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Messaggio INPS 1217/2024

Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Assegno di integrazione salariale con causale “contratto di solidarietà”. Codifica eventi nel flusso Uniemens e unificazione dei codici conguaglio. Istruzioni contabili

Pubblicato: 21/03/2024 In vigore dal: 21/03/2024 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi codici da utilizzare nel flusso Uniemens per l'assegno di integrazione salariale con causale "contratto di solidarietà" a partire da aprile 2024?

Spiegato da FiscoAI
A partire dal periodo di competenza aprile 2024, l'INPS ha unificato i codici di esposizione degli eventi nel flusso Uniemens per l'assegno di integrazione salariale, indipendentemente dalla causale (ordinaria o straordinaria, incluso il "contratto di solidarietà"). Questa modifica è stata necessaria perché la legge 234/2021 ha esteso l'assegno di integrazione salariale a tutte le causali previste dalla normativa, non solo a quelle ordinarie. I datori di lavoro devono quindi utilizzare il codice evento "AOR" (anziché il precedente "ASR"), il codice conguaglio "L001" (anziché "L002") e il codice versamento contributo addizionale "A101" (anziché "A102"). Questa unificazione semplifica le procedure amministrative e allinea i sistemi informativi alla nuova normativa. Rimangono escluse da queste indicazioni due eccezioni: il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e il Fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali, che mantengono le loro istruzioni operative precedenti. Per i flussi di variazione relativi a periodi precedenti ad aprile 2024, continuano a valere i codici operativi precedenti.

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Riferimento normativo

Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Assegno di integrazione salariale con causale “contratto di solidarietà”. Codifica eventi nel flusso Uniemens e unificazione dei codici conguaglio. Istruzioni contabili

Testo normativo

Messaggio numero 1217 del 22-03-2024 Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 22/03/2024 Documento n : 1217 OGGETTO: Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Assegno di integrazione salariale con causale “contratto di solidarietà”. Codifica eventi nel flusso Uniemens e unificazione dei codici conguaglio. Istruzioni contabili 1. Nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens Con il presente messaggio si forniscono indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale. Tali indicazioni integrano e modificano le istruzioni fornite con la circolare n. 170 del 15 novembre 2017, in relazione alle prestazioni dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà. Nello specifico, l’assegno di solidarietà prevede l’esposizione del <CodiceEvento> “ASR” per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa riconosciuti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), gestiti con il sistema del ticket. Analogamente, la stessa codifica è richiesta anche per l’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, che contemplano nei propri decreti istitutivi la citata prestazione con causale “contratto di solidarietà” (Gruppo Poste Italiane, Imprese assicuratrici e società di assistenza, Credito, Credito Cooperativo, Gruppo Ferrovie dello Stato, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige Sudtirol, Ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani). Per le prestazioni così identificate, i datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario con causale “contratto di solidarietà” e all’assegno di solidarietà devono utilizzare il codice conguaglio “L002”. Tanto premesso, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, è intervenuta sulla normativa di file:///D|/Adobe/temp/pdfg-adlivecycle01/3b/b071-3bed6b-7887dc-1ade52-6f034c-bdcf54/WebCapture.html[22/03/2024 15:11:43] Messaggio numero 1217 del 22-03-2024 riferimento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, apportando modifiche e integrazioni al testo del D.lgs n. 148/2015. In particolare, a seguito della citata novella normativa, l’assegno ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assume la denominazione di “assegno di integrazione salariale”, mentre, l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa successivi al 31 dicembre 2021. Conseguentemente, in base al vigente quadro normativo (cfr. la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022), dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali, compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”. Alla luce di quanto sopra rappresentato, e al fine di allineare le procedure alla novellata normativa, con il presente messaggio si comunica l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi sopra menzionati nel flusso Uniemens e i codici conguaglio per la prestazione di assegno di integrazione salariale e per l’accredito della relativa contribuzione correlata, nonché per il versamento del contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà”. Pertanto, a decorrere dal periodo di competenza aprile 2024 il <CodiceEvento> “ASR”, il relativo codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà e dal FIS per le altre causali. Parimenti, per esporre l’importo conguagliato, deve essere utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”. Si precisa che per quanto riguarda i flussi di variazione delle denunce Uniemens relative a periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici operativi. Fanno eccezione alle predette indicazioni il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, per i quali rimangono invariate le istruzioni operative e contabili fornite con le rispettive circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022. 2. Istruzioni contabili In considerazione delle istruzioni operative riportate nel presente messaggio, ai fini delle connesse registrazioni contabili a valere sui conti in uso delle prestazioni ordinarie e straordinarie con causale “contratto di solidarietà” dei Fondi di solidarietà bilaterali, contraddistinti dal <CodiceEvento> “ASR” e abbinati al relativo codice conguaglio “L002”, e al codice versamento contributo addizionale “A102”, si rappresenta che la movimentabilità di tali conti viene mantenuta fino a quando sono ammesse le regolarizzazioni per i codici in argomento. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi file:///D|/Adobe/temp/pdfg-adlivecycle01/3b/b071-3bed6b-7887dc-1ade52-6f034c-bdcf54/WebCapture.html[22/03/2024 15:11:43]

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Il Messaggio INPS 1217/2024 riguarda l'unificazione dei codici Uniemens per l'assegno di integrazione salariale, il FIS (Fondo di integrazione salariale) e i Fondi di solidarietà bilaterali secondo il D.lgs 148/2015. Commercialisti e responsabili del personale devono conoscere i nuovi codici evento "AOR", conguaglio "L001" e versamento "A101" per la corretta compilazione delle denunce mensili, in particolare per le prestazioni con causale "contratto di solidarietà" erogate da Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, banche e altri enti bilaterali.

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