Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1206/2021

Indennità COVID-19 prevista dall’articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in favore dei lavoratori marittimi. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

Pubblicato: 21/03/2021 In vigore dal: 21/03/2021 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per ottenere l'indennità COVID-19 di 600 euro prevista per i lavoratori marittimi, e come funziona il procedimento di riesame delle domande respinte?

Spiegato da FiscoAI
L'indennità COVID-19 di 600 euro mensili per due mensilità (giugno e luglio 2020) è destinata ai lavoratori marittimi iscritti secondo l'articolo 115 del Codice della Navigazione e ai lavoratori dipendenti di aziende concessionarie di servizi di bordo secondo la legge 856/1986. Per accedere al beneficio, il lavoratore deve aver cessato involontariamente il contratto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, aver prestato almeno 30 giornate lavorative nello stesso periodo, e non essere titolare alla data del 15 agosto 2020 di contratti attivi, NASpI, indennità di malattia o pensioni dirette. L'INPS ha gestito le domande attraverso controlli automatici centralizzati, pubblicando gli esiti nel portale dedicato. Per le domande respinte, il richiedente può presentare istanza di riesame entro 20 giorni dalla notifica della reiezione, inviando documentazione integrativa tramite il portale stesso o via email alla casella territoriale competente (riesamebonus600.nomesede@inps.it). Alcune reiezioni sono classificate come "forti" (ad esempio per titolarità di NASpI, pensione, REM o altre indennità COVID), contro le quali è possibile proporre azione giudiziaria; altre reiezioni permettono supplemento di istruttoria se il cittadino fornisce documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti.

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Riferimento normativo

Indennità COVID-19 prevista dall’articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in favore dei lavoratori marittimi. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 22-03-2021 Messaggio n. 1206 Allegati n.1 OGGETTO: Indennità COVID-19 prevista dall’articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in favore dei lavoratori marittimi. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami 1. Premessa L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede la concessione, per due mensilità, di un’indennità di importo mensile pari a 600 euro in favore dei lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché di quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856. Con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità COVID-19 in favore dei citati lavoratori. La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi dell’INPS”, servizio “Indennità 600/1.000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali. Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti. 2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore dei lavoratori marittimi e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da non considerarsi perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla data di notifica della reiezione, se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta. L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta elettronica istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS. Si precisa che, per tutte le “reiezione forti” (come individuate nell’Allegato n. 1) il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria. 3. Indicazioni amministrative sui riesamiper l’indennità di cui all’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 104/2020 Considerati i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità COVID-19 di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria, così come delineati nella circolare n. 125/2020. Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami, si riassumono di seguito le principali istruzioni in merito ai requisiti per l’accesso all’indennità in oggetto. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 856/1986, è concessa un’indennità mensile pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di giugno 2020 e luglio 2020. Tali ultimi lavoratori, previsti dalla citata legge n. 856/1986, si individuano in quelli aventi un rapporto alle dipendenze di aziende (cc.dd. concessionari di altri servizi di bordo) autorizzate dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad operare in qualità di appaltatrici dell’armatore per le attività e sulle navi indicate dal medesimo articolo 17. Ai fini dell’accesso all’indennità, i lavoratori sopra individuati devono avere cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e devono aver prestato almeno 30 giornate lavorative nel medesimo arco temporale. Inoltre, tali lavoratori – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020 – non devono essere titolari di: - contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente; - indennità di disoccupazione NASpI; - indennità di malattia riconosciute ai lavoratori dipendenti, comprese quelle specifiche della categoria dei lavoratori marittimi, nonché di indennità antitubercolari; - trattamento pensionistico diretto. Per completezza, si precisa che nel caso in cui la reiezione sia imputabile al codice “MARI”, è necessario operare delle verifiche ulteriori per i lavoratori aventi un rapporto alle dipendenze dei concessionari di altri servizi di bordo. In tal caso, per tutte le categorie di lavoratori con TIPO LAVORATORE = IM e CSC diversi da 1.15.02 e 7.07.09, l’operatore di Sede potrà richiedere al cittadino la documentazione ufficiale, fornita dal datore di lavoro, che attesti la presenza di un appalto ai sensi della legge n. 856/1986 oppure il contratto di lavoro di natura subordinata in presenza di una denuncia Uniemens TIPO LAVORATORE = IM con CSC 1.19.01, per le quali si sia in presenza di soli soci lavoratori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Per quanto riguarda il controllo IND_MAL, finalizzato alla verifica di titolarità di indennità di malattia alla data del 15 agosto 2020, si precisa che l’istruttoria automatizzata fornisce esito KO e respinge la tale domanda se individua un’indennità di malattia “accolta” o “pagata” o “in lavorazione” alla data del 15 agosto 2020. Tuttavia, solo nel solo caso in cui l’indennità di malattia risulti “in lavorazione”, il cittadino potrà presentare istanza di riesame alla Struttura territorialmente competente, al fine di dimostrare la spettanza della prestazione in relazione a tale requisito. In tal caso la reiezione non è da considerarsi “forte” e la Struttura territoriale dovrà effettuare le successive verifiche e procedere con l’eventuale erogazione dell’indennità. 4. Indicazioni procedurali Si rammenta che la variazione dello stato di una domanda è possibile soltanto tramite la funzione di Variazione DsWeb, che consente di modificare lo stato: da D (definita) in L (in pagamento) – è sufficiente una qualunque modifica, anche solo nelle note; da A (accolta) in R (respinta) – inserire un codice di reiezione valido; da R (respinta) in A (accolta) – cancellare il codice di reiezione. Affinché una domanda sia pagabile è necessario anche verificare che il campo “Pratica attiva” sia impostato con “SI”. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 ESITI DI REIEZIONE DELL’INDENNITÀ IN FAVORE DEI LAVORATORI MARITTIMI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE) La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, il Suo contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente non è cessato involontariamente oppure è cessato in un periodo Comunicazione della cessazione del contratto di arruolamento diverso rispetto a quello previsto dalla normativa di o altro rapporto di lavoro dipendente con indicazione del datore riferimento. CESS_INV4 di lavoro, della data di cessazione e del motivo di cessazione e Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può copia dell’ultima busta paga. inviare entro 20 giorni la documentazione alla sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La prestazione non può essere riconosciuta poiché risulta essere beneficiario della indennità Covid-19 per lavoratori domestici. ILD_NO Reiezione forte Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare di indennità di malattia ordinaria o indennità di malattia specifica o di indennità antitubercolari alla data del 15 agosto IND_MAL Reiezione forte 2020. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. 1 CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE) Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta già beneficiario di indennità Onnicomprensiva prevista dall’art.9 del D.L. 104/2020 IND_ONN Reiezione forte Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta già beneficiario dell’indennità in favore dei Pescatori autonomi prevista dall’art. 222 in sede di conversione in legge del D.L. IND_PESC 34/2020. Reiezione forte Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare di contratto di arruolamento alla data prevista dalla normativa Comunicazione circa la cessazione del contratto di di riferimento. arruolamento, integrata con documentazione a comprova Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può LAV_ARR (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). lavoro). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati integrata con documentazione a comprova (copia della lettera LAV_DIP attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare di di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si rapporto di lavoro dipendente. evince la data di cessazione del rapporto di lavoro). 2 CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE) Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta essere Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento ufficiale da lavoratore marittimo di cui all’art. 115 del Codice della cui si evinca la qualifica di lavoratore marittimo di cui all’art. 115 Navigazione, né avente un rapporto alle dipendenze di del Codice della Navigazione oppure lavoratore di cui all’art. 17 aziende c.d. concessionarie di altri servizi di bordo di cui comma 2 della L. 856/1986 nell’intervallo di date previsto dalla all’art. 17 comma 2 della L. 856/1986 nell’intervallo di date normativa di riferimento. MARI previsto dalla normativa di riferimento. Si precisa che per i lavoratori di cui all’art. 17 comma 2 della L. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può 856/1986, è possibile fornire documentazione, ricevuta dal inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps datore di lavoro, che attesti la presenza di un appalto ai sensi competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). della Legge n. 856/1986 oppure il contratto di lavoro di natura Avverso il presente provvedimento può comunque proporre subordinata. azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La Sua domanda non può essere accolta poiché non sono presenti almeno 30 giornate con qualifica di lavoratore marittimo ovvero come lavoratore di cui all’art. 17 comma 2 della L. 856/1986 nell’intervallo di date previsto dalla Contratto, busta paga o qualsiasi altro documento ufficiale da normativa di riferimento. cui si evinca la presenza di almeno 30 giornate lavorate come MAR_30 Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può lavoratore marittimo oppure come lavoratore di cui all’art. 17 inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps comma 2 della L. 856/1986 nell’intervallo di date previsto dalla competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). normativa di riferimento. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. 3 CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE) La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta percettore di indennità di disoccupazione NASpI. NASpI Reiezione forte Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta titolare di pensione diretta / ape sociale. PENSIONI Avverso il presente provvedimento può comunque proporre Reiezione forte azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta titolare del Reddito di Emergenza di cui all’articolo 82 del Decreto-legge 34 del 2020. REM_NO Reiezione forte Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. 4

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L'indennità COVID-19 per lavoratori marittimi si applica secondo l'articolo 10 del decreto-legge 104/2020 e riguarda specificamente i soggetti iscritti al Codice della Navigazione e i dipendenti di concessionari di servizi di bordo, con verifiche su cessazione involontaria del rapporto, giorni lavorativi minimi, incompatibilità con NASpI, indennità di malattia, pensioni e altri trattamenti. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i codici di reiezione (MARI, MAR_30, LAV_ARR, LAV_DIP, IND_MAL, NASpI, PENSIONI, REM_NO) e le modalità di riesame per assistere i clienti nella documentazione integrativa e nella valutazione della ricorribilità amministrativa o giudiziaria.

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