuova causale, con annullamento automatico delle sovrapposizioni.

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Riferimento normativo

Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020. Nuova causale “COVID-19 nazionale”

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 23-03-2020 Messaggio n. 1321 OGGETTO: Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020. Nuova causale “COVID-19 nazionale” 1. Premessa e quadro normativo Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 è entrato in vigore, nella stessa data, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Capo I del Titolo II del citato decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale. Nelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”. 2. Termine di presentazione delle domande di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario. Neutralizzazione In deroga all’articolo 15, comma 2, e all’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario, con la causale sopra indicata, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020). Si richiama l’attenzione sul fatto che l’articolo 19, comma 5, del citato D.L. ha previsto che l'assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 3. Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020 Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità. Al momento dell’inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari. Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” ed allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari. Di seguito, si riepilogano le novità apportate dal testo legislativo: le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020; detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015; il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile; per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020; non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione; il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, fermo restando che per gli eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ricadenti nel periodo neutralizzato (cfr. precedente paragrafo 2), il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio; non è dovuto il contributo addizionale. Infine, i datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 1321/2020 è lo strumento normativo di riferimento per CIGO, assegno ordinario dei Fondi di solidarietà, decreto-legge 18/2020 e causale "COVID-19 nazionale". Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere le procedure semplificate di integrazione salariale, neutralizzazione dei periodi, limiti di durata e modalità di presentazione telematica delle domande durante l'emergenza epidemiologica.

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