Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1259/2024

Proroga al 31 dicembre 2024 degli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Effetti pensionistici. Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

Pubblicato: 26/03/2024 In vigore dal: 26/03/2024 Documento ufficiale

Quali sono le regole di cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo e le pensioni per i pensionati che svolgono incarichi COVID-19 fino al 31 dicembre 2024?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1259/2024 prolunga fino al 31 dicembre 2024 la possibilità per pensionati (dirigenti medici, veterinari, sanitari e operatori socio-sanitari) di svolgere incarichi di lavoro autonomo per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Questa norma si applica a coloro che sono già in quiescenza e stabilisce regole precise sulla compatibilità tra questi redditi e le prestazioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i redditi derivanti da questi incarichi semestrali risultano incumulabili (cioè non cumulabili) con specifiche tipologie di pensione: quota 100, pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione maturati nel 2022, e pensione anticipata flessibile con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione per gli anni 2023-2024. In pratica, il pensionato che percepisce redditi da questi incarichi non può contemporaneamente ricevere integralmente la pensione, secondo le limitazioni previste dalla normativa. Per commercialisti e consulenti del lavoro, è fondamentale verificare la categoria pensionistica del cliente e il periodo di maturazione dei requisiti per determinare correttamente l'applicazione delle regole di incumulabilità.

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Riferimento normativo

Proroga al 31 dicembre 2024 degli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Effetti pensionistici. Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

Testo normativo

Messaggio numero 1259 del 27-03-2024 Direzione Centrale Pensioni Roma, 27/03/2024 Documento n : 1259 OGGETTO: Proroga al 31 dicembre 2024 degli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Effetti pensionistici. Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” Con il messaggio n. 3287 del 6 settembre 2022 e la circolare n. 27 del 10 marzo 2023 sono stati forniti chiarimenti in merito alla cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo e i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, a seguito della proroga fino al 31 dicembre 2023 della disciplina relativa al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, inizialmente disposta dall’articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. L’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. decreto Milleproroghe 2024), entrato in vigore il 31 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, prevede un ulteriore differimento dei termini relativi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2024, modificando il citato comma 4-bis dell’articolo 36, e stabilisce che: “Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”. Pertanto, i redditi percepiti a seguito di incarichi semestrali di lavoro autonomo conferiti entro il 31 dicembre 2024 ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, comportano l’incumulabilità con i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019. Per effetto di quanto dispone il citato articolo 4, comma 6, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i redditi derivanti dagli incarichi in esame sono incumulabili con i seguenti trattamenti file:///D|/Adobe/temp/pdfg-adlivecycle01/05/4577-0e8419-8bee4c-c30808-0dd7b7-3bccab/WebCapture.html[27/03/2024 10:54:15] Messaggio numero 1259 del 27-03-2024 pensionistici: - pensione “quota 100” (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, maturati fino al 31 dicembre 2021); - pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, maturati nell’anno 2022; - pensione anticipata flessibile (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, richiesti per gli anni 2023 e 2024). Per quanto non espressamente indicato dal presente messaggio, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n. 74 del 2020, n. 70 e n. 172 del 2021, n. 27 del 2023 e con i messaggi n. 298 e n. 3287 del 2022. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi file:///D|/Adobe/temp/pdfg-adlivecycle01/05/4577-0e8419-8bee4c-c30808-0dd7b7-3bccab/WebCapture.html[27/03/2024 10:54:15]

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La normativa riguarda l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamenti pensionistici, con particolare riferimento a quota 100, pensione anticipata e requisiti di anzianità contributiva. Commercialisti e consulenti devono considerare gli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e verificare la data di maturazione dei diritti pensionistici per applicare correttamente le disposizioni sulla compatibilità reddituale e i limiti di cumulo.

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