Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati
Quali sono le cinque categorie di lavoratori che hanno diritto all'indennità COVID-19 di 600 euro prevista dal Decreto Cura Italia per marzo 2020, e quali sono i requisiti principali per accedervi?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1288/2020 illustra le prime misure di sostegno economico introdotte dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'indennità di 600 euro per marzo 2020, non soggetta a imposizione fiscale, è destinata a cinque categorie specifiche di lavoratori: liberi professionisti e collaboratori coordinati iscritti alla Gestione separata INPS; lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti); lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali; operai agricoli a tempo determinato; lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo.
Per accedere all'indennità, i richiedenti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e, salvo eccezioni, non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria. I lavoratori stagionali devono aver cessato il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; gli agricoli devono vantare almeno 50 giornate di lavoro nel 2019; i lavoratori dello spettacolo devono aver versato almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 con reddito non superiore a 50.000 euro.
Aspetto rilevante è che le indennità non sono tra loro cumulabili e non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza. La domanda deve essere presentata telematicamente tramite i canali INPS entro fine marzo 2020, utilizzando le procedure informatiche dedicate disponibili sul sito www.inps.it.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Entrate
Roma, 20-03-2020
Messaggio n. 1288
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni sulle indennità
previste per particolari categorie di lavoratori autonomi,
parasubordinati e subordinati
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto
diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il presente
messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cinque
indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori
autonomi, parasubordinati e subordinati.
Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno
fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole
del Ministero vigilante.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
EMERGENZA COVID
DECRETO CURA ITALIA
Le Indennità per emergenza COVID-19
Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei
lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
L’Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo
possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.
Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime
indicazioni operative.
INDENNITÀ COVID 19
Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad
imposizione fiscale.
Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di
lavoratori destinatari delle medesime:
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere:
✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i
partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui
all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23
febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un
trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale
obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
✓ Artigiani
✓ Commercianti
✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un
trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad
esclusione della Gestione separata INPS.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1°
gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento
alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento
pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17
marzo 2020.
Indennità lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di
lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
o possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo
dipendente;
o non siano titolari di pensione.
Indennità lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello
spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
o almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
o che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
o detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di
rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
IMPORTANTE
Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito
di cittadinanza.
COME FARE DOMANDA
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di
interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali
telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento
delle procedure informatiche.
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Il Messaggio INPS 1288/2020 disciplina le indennità COVID-19 per lavoratori autonomi, parasubordinati e dipendenti stagionali, con riferimento alla Gestione separata INPS, alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria e ai trattamenti pensionistici diretti. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per verificare l'accesso alle prestazioni, i requisiti di iscrizione previdenziale, l'incompatibilità con il reddito di cittadinanza e le modalità di presentazione delle domande telematiche.
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