Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019, modificato dal D.I. del 29 settembre 2023. Modalità di presentazione delle domande di prestazioni integrative alla NASpI
Come devono presentare domanda i datori di lavoro per accedere alle prestazioni integrative del Fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1281/2024 disciplina le modalità di accesso alle prestazioni integrative rispetto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) per i lavoratori del settore dei servizi ambientali. La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica dai datori di lavoro al Comitato amministratore del Fondo, attraverso la Struttura territoriale INPS competente per la matricola di accentramento contributivo o, in subordine, presso la sede principale dell'azienda. Il servizio è accessibile dal portale www.inps.it nella sezione "CIG e Fondi di solidarietà" e richiede autenticazione con SPID (almeno Livello 2), CNS o CIE 3.0. Al momento della presentazione, il datore di lavoro deve selezionare il Fondo, allegare i dati analitici dei lavoratori beneficiari tramite il tracciato XML fornito e indicare se richiede l'integrazione dell'importo dell'indennità NASpI oppure l'integrazione della durata (fino a 18 mesi aggiuntivi). Qualora si richiedano entrambe le prestazioni integrative, occorre presentare distinte domande per ogni tipo. Una volta completato l'invio, il sistema assegna un numero di protocollo e consente di stampare la ricevuta di presentazione con il prospetto dei dati trasmessi.
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Riferimento normativo
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019, modificato dal D.I. del 29 settembre 2023. Modalità di presentazione delle domande di prestazioni integrative alla NASpI
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 28-03-2024
Messaggio n. 1281
OGGETTO: Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del
personale del settore dei servizi ambientali. D.I. n. 103594 del 9
agosto 2019, modificato dal D.I. del 29 settembre 2023. Modalità di
presentazione delle domande di prestazioni integrative alla NASpI
1. Premessa
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i Fondi
di solidarietà bilaterali possono avere, tra le altre, finalità volte ad assicurare una tutela
integrativa, in termini di importo e durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso
di cessazione del rapporto di lavoro.
Il D.I. 9 agosto 2019, n. 103594, come modificato dal D.I. del 29 settembre 2023, istitutivo
del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei
servizi ambientali (di seguito, Fondo), prevede l’erogazione di una prestazione integrativa, in
termini di importo o durata, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
Con il presente messaggio, facendo seguito alla circolare n. 37 del 7 marzo 2022, alla quale si
rinvia per la disciplina di dettaglio del Fondo, si illustrano le modalità per la presentazione della
domanda di accesso all’assegno integrativo erogato dal Fondo in argomento.
2. Presentazione della domanda di accesso alle prestazioni integrative
La procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà i cui decreti
istitutivi prevedono l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo.
Per l’accesso alle prestazioni integrative i datori di lavoro devono presentare domanda,
esclusivamente in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, per il tramite della
Struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per i
datori di lavoro che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva, di cui
alla circolare n. 80 del 25 giugno 2014 o, in subordine, alla Struttura territoriale dell’INPS
presso cui insiste la sede principale dell’azienda.
3. Istruzioni operative
Il servizio per l’invio telematico della domanda è disponibile nel portale istituzionale dell’INPS
www.inps.it al seguente percorso: “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi
di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.
Per potere utilizzare il servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o
CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica).
Dal menu della procedura, nell’area download, è possibile scaricare un esempio di tracciato
.XML per l’invio dei dati analitici dei lavoratori beneficiari, relativo al Fondo in esame, nonché il
manuale utente per “Aziende e Consulenti”, recante le istruzioni per l’invio telematico delle
domande e l’allegazione dei documenti richiesti, al quale si rinvia per le istruzioni di dettaglio.
Il datore di lavoro, al momento della presentazione della domanda, deve selezionare il Fondo
in argomento, allegando i dati analitici dei lavoratori utilizzando il citato allegato, che
costituisce parte integrante della domanda.
Nella domanda si deve indicare se si richiede l’integrazione dell’importo dell’indennità NASpI o
l’integrazione della durata della stessa (nel limite di ulteriori 18 mesi).
Occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa che si richiede.
Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, viene assegnato un numero di
protocollo ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati
trasmessi.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 1281/2024 è il riferimento normativo per i Fondi bilaterali di solidarietà nel settore dei servizi ambientali, disciplinando l'integrazione della NASpI in termini di importo e durata. Consulenti del lavoro e datori di lavoro devono conoscere le procedure telematiche di presentazione delle domande, i requisiti di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE 3.0) e la documentazione richiesta secondo il D.I. n. 103594 modificato dal D.I. del 29 settembre 2023, per garantire il corretto accesso alle prestazioni integrative previste dal decreto legislativo n. 148/2015.
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