Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1173/2025

Assegno Sociale. Verifica reddituale per l'anno 2020. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Pubblicato: 03/04/2025 In vigore dal: 03/04/2025 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi di comunicazione reddituale per i beneficiari dell'Assegno Sociale e quali conseguenze derivano dall'inadempimento?

Spiegato da FiscoAI
L'Assegno Sociale è una prestazione assistenziale subordinata al rispetto di un limite reddituale annuale stabilito dalla legge. I beneficiari hanno l'obbligo di comunicare all'INPS la propria situazione reddituale quando non presentano dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate o non la comunicano integralmente, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 207/2008. Questo obbligo è stato verificato per l'anno 2020 e sono stati identificati i soggetti inadempienti.

L'INPS ha avviato una campagna di comunicazione tramite raccomandata A/R nei confronti di coloro che non hanno rispettato tale obbligo, informandoli che il mancato adempimento comporterà l'avvio di un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione. Si tratta quindi di un obbligo vincolante con conseguenze significative sulla continuità della prestazione.

La comunicazione reddituale può essere effettuata autonomamente attraverso la piattaforma telematica MyINPS (autenticandosi con SPID livello 2, CNS o CIE 3.0) seguendo il percorso indicato, oppure tramite intermediari abilitati come istituti di patronato. La procedura è denominata "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008".

Per i professionisti che assistono beneficiari di Assegno Sociale, è rilevante verificare tempestivamente l'adempimento di questo obbligo dichiarativo, poiché il ritardo espone il cliente al rischio concreto di perdita della prestazione, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti reddituali.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Assegno Sociale. Verifica reddituale per l'anno 2020. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 04-04-2025 Messaggio n. 1173 OGGETTO: Assegno Sociale. Verifica reddituale per l'anno 2020. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 L'assegno sociale è una prestazione collegata al reddito e viene corrisposto nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non avere un reddito superiore al limite annualmente stabilito dalla legge. In particolare, per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria o non la comunichino integralmente (cfr. l’art. 35, comma 10- bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). A seguito delle verifiche effettuate, sono stati individuati i soggetti titolari dell'assegno sociale che non hanno adempiuto a tale obbligo per l'anno 2020. Nei confronti di tali soggetti è stata avviata una campagna di comunicazione tramite raccomandata A/R, con cui si informa l’interessato che, in caso di ulteriore inadempimento all’obbligo di comunicazione reddituale, verrà avviato un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione. La comunicazione all'INPS dei redditi percepiti può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata “MyINPS”, raggiungibile al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Aree Tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci" > "Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008". In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso i servizi offerti dagli Istituti di patronato o da altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'INPS. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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L'Assegno Sociale è una prestazione collegata al reddito disciplinata dal decreto-legge 207/2008 che richiede comunicazione reddituale all'INPS per chi non presenta dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. Commercialisti e consulenti previdenziali devono monitorare gli obblighi di comunicazione reddituale, le verifiche INPS sui limiti reddituali annuali e i procedimenti di sospensione e revoca della prestazione per inadempimento dichiarativo.

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