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Messaggio INPS 1296/2021

Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30

Pubblicato: 25/03/2021 In vigore dal: 25/03/2021 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere al bonus per servizi di baby-sitting e assistenza ai minori previsto dal decreto-legge 30/2021?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 ha introdotto un bonus temporaneo (valido fino al 30 giugno 2021) destinato a genitori di figli minori di 14 anni per l'acquisto di servizi di baby-sitting o servizi integrativi per l'infanzia. Il bonus è riservato a specifiche categorie di lavoratori: iscritti alla Gestione separata INPS, lavoratori autonomi iscritti all'INPS, personale della sicurezza e difesa impiegato per l'emergenza COVID-19, e operatori sanitari (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e radiologia, operatori sociosanitari). L'importo massimo è di 100 euro settimanali, erogato tramite Libretto famiglia oppure direttamente al richiedente per iscrizioni a centri estivi e servizi educativi riconosciuti. Il beneficio può essere utilizzato da un genitore solo se l'altro non accede ad altre tutele previste dal medesimo decreto o non svolge attività lavorativa, garantendo così una distribuzione equa del sostegno. Nel caso di erogazione diretta per servizi integrativi, il bonus risulta incompatibile con il bonus asilo nido ordinario, evitando cumuli di agevolazioni sulla medesima prestazione.

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Riferimento normativo

Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Roma, 26-03-2021 Messaggio n. 1296 OGGETTO: Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 1. Premessa Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, ha introdotto, fino al 30 giugno 2021, la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi dibaby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della medesima legge (cfr. l’articolo 2, comma 6). 2. Beneficiari e misura del bonus Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori: iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; lavoratori autonomi iscritti all’INPS; personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: - medici - infermieri (inclusi ostetrici); - tecnici di laboratorio biomedico; - tecnici di radiologia medica; - operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118). L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia, di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido previsto dall’articolo 1, comma 355, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni. Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dall’articolo 2 del decreto in oggetto, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Nel rinviare alla circolare di prossima pubblicazione per maggiori dettagli relativi alle caratteristiche della prestazione, si comunica che l’Istituto sta già provvedendo all’adeguamento delle procedure amministrative e informatiche per consentire la presentazione delle domande. Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 1296/2021 disciplina il bonus per servizi di assistenza ai minori secondo il decreto-legge 30/2021, interessando categorie specifiche di lavoratori dipendenti e autonomi, Gestione separata INPS, e operatori sanitari in emergenza COVID-19. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare l'iscrizione alle casse previdenziali, la compatibilità con il bonus asilo nido, il Libretto famiglia come strumento di erogazione, e i servizi integrativi per l'infanzia qualificati secondo il decreto legislativo 65/2017.

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