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Messaggio INPS 1286/2020

Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola

Pubblicato: 19/03/2020 In vigore dal: 19/03/2020 Documento ufficiale

Quali sono le proroghe dei termini di presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola introdotte dal Decreto Cura Italia durante l'emergenza COVID?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha prorogato i termini ordinari di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione per agevolare i lavoratori durante l'emergenza COVID-19. Per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, il termine per presentare domande di NASpI e DIS-COLL è stato ampliato da 68 a 128 giorni dalla data di cessazione del rapporto. Questa proroga di 60 giorni consente ai lavoratori di avere più tempo per completare la procedura amministrativa senza perdere il diritto alla prestazione.

La normativa prevede inoltre che le domande presentate oltre il termine ordinario di 68 giorni decorreranno comunque dal sessantottesimo giorno successivo alla cessazione, garantendo comunque la copertura della prestazione. Un aspetto rilevante è che le domande precedentemente respinte per presentazione fuori termine verranno riesaminate d'ufficio, permettendo ai lavoratori di beneficiare retroattivamente della proroga senza necessità di ripresentare la domanda.

Anche i termini per la NASpI in forma anticipata (incentivo all'autoimprenditorialità) e per la comunicazione del reddito annuo presunto sono stati prorogati da 30 a 90 giorni. Le prestazioni decadute per mancato adempimento di questi obblighi verranno riesaminate d'ufficio se l'attività lavorativa è stata intrapresa dal 1° gennaio 2020 in poi.

Per la disoccupazione agricola, il termine di presentazione delle domande in competenza 2019 è stato prorogato al 1° giugno 2020, consentendo ai lavoratori agricoli di presentare le domande fino a quella data anziché entro il 31 marzo 2020.

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Riferimento normativo

Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 20-03-2020 Messaggio n. 1286 Allegati n.1 OGGETTO: Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il presente messaggio si fornisce una prima illustrazione delle disposizioni concernenti la proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola. Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione delle suddette disposizioni saranno emanate con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 EMERGENZA COVID DECRETO CURA ITALIA Proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola Il Decreto Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola ha previsto, la proroga dei termini di presentazione delle stesse. In particolare, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Nella ipotesi di presentazione di domande di NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio. È stata altresì prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni. Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio. Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020. Infine, per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020.

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Il Messaggio INPS 1286/2020 disciplina le proroghe per NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola, istituti fondamentali della protezione sociale per i lavoratori in stato di disoccupazione involontaria. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere questi termini per assistere i clienti nella presentazione delle domande di indennità, nella comunicazione dei redditi presunti e nella gestione delle decadenze, considerando anche le implicazioni sulla data di decorrenza della prestazione e il riesame d'ufficio delle domande precedentemente respinte.

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