Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Rettifica messaggio n. 772 del 16 febbraio 2022.
Come devono versare il contributo ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale i datori di lavoro secondo il messaggio INPS 1147/2022?
Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 1147/2022 rettifica le modalità operative per il versamento del contributo ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, disciplinato dal decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. La norma si applica ai datori di lavoro che devono versare i contributi a questo fondo, distinguendo in base alla dimensione aziendale. I datori di lavoro devono compilare la sezione "AltrePartiteADebito" all'interno della DenunciaAziendale, utilizzando i codici causale "M131" (per aziende con più di 15 dipendenti) o "M149" (per aziende da più di 5 a 15 dipendenti). L'importo del contributo varia in base alla dimensione: lo 0,45% dell'imponibile contributivo per le aziende da oltre 5 a 15 dipendenti, e lo 0,65% per quelle con oltre 15 dipendenti. La base di calcolo è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati, che deve essere indicata nel campo "Retribuzione", mentre l'importo effettivo del contributo va inserito in "SommaADebito".
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Rettifica messaggio n. 772 del 16 febbraio 2022.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 14-03-2022
Messaggio n. 1147
OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al
decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Rettifica
messaggio n. 772 del 16 febbraio 2022.
Facendo seguito al messaggio n. 772 del 16 febbraio 2022, con il quale sono state fornite
indicazioni operative in merito al versamento del contributo ordinario al Fondo descritto in
oggetto, a parziale rettifica dello stesso, si fa presente quanto segue.
Ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, i datori di lavoro valorizzeranno -
all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito>
indicando i seguenti dati:
• in <CausaleADebito> , il codice “M131” o “M149” già in uso;
• in <Retribuzione>, l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori interessati;
• in <SommaADebito>, l’importo del contributo:
pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti - M149);
pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M131).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il messaggio INPS 1147/2022 fornisce chiarimenti operativi sul Fondo di solidarietà bilaterale, un istituto di protezione sociale per i professionisti, e disciplina l'aliquota contributiva, l'imponibile previdenziale e le modalità di versamento tramite denuncia aziendale. Commercialisti e consulenti del lavoro devono applicare correttamente i codici causale M131 e M149 e calcolare l'aliquota sulla base imponibile contributiva per garantire la corretta gestione dei contributi obbligatori.
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