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Messaggio INPS 1288/2020

Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati

Pubblicato: 19/03/2020 In vigore dal: 19/03/2020 Documento ufficiale

Quali sono le cinque categorie di lavoratori che hanno diritto all'indennità COVID-19 di 600 euro prevista dal Decreto Cura Italia per marzo 2020, e quali sono i requisiti principali per accedervi?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1288/2020 illustra le prime misure di sostegno economico introdotte dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'indennità di 600 euro per marzo 2020, non soggetta a imposizione fiscale, è destinata a cinque categorie specifiche di lavoratori: liberi professionisti e collaboratori coordinati iscritti alla Gestione separata INPS; lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti); lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali; operai agricoli a tempo determinato; lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo.

Per accedere all'indennità, i richiedenti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e, salvo eccezioni, non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria. I lavoratori stagionali devono aver cessato il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; gli agricoli devono vantare almeno 50 giornate di lavoro nel 2019; i lavoratori dello spettacolo devono aver versato almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 con reddito non superiore a 50.000 euro.

Aspetto rilevante è che le indennità non sono tra loro cumulabili e non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza. La domanda deve essere presentata telematicamente tramite i canali INPS entro fine marzo 2020, utilizzando le procedure informatiche dedicate disponibili sul sito www.inps.it.

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Riferimento normativo

Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Entrate Roma, 20-03-2020 Messaggio n. 1288 Allegati n.1 OGGETTO: Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il presente messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cinque indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati. Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 EMERGENZA COVID DECRETO CURA ITALIA Le Indennità per emergenza COVID-19 Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. L’Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti. Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative. INDENNITÀ COVID 19 Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale. Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime: Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi A tale indennità possono accedere: ✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS; ✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni: ✓ Artigiani ✓ Commercianti ✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS. Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari). Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. Indennità lavoratori agricoli A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché: o possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente; o non siano titolari di pensione. Indennità lavoratori dello spettacolo A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti: o almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; o che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro; o detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. IMPORTANTE Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. COME FARE DOMANDA I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

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Il Messaggio INPS 1288/2020 disciplina le indennità COVID-19 per lavoratori autonomi, parasubordinati e dipendenti stagionali, con riferimento alla Gestione separata INPS, alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria e ai trattamenti pensionistici diretti. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per verificare l'accesso alle prestazioni, i requisiti di iscrizione previdenziale, l'incompatibilità con il reddito di cittadinanza e le modalità di presentazione delle domande telematiche.

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